ARTICOLI E SAGGI 06/04/2006 Sebastiano Maffettone - Guerra giusta e intervento armato in Iraq
Ospitiamo l’anticipazione di un
capitolo del libro di Sebastiano Maffettone, La pensabilità del mondo, di
prossima pubblicazione presso la casa editrice Il Saggiatore. Il testo è
preceduto dall’indice del volume e dalla prefazione.
INDICE
Prefazione
1. La
pensabilità del mondo
1. La situazione storica – 2.
Riconoscimento identitario e princìpi normativi – 3. Liberalismo critico e
multiculturalismo – 4. Il problema e il metodo – 5. Libertà, eguaglianza, identità – 6. Globalizzazione, governanza, etica pubblica – 7. Sovranità e
basic structure
2. La fragile trama della ragione pubblica
1. “11
settembre” – 2. La perdita del senso – 3. La trama della ragione pubblica – 4.
Violenza identitaria e pluralismo culturale: l’integrazione pluralistica – 5. Excursus
1: Cultura islamica e ragione pubblica – 6. Excursus2: L’argomento
filosofico-politico – 7. Tramonto della sovranità e dispersione della ragione
3. Psiche e Polis
1. Identità e identificazione –
2. L’identità del soggetto – 3. L’identità culturale
4. Diritti umani e diversità culturale: una visione filosofica
1. Diritti umani e relativismo
culturale – 2. Questione empirica e questione filosofica – 3. Il problema della diversità
culturale e l’integrazione pluralistica
5.
Guerra giusta e intervento armato in Iraq
1. I movimenti per la pace nel
2003 e l’idea di guerra giusta – 2. In equilibrio riflessivo – 3. La teoria
classica della guerra giusta – 4. La teoria moderna e contemporanea – 5. Guerra
giusta come guerra difensiva (in senso stretto o lato) – 6. Giustificazione,
legittimazione, legalità – 7. Perché la guerra in Iraq è una guerra ingiusta
6. Sviluppo sostenibile e
filosofia politica
1. Sviluppo sostenibile: alle
origini di un’idea – 2. Una filosofia politica per lo sviluppo sostenibile – 3.
Una visione compatibilista dello sviluppo sostenibile – 4. In prospettiva
globale – 5. Lo sviluppo sostenibile come politica economica
7. E’
il capitalismo moralmente accettabile?
1. Capitalismo e morale – 2. Business ethics – 3. Benchmarking – 4. Giustificare
o legittimare il capitalismo? – 5. Etica e analisi degli stakeholder – 6. Il
cambiamento delle preferenze
8. La rivoluzione genetica
1. Premessa – 2. Gen-etica? – 3. La responsabilità della scienza – 4.
Problemi per una giustificazione bioetica – 5. Positivo-negativo e
somatico-germinale – 6. Addendum: il caso del referendum del 2005 in Italia
9. In che modo il futuro ha
bisogno di noi?
1.
Evoluzione naturale e intelligenza artificiale – 2. Impossibilità logica e problema morale
“Pensabilità” allude a ciò che può essere pensato. La
Pensabilità del mondo, come recita il titolo di questo libro, ha come
oggetto i modi e le categorie di pensare il mondo come si presenta oggi ai
nostri occhi. Questo compito immodesto può essere svolto, a mio avviso,
cercando di concepire mentalmente un ordine mondiale che non esiste ancora in
re. E’ come se dietro i movimenti spesso caotici di cose e persone si
potesse intravedere una trama sottile e talvolta interrotta. La lanterna che
dirada il buio da cui ci siamo circondati è, nel mio caso, l’esercizio della
filosofia politica. Che da molti anni oramai applico ai problemi della
convivenza globale. Lo faccio con una convinzione che aiuta a affrontare le
difficoltà dell’impresa: noi filosofi politici siamo abituati a partire dal
centro di imputazione della responsabilità politica. Questo era per Aristotele
la polis e per Hobbes lo stato. E, oggi, dovrebbe essere la comunità globale.
Anticipare nel pensiero le forme della comunità globale in una struttura per
ora in parte assente può costituire così l’unico modo per venire a capo dei
problemi che essa pone.
Se il compito che il libro si pone è immodesto, il
modo in cui esso è svolto è invece assai più modesto. E non dico solo nei
risultati intellettuali, che lascio giudicare al lettore. Ma anche nella
maniera di affrontare i problemi teorici lungo il percorso del libro. Dal primo
capitolo introduttivo in poi, ho cercato di farlo presentando una visione
teorica che procede per accumulazioni successive. Questa visione è
caratterizzata da un metodo e da una tesi sostanziale. Il metodo è basato sulla
convinzione che libertà, eguaglianza e identità siano nozioni chiave
irriducibili l’una all’altra nello studio di una filosofia delle relazioni
internazionali. L’etica pubblica globale è la teoria normativa della politica
che consente di trattarle congiuntamente in maniera non puramente eclettica, ma
teoricamente orientata. La tesi sostanziale centrale, all’interno dell’etica
pubblica così concepita, è imperniata attorno all’idea di “integrazione
pluralistica”. L’integrazione pluralistica prevede una dialettica di locale e
globale. Il quasi-ordine del mondo non esiste in un luogo centrale, e quindi
non può essere esportato e tanto meno imposto, ma si afferma in modi diversi in
luoghi differenti. Diritti umani, pace, sostenibilità e giustizia sociale ne
sono elementi fondamentali. Ma bisogna ricondurli nell’alveo di tradizioni e
culture parzialmente incommensurabili.
Nel gergo della filosofia politica contemporanea,
sosterrò nelle pagine che seguono che qualcosa del genere avviene attraverso un
connubio di legittimazione e giustificazione. La legittimazione proviene dal
basso e dal locale. La giustificazione, invece, è più tipicamente universale e
normativa. Entrambe devono essere presenti in un processo politico ben
riuscito. In questo modo, cerco anche di applicare strumenti tipici delle
teorie politiche liberali a problemi che invece tipici non sono. Con
l’ulteriore consapevolezza che il mutamento di oggetto teorico .non più la
comunità nazionale ma quella globale- imponga anche un mutamento teorico
coerente.
Queste
tesi teoriche sono difese nei nove capitoli del libro. Il primo capitolo, che
funge anche da Introduzione a tutto il libro, presenta in maniera unitaria
l’argomento che poi sarà svolto più analiticamente nel corso del volume. Il
secondo capitolo parte dall’11 settembre per proporre una ricostruzione del
dialogo tra culture drammaticamente interrottosi in termini di ragione
pubblica. Il concetto di ragione pubblica trae sicuramente ispirazione da Kant
prima, e da Rawls poi, ma viene qui riformulato nell’ottica di un pluralismo
culturale coerente con la teoria dell’integrazione pluralistica dal basso. Il
secondo capitolo, che è strettamente collegato al primo, approfondisce la
questione del metodo che, a mio avviso, è indispensabile fare proprio per
discutere la tesi principale. Tale metodo viene legato a un’etica pubblica
liberale ed egualitarista, alla luce della nozione di identità. Quest’ultima
viene, oserei dire imprevedibilmente, trattata nel capitolo terzo in un’ottica
ispirata a Freud e alla psicoanalisi. La ragione per questo detour solo
apparente consiste, oltre che nell’interesse intrinseco della psicoanalisi per
chi discute questi temi, nel fatto che Freud, come chi scrive, non è
essenzialista sull’identità, non la vede cioè come un aspetto immutabile e
definitivo del nostro essere come in effetti siamo. Proprio per ciò, Freud
adopera prevalentemente “identificazione” piuttosto che “identità”, dove il
primo termine lascia spazio maggiore alla possibilità di essere diversi l’uno
dall’altra, pur essendo dotati all’origine delle medesime caratteristiche
ascrittive. Questo stesso capitolo finisce con il proporre una rilettura di
Hegel, come del filosofo che più di ogni altro ha cercato di coniugare il
dizionario dell’identità in termini di una riconciliazione possibile tra
ragione e storia.
Il quarto
capitolo cerca di discutere sistematicamente il tema dei diritti umani in una
prospettiva filosofico-politica. Il che vuol dire insieme riconoscere che in
alcune aree i diritti umani sono diritto positivo e in altre no, ma al tempo
stesso non accontentarsi di questo livello iniziale. Concedere ampio spazio
all’interpretazione basata su principi alla luce di un approccio etico-politico
rappresenta il modo migliore per fare qualcosa del genere. Ma, così facendo,
insorge il problema del pluralismo culturale, che viene affrontato nella
seconda parte del capitolo. A mio avviso, il multiculturalismo, rettamente
inteso non è anti-individualista e comunitarista. Presuppone al contrario il
liberalismo e, in qualche modo, lo invera. Il quinto capitolo verte sul tema
centrale per ogni teoria delle relazioni internazionali della guerra. Il
capitolo parte dalla guerra in Iraq, per condannare moralmente l’intervento
americano. Il suo intento è però più generale, e consiste principalmente
nell’applicare la teoria generale presentata nella prima parte del volume alla
questione della guerra.
Sesto e
settimo capitolo trattano questioni di base della comunità internazionale, a
cominciare dallo statuto del capitalismo e dalla possibilità di darne una
valutazione etica coerente con la teoria della giustizia preferita. In
particolare, il capitolo sesto tratta –in termini di giustizia sociale- il tema
oramai divenuto essenziale della sostenibilità, che riguarda sia l’impresa
singola sia il sistema economico nel suo complesso. Il capitolo settimo si
interroga sulla moralità del capitalismo a livello macro, partendo dai teoremi
a livello micro dell’etica degli affari. La tesi di fondo, che vi si sostiene,
è che il capitalismo non è eticamente giustificabile in quest’ottica, anche se
è legittimabile alla luce di una prospettiva di business ethics.
Gli
ultimi due capitoli sono, a mio parere, solo apparentemente extravaganti
rispetto al tema principale. L’ottavo e il nono affrontano infatti questioni
inerenti ai diritti umani dell’ultima generazione, come qualcuno li chiama. Il
capitolo ottavo, in particolare, ritorna sul leit motiv legittimazione-giustificazione,
per vedere come questo prenda senso nel dominio della genetica nella sua
prospettiva etico-politica. Il capitolo nono discute, invece, i limiti e i
problemi etici e sociali dell’Intelligenza Artificiale.
Come
dicevo all’inizio, La pensabilità del mondo è frutto di un lungo
progetto che non si esaurisce con esso. Naturale, quindi, che i singoli
capitoli del libro siano stati presentati e discussi in molti luoghi, e che
l’autore abbia nel tempo accumulato numerosi e significativi debiti
intellettuali.
La
seconda parte del primo capitolo è stato già presentato in parte a Tunisi in
lingua francese, in occasione di una conferenza organizzata dal locale
Ministero della ricerca. E riproposto, questa volta in inglese, nel 2002 presso
il seminario di Political Philosophy della Columbia University su invito di
Thomas Pogge. Entrambe le discussioni furono per me assai utili, prova ne è che
il contenuto stesso del capitolo è assai mutato ad allora a oggi. In
particolare, devo ringraziare, oltre a Thomas Pogge, Francesca Corrao, senza il
cui aiuto non sarei mai riuscito a organizzare i miei pensieri sull’Islam in
maniera coerente con la mia visione della filosofia politica. Il suo aiuto è
stato molto importante anche per lo sviluppo della parte centrale del capitolo
secondo, in particolare del paragrafo dedicato alla questione islamica. Questo
stesso secondo capitolo è stato presentalo e discusso inizialmente a Sanaa
nello Yemen, partendo dall’idea di analizzare i contenuti di un Islam liberale.
E’ stato poi discusso a Parigi nel corso di un
soggiorno, nella primavera del 2003, presso la Maison des Sciences de
l‘Homme. E infine pubblicato, in una versione, assai diversa da quella attuale
nella rivista Filosofia e Questioni pubbliche. Una parte minore del
capitolo è stata anche pubblicata in inglese dalla rivista americana Philosophy
and Social Criticism. Una versione precedente questa qui pubblicata è stata
anche presentata presso il Dept.of Philosophy (dove ero visiting professor nel
2002) della Tufts University a Medford (Boston, US). Ringrazio in particolare
Erin Kelly e Stephen White per i commenti al mio testo e per le lunghe
discussioni filosofiche da cui ho molto appreso. Jiwei Ci (Università di Honk
Kong), Tong Shijun (Università di Shangai) e Gu Su New ((Università Nanjing)
hanno letto e commentato la versione inglese di questo capitolo e li ringrazio
per la generosità intellettuale con cui hanno voluto farlo.
Il
capitolo terzo è stato scritto su invito di Lorena Preta per la rivista Psiche,
in un numero dedicato lalle “Nuove identità”, dove è stato pubblicato nel 2002
in una forma leggermente diversa da quella attuale. Devo a Lorena moltissimo
per quel poco che capisco di psicoanalisi. La mia comprensione del lascito
intellettuale di Freud è stata molto aiutata da un seminario triennale tenuto
presso la Fondazione Adriano Olivetti in Roma, su temi di bioetica e
psicoanalisi. L’articolo, nella stessa versione con cui era stato pubblicato in
italiano, è stato poi pubblicato in tedesco, in dialogo con Axel Honneth, sulla
omonima rivista tedesca Psyche.
Il quarto
capitolo è stato concepito in occasione di un dialogo con Gennaro Sasso,
durante l’anno accademico 2002-3, inteso a presentare due modi diversi di
pensare i diritti umani. Ringrazio molto Gennaro Sasso per gli stimoli critici
forniti nell’occasione, e con lui Alessandro Ferrara, Stefano Petrucciani e
Francesco Saverio Trincia che ebbero l’idea di organizzare la discussione in
questione oltre a prendervi parte attivamente. Il testo si giova dei molti anni
da me trascorsi in qualità di direttore del CERSDU (centro ricerche e studi sui
diritti umani) presso la Università LUISS-Guido Carli in Roma. Questo fatto ha
reso possibile continui contatti con studiosi dei diritti umani, con attivisti
e pratici, contatti che nel complesso sono stati uno strumento insostituibile
di comprensione dei problemi filosofici concernenti i diritti umani. Lo stesso
si può dire per il dottorato in “Political Philosophy and Human Rights” presso
la medesima Università, dove la discussione critica è stata nel tempo fonte
inesauribile di idee sul tema qui discusso. Ringrazio in particolare Luigi
Caranti, Gianfranco Pellegrino, Ingrid Salvatore e Daniele Santoro per i molti
suggerimenti ricevuti. L’articolo, dopo essere stato varie volte discusso in
Italia e all’estero in versione provvisoria, ha preso la forma attuale dopo
aver insegnato un corso su “Politcal Philosophy and Human Rights” presso il
Dept. of Government dell’Università di Harvard. Anche in questo caso ringrazio
studenti e colleghi per le opportunità di riflessione fornitemi. In
particolare, Elisabetta Galeotti e Thomas Scanlon nell’occasione hanno letto e
commentato tutto il testo in maniera particolarmente preziosa.
Il
capitolo quinto, sulla Guerra giusto e l’intervento in Iraq, è stato presentato
originalmente in francese in un convegno dedicato a “Pensare la guerra/penser
la guerre” presso la Universite’ Catholique de Paris il 4 Novembre 2004, e in
inglese in una conferenza tenuta al Boston College pochi giorni dopo. E’ stato,
dopo una sostanziale revisione, ripresentato in italiano nel marzo 2005 presso
l’Università LUISS-Guido Carli di Roma. E’ stato poi rivisto ancora e riscritto
in versione inglese, versione di cui questa che potete leggere qui è una
traduzione. Questo tortuoso iter linguistico può avere reso il capitolo stesso
un po’ tortuoso, ma confido che la tesi teorica principale sia chiara e
convincente. Devo ringraziare innanzitutto Giovanni Barberini e David Rasmussen
per l’invito a tenere le mie presentazioni a Parigi e Boston e soprattutto per
il loro incoraggiamento critico a rivedere il testo e a continuare il lavoro
nel tempo. In Italia, ho avuto l’opportunità di discuterlo con Alessandro
Ferrara, Daniele Archibugi, Gianfranco Pellegrino, Luigi Caranti, Strefano Recchia, Daniele Santoro, Raffaele
Marchetti i cui commenti sono stati particolarmente preziosi. Durante la mia
visiting professorship a Harvard, nell’anno
accademico 2005-6, ho avuto la fortunata opportunità di discutere il testo di
questo capitolo con Thomas Scanlon, Joshua Cohen, Stanley Hoffmann, Michael
Sandel e Frank Michaelman, che ringrazio con calore per la generosità
intellettuale con cui hanno voluto discutere le mie idee. Nello stesso periodo,
Autunno 2005, ho ricevuto anche acuti e profondi commenti scritti da parte di
Dennis Thompson e Erin Kelly, che ringrazio per la capacità di comprensione
critica dei miei argomenti. La versione finale del testo di questo capitolo è
stata preparata per il Political Theory Seminar at Harvard tenutosi il 10
Novembre 2005. E’ stato un seminario molto affollato e stimolante, e la
discussione, per cui ringrazio in particolare i graduate students del
dipartimento di Government dell’Università di Harvard, mi ha aiutato a scrivere
l’ultima versione del testo di questo capitolo.
Il
capitolo sesto, sullo sviluppo sostenibile, è stato scritto in seguito a una
lunga attività nel campo della finanza etica, con lo scopo di trovare un senso
filosofico-politico all’idea centrale in questo campo di sostenibilità.
Versioni precedenti di questo capitolo sono state presentate a Madrid, su
invito di Carlos Thibaut che ringrazio per l’opportunità e la discussione,
nell’autunno del 2003. Versioni successive sono state presentate a Roma (a un
convegno di Capitalia) e a Milano (Unicredit). Una versione simile a quella qui
pubblicata, che si è valsa dei commenti di Serena Ciccarelli, è stata
pubblicata dalla rivista Filosofia e questioni pubbliche nel numero 1
del 2005. Di simile argomento è il
capitolo settimo, sulla moralità del capitalismo, che ha avuto la sorte
inusuale di essere presentato per la prima volta a Teheran (in Iran) su invito
del locale governo. Devo ringraziare in particolare l’ambasciatore italiano in
Iran Roberto Toscano per i commenti critici e la calda ospitalità
nell’occasione (Toscano ha anche letto e commentato in maniera brillante e
persuasiva il capitolo sulla guerra). Questo capitolo, in forme diverse l’una
dall’altra è stato presentato in una decina di Università italiane, ed è stato
pubblicato precedentemente da Filosofia e questioni pubbliche nel numero
1 del 2004.
Gli
ultimi due capitoli sono stati pensati in occasione di “Spoleto Scienza”.
Ringrazio la Fondazione Sigma-Tau per gli inviti a questa importante
manifestazione, e in particolare il suo direttore Pino Donghi. Nell’occasione,
mi sono anche avvalso dei commenti tra gli altri di Edoardo Boncinelli e
Gilberto Corbellini. Il capitolo ottavo, sulla gen-etica, deve molto –come quel
poco che so in materia- alla pazienza e al gusto critico di Ernesto di Mauro.
Il mio vecchio collega e amico Giulio Giorello ha commentato anche per iscritto
il capitolo nono, sull’intelligenza artificiale, che è stato letto e discusso
anche da Luciano Floridi Floridi, Massimo Marraffa e Cristiano Castelfranchi.
Ho avuto
la fortuna di poter discutere in diverse occasioni dei temi di questo libro con
amici e colleghi come Amartya Sen, Akeel Bilgrami, Mario De Caro, Luca
Formenton, Aurelio Pino, Eva Pfoestl, Lorenzo Greco, Salvatore Veca, Ian Carter,
Pino Barbaccia, Piero Violante, Marica Nobile, Dario Antiseri, Maurizio
Melloni, Enrico Molinaro, Anna Serafini, Luciano Pellicani, Virginio Marzocchi
e Stefano Petrucciani. Ringrazio poi tutti gli inviati e partecipanti al
“Colloquium in Ethics Politics and Society”, che qui cito in ordine di tempo
dal 2002 a oggi: Thomas Nagel, Stephen L. White (Tufts University), Stephen K.
White (Virginia Pol.), Charles Larmore,
Giovanni Sartori, David Rasmussen, Thomas Scanlon, Axel Honneth Thomas Pogge,
Mohamed Talbi, Henry Allison, Joseph
Raz, Philippe Van Parijs, Sadik Al-Azm, David Archard, Carlos Thiebaut ,
Christoph Menke, Karl-Otto Apel, James Fishkin, Christine M. Korsgaard, Bruce
Ackerman, Bruce Ackerman, Murray Miles, Akeel Bilgrami, Bassam Tibi, Erin Kelly,
Jonathan Dancy, May, Lionel McPherson, May, David Held, Maria Pia Lara, Manuel
Cruz, Dennis Thompson, Nancy Fraser, Reinhard Forst, Martin Jay, Keith Horton,
Joshua Cohen. Il Colloquium si tiene presso l’Università Luiss-Guido Carli in
Roma, coordinato da Alessandro Ferrara e dal sottoscritto con la cooperazione
di Luigi Caranti. Per esso devo ringraziare la mia Università e i colleghi che
hanno reso possibile non solo un’occasione di stimoli intellettuali preziosi ma
anche l’opportunità di discutere con invitati illustri temi e problemi di
giustizia globale. I dottorandi in Political Theory presso la Università
Luiss-Guido Carli e i miei studenti undergraduate hanno dato un contributo
decisivo alle mie idee non solo in termini di intelligenza critica ma anche
tenendo vivo l’interesse della nostra piccola comunità scientifica per questi
temi e problemi.
Un
ulteriore occasione di riflessione in proposito mi è stata offerta dalla
fondazione di Humanity, un’associazione dedicata alla promozione della ricerca
sui diritti umani e la politica internazionale, associazione di cui sono
presidente. Humanity tratta problemi non troppo diversi da quelli presentati in
questo libro, problemi la cui discussione mi ha giovato intellettualmente
grazie anche al contributo critico che hanno voluto offrire tra gli altri Piero
Fassino, Pasquale Gagliardi, Giovanni Aldobrandini, Cornelia Lauf, Patrizia
Dabramo, Francesca Catello. L’ultima parte nella stesura del testo è stata
scritta durante lo svolgimento di una trasmissione televisiva che RAI
EDUCATIONAL ha voluto realizzare -con lo stesso titolo di questo libro, “la
pensabilità del mondo”-proprio prendendo spunto da esso. Ringrazio Giovanni
Minoli per l’idea, e Maurizio Cascavilla, Emiliano Portone e Stefano Ribaldi
–oltre la redazione tutta- per avermi fatto comprendere che alcune idee
filosofiche possono essere comunicate attraverso le immagini e una
semplificazione linguistica. La trasmissione in questione esce in contemporanea
con questo libro. Mio figlio Pietro e mia moglie Marika hanno dovuto sopportare
un padre e marito da sempre più preoccupato dei problemi dell’universo che di
quelli di famiglia, reagendo con costante senso critico e aiutandomi molto a
ritrovare me stesso nelle frequenti occasioni in cui mi perdo nella selva delle
astrazioni. Da ultimi, ma certo non in ordine di importanza, di questa lunga
lista ringrazio Gaja Di Martino, che mi aiutato rivedere l’ultima versione del
testo, e la casa editrice il Saggiatore, che sempre usa guardare al mio lavoro
con affetto e pazienza.
La
pensabilità del mondo è un libro ineguale, in cui capitoli più leggibili
e (spero) godibili, come i capitoli 1,2,7,8,9 si alternano ad altri più
analitici e forse ostici, quali i capitoli 3,4,5,6. L’unità del tutto è data,
come è ovvio, dall’unità di contenuto e metodo di cui si è detto. E anche dal
fatto che questo libro è senza dubbio un libro filosofico dedicato alla
pensabilità del mondo più che al governo del mondo. Spero che aiuti a
realizzare quanto sosteneva Marcel Proust, sarebbe a dire che una novità
intellettuale dipende più che dal vedere terre mai toccate prima dal vedere le
stesse cose con occhi nuovi.
Molti sostengono, in questi giorni, che gli Stati
Uniti dovrebbero ritirarsi dall’Iraq, in primo luogo perché la guerra è stata
un errore o anche perché è stata moralmente ingiusta sin dall’inizio. Altri
sostengono che gli Stati Uniti dovrebbero ritirarsi in base ad una visione
utilitarista e rivolta al futuro degli interessi nazionali americani.
Per quel che mi riguarda io credo che, la guerra
com’è ora non può essere troppo differente
dalla guerra come è stata e che
in altre parole il fatto che la guerra
all’Iraq sia stata sentita come ingiusta sin dall’inizio contribuisce
all’impressione che non possa essere utile né per gli americani né per il
popolo iracheno.
1. I
movimenti per la pace nel 2003 e l’idea di guerra giusta
In questo capitolo, partirò dall’esperienza
dell’ultimo dei movimenti per la pace[1],
quello che è nato in Europa all’inizio della recente guerra in Iraq, per
proporre una versione innovativa della teoria della guerra giusta. Per teoria
della guerra giusta intendo, come di consueto, una dottrina etico-politica che
presenti condizioni di carattere generale per l’ammissibilità morale della
guerra. Il mio scopo, come si capisce facilmente leggendo più avanti, non è
pratico e neppure descrittivo. Piuttosto, vorrei presentare una visione della
teoria della guerra giusta che, pur tenendo conto di un’illustre tradizione
antica, medioevale e moderna, sia ai nostri tempi coerente con una filosofia
politica normativa liberale. I movimenti per la pace, che abbiamo visto
all’opera con esiti diversi, dal momento del formarsi della decisione politica
statunitense di muovere guerra all’Iraq nel 2003, in Francia, in Gran Bretagna,
Germania, Spagna e Italia, costituiscono così solo il pretesto per una
trattazione più ampia. D’altra parte, è consuetudinario trattare in una
prospettiva etica le teorie della guerra nell’ambito della tripartizione
classica: pacifismo, guerra giusta, crociata o guerra santa[2].
Curiosamente a questa tripartizione c’è chi preferisce l’altra, sempre
nell’ambito di una prospettiva etica, secondo cui: la guerra non va mai bene,
(pacifismo); la guerra va bene sempre (realismo); la guerra qualche volta va
bene e qualche volta no (guerra giusta). (in nota in versione inglese:Ho
adoperato l’avverbio “curiosamente” nel presentare questa seconda tassonomia
perché in essa a “crociata” corrisponde “realismo”, lasciando inalterati gli
altri elementi. Cosa che fa pensare ci sia una qualche corrispondenza tra
l’idea totalitarista di crociata e quella invece scettica tipica dei realisti
politici).
Rimanendo nell’ambito della prima tripartizione, e
mettendo per il momento da parte il pacifismo assoluto e l’idea di guerra santa
o crociata, concetti che per il loro assolutismo hanno un sapore più religioso
che etico-politico (anche se ovviamente reazioni politiche ispirate a questi
concetti sono sempre presenti nel panorama variopinto dei movimenti e delle
idee), si può dire che il conflitto ideale sulla guerra dell’Iraq è stato
finora incentrato sulla possibilità di considerare quella in Iraq una guerra
giusta. Per alcuni era possibile, per altri non lo era. Per alcuni l’intervento
americano in Iraq aveva buone ragioni dalla sua, per altri non era così. Per
alcuni bisognava liberare il popolo irakeno anche con le armi dalla presenza di
un feroce tiranno, per altri non si poteva invadere il territorio di una
nazione sovrana. E così via. Che ha da dirci la teoria della guerra giusta, da
me invocata, in proposito?
Per rispondere a tale domanda, in questo capitolo,
dopo avere ricordato per sommi capi i capisaldi della teoria classica della
guerra giusta, passo a discutere la sua natura nel mondo attuale. Come è noto,
la distinzione fondamentale all’interno della teoria della guerra giusta è da
sempre quella tra jus ad bellum e jus in bello[3].
La distinzione tradizionale tra ad bellum e in bello è stata così
presentata con eleganza e chiarezza da Michael Walzer:
“War is always
judged twice, first with the reasons states have for fighting, secondly with
reference to the means they adopt. The first kind of judgement is adjectival in
character: we say that a particular war is just or unjust. The second is
adverbial: we say that a war is fought justly or unjustly...The two sorts of
judgement are logically independent. It is perfectly possible for a just war to
be fought unjustly and for an unjust war to be fought in strict accordance with
the rules” [4].
La maggior parte delle discussioni contemporanee
sulla guerra giusta sono scaturite dal e si sono concentrate sul secondo dei
due problemi, quello dello jus in bello, come ha più volte ricordato tra
gli altri lo stesso Michael Walzer (negli Stati Uniti, la discussione
contemporanea ha avuto uno stretto rapporto con il modo in cui è stata condotta
la guerra in Vietnam)[5]. Io
credo, però, che se si vuole discutere seriamente il tema da me proposto non si
possa fare a meno di trattare anche il primo dei due problemi della dottrina
tradizionale, sarebbe a dire quello dello jus ad bellum[6].
Nell’ambito del problema dello jus ad bellum assumo poi che, oggi come
oggi, guerra giusta vuol dire all’incirca guerra difensiva[7].
Questo è quanto di può dire in generale in materia di giustificazione della
guerra, e vedremo più innanzi come questo si può declinare in termini di
filosofia politica liberale[8]. Ma,
cosa che mi sembra più interessante e che costituisce il cuore di questo
capitolo, una teoria della guerra giusta non dovrebbe trattare solo la
questione della giustificazione di una guerra, intesa soprattutto come ricerca
della iuxta causa e cioè di una buona ragione che per l’appunto
giustifichi l’intervento armato. Piuttosto, una teoria della guerra giusta
dovrebbe, a mio parere, esaminare anche il problema della legittimazione, e
cioè, nella mia terminologia, del titolo valido a muovere guerra. Bisogna, in
altre parole, rispondere, non solo alla domanda “per quale ragione si può
muovere guerra?” ma anche a quella “chi può farlo a pieno titolo?”. Solo in questo modo, la teoria della guerra
giusta può pensare di affrontare adeguatamente questioni complesse, che
eccedono il caso classico della guerra tra stati, come quelle dell’intervento
umanitario e della guerra preventiva. L’argomento che congiunge la
giustificazione della guerra giusta con la sua legittimazione è il solo in
grado –si sostiene- anche di risolvere delicati conflitti di intuizioni, come
quelli che sono stati messi in luce proprio dalla recenti proteste in Europa
contro l’intervento americano in Iraq da cui siamo partiti.
2. In
equilibrio riflessivo
Prima di entrare nel merito del problema teorico
vero e proprio, voglio iniziare dalle mie personali reazioni intuitive a questi
movimenti. Non intendo rappresentare qui intenzioni naturali e immediate, ma
piuttosto quelli che in inglese si chiamano “considered judgments”, e noi in
italiano chiamiamo giudizi ponderati. Al momento del nascere della guerra in
Iraq, le mie intuizioni in proposito sono state –almeno così mi parso- tanto
chiare in se stesse quanto contraddittorie tra loro. Elenco le più evidenti tra
queste intuizioni di quel momento, di cui diciamo così due affatto generali
(legate al problema) e due speciali (legate all’evento in questione):
La guerra è
sempre una tragedia e se possibile andrebbe evitata
Tuttavia,
non tutte le guerre sono eguali tra loro e alcune probabilmente sono necessarie
Saddam era un tiranno mostruoso, e le sue violazioni
dei principali diritti umani non sono tollerabili
Tuttavia, c’è qualcosa di non accettabile moralmente
nel modo in cui gli americani hanno deciso di muovergli guerra
Non pretendo, naturalmente che queste siano anche le
vostre intuizioni. Sono semplicemente le mie. Sono però certo che parecchi di
quelli che conosco le hanno condivise. Fatto è che, in realtà, io non intendo
neppure spiegare questo particolare movimento pacifista, per esempio risalendo
alle sue origini storiche o alle cause politiche che ne hanno provocato il
nascere, oppure cercandone tracce all’interno dei sistemi sociali e delle
tradizioni culturali entro cui questi moti sono cresciuti[9].
Mentre voglio invece perseguire, come ho dichiarato dall’inizio, un obiettivo
teoretico. Quest’ultimo corrisponde a una particolare interpretazione della
teoria della guerra giusta. A me sembra, in effetti, che la versione di questa
teoria classica che presenterò tra poco in veste contemporanea renda conto
delle mie intuizioni meditate a proposito di quegli eventi. E che proprio per
questo motivo sia una versione promettente. Cerco, in altre parole, di mediare
tra intuizioni morali meditate da una parte e teoria etico-politica della
guerra dall’altra. Come sanno i filosofi miei colleghi, nell’operare in questo
modo, faccio uso di quel metodo di giustificazione morale affatto generale che
John Rawls ha chiamato alcuni anni or sono metodo dello “equilibrio riflessivo”[10].
Dove l’equilibrio di cui andiamo in cerca è un equilibrio tra le conclusioni
della teoria preferita e le nostre intuizioni morali pre-teoriche.
3. La
teoria classica della guerra giusta
In effetti, credo che molti tra quelli che mi
leggono abbiano una qualche consapevolezza delle origini della teoria
tradizionale della guerra giusta nel mondo occidentale[11].
Sono origini che affondano nel pensiero religioso medioevale, anche se hanno
illustri precedenti nel pensiero greco classico. Aristotele, seguendo Platone,
coniò nella Politica il termine
“guerra giusta”, ispirandosi a una sorta di equilibrio tra mutamento e
stabilità. Rispettare i confini, non rovinare i raccolti, tenere ognuno al suo
posto (compreso gli schiavi, si capisce), erano elementi classici di questa
sorta di diritto naturale in nuce, che sottostà alla concezione aristotelica.
Cicerone, soprattutto nel De Officiis e nel De Republica, si incaricò di riprendere la teoria
platonico-aristotelica ed ellenistica della guerra giusta, riformulandola
nell’ottica di uno stato imperialista ed espansionista, quello romano, che
aveva bisogno della guerra per accrescere il suo potere e mantenerlo[12]. In
questo modo, la filantropia degli stoici divenne la humanitas di Cicerone e dei romani. Intendo nel prosieguo
ripercorrere brevemente il passaggio teorico che va dalla formulazione
agostiniana della teoria della guerra giusta a quella tomistica, nella
convinzione che questo passaggio sia utile a farci comprendere qualcosa anche
sull’attualità del problema.
Nel Medioevo cristiano, Agostino, presentò –seguendo
Ambrogio, che era stato non per niente prefetto del pretorio prima di essere
vescovo- il paradigma della guerra giusta in chiave essenzialmente
anti-pacifista[13].
E, in effetti, da allora in poi la teoria della guerra giusta serve a
determinare le condizioni morali per fare la guerra e non per evitarla.
Esisteva, infatti, un pacifismo radicale cristiano agli albori del
cristianesimo, per i cui adepti nessuna guerra era condivisibile e moralmente
accettabile. Questo pacifismo, che era basato sulla centralità dell’amore
cristiano, l’agape, poteva tra
l’altro vantare non trascurabili origini neo-testamentarie, a cominciare dal
Sermone della Montagna (“offri l’altra guancia!”). Il rifiuto di prestare il
servizio militare, rifiuto che implicava l‘imprigionamento e poteva giungere
fino al martirio, rappresenta l‘immagine forse più forte che richiami alla
mente questo pacifismo radicale. Con le invasioni barbariche e la
cristianizzazione dell’Impero romano dopo Costantino, lo sfondo storico, nel
momento in cui scrive Agostino, era però sostanzialmente cambiato. La comunità
cristiana non poteva più considerare l’Impero romano come del tutto ostile, e
la romanità stessa appariva di certo più coerente con il cristianesimo di
quanto non lo fosse lo spirito pagano e bellicoso dei barbari. Su questo
sfondo, la comunità cristiana voleva probabilmente venire a patti con la
realtà, alla cui luce un assolutismo pacifista appariva oramai implausibile. Il
pacifismo classico, per esempio quello delle scuole ellenistiche, presupponeva
inoltre un totale distacco dalla vita pubblica. E la comunità cristiana, ai
tempi dell’impero romanizzato e della invasioni barbariche, non poteva più
auspicare una simile separazione assoluta, più o meno per le stesse ragioni per
cui in punta di dottrina condannava il radicalismo gnostico e il distacco dello
spirito dal corpo.
Agostino, su questo sfondo, concepì la teoria della
guerra giusta come un insieme di condizioni necessarie che servivano nel loro
insieme a rendere la guerra moralmente accettabile in alcuni casi, piuttosto
che assolutamente inaccettabile. Prima di ogni altra cosa, scopo di una guerra
giusta –secondo Agostino- doveva essere la pace, una pace certo non perfetta ma
relativa come quella che si poteva avere in terra e non nel regno dei cieli. In
secondo luogo, oggetto della guerra giusta era la giustizia, basata sulla
riparazione dei torti. Infine, il cristiano in guerra doveva ispirarsi
all’amore cristiano. Giustizia, pace e amore dettavano anche la principali
regole dello jus in bello dal
rispetto dei trattati e della parola data ai divieti in tema di massacro,
atrocità e vendetta. In ultima istanza, la tesi centrale, tesi che rimane più o
meno inalterata nei secoli nell’ambito di un filone importante della tradizione
cattolica e cristiana, vede un primato della giustizia, quest’ultima intesa in
senso inclusivo e comprendente anche carità e amore, sulla pace. La giustizia,
in altre parole, conta per la teoria della guerra giusta allo stato nascente,
più della pace e non viceversa. E questa caratteristica rappresenta il vero
elemento di novità di questa teoria rispetto alla tradizione pacifista
neo-testamentaria.
Agostino non aveva dubbi in cuor suo sul fatto che
ai suoi tempi la romanità cristianizzata avesse ragione e i barbari torto[14].
Questa consapevolezza, qualora mal intesa o radicalizzata, rischiava però di
trasformare la sua idea di guerra giusta in un analogo della crociata o della
guerra santa. Anche perché, tutto sommato, le sue condizioni per una guerra
giusta coincidevano all’incirca con quelle di una guerra in accordo con la
religiosità cristiana e la comunità dei credenti. In sostanza, la guerra giusta
in questi termini, forzando la mano, rischiava di non esser poi troppo diversa
dalla guerra jiahdista di cui spesso parliamo ai giorni nostri[15]. Se
i barbari avevano indubbiamente militarizzato la comunità cristiana,
quest’ultima col passare degli anni non poteva non riqualificare il suo
messaggio di pace e di amore, e ciò doveva essere fatto in maniera se non
antagonistica rispetto al potere almeno più prudente nei suoi confronti. Nulla
di sorprendente così se, con il passare dei secoli, la dottrina cristiana al
potere, più matura di quella degli albori e di quella dei tempi di Ambrogio e
Agostino, tenderà a porre limiti a questa interpretazione della guerra giusta.
Il principio vim vi repellere licet,
per cui è lecito resistere alla forza con la forza superando i vincoli della
carità, non viene certo rifiutato, ma a esso vengono con gli anni posti limiti
che vanno dalla rigida esclusione del clero dai conflitti armati (comunque già
richiesta da Agostino) alla necessità di una legittimazione forte che
collegasse sovranità e guerra.
Si assiste così, e se ne vedono i segni con
chiarezza in Tommaso d’Aquino, a una progressiva legalizzazione della teoria
della guerra giusta, che privilegia sempre più l’ermeneutica del diritto
naturale (una filiazione del romano jus gentium) e la tradizione
giuridica canonistica rispetto all’eredità testamentaria, anche entro i confini
della dottrina cattolica[16]. Da
questo punto di vista, la teoria della guerra giusta diviene, con l’opera di
Tommaso d’Aquino, più etica e giuridica e meno teologica rispetto alle origini.
Un posto speciale al suo interno prende in particolare la tutela della sovranità.
Il collegamento tra sovranità e legittimazione alla guerra, ribadito con forza
dall’Aquinate, portava, come conseguenza logica, alla difficoltà di
giustificare ogni guerra civile e in particolare il tirannicidio. Tommaso
d’Aquino fu molto aperto, da questo punto di vista. Nell’ambito di una
prospettiva lato sensu conseguenzialista, per cui la giustizia di una
rivoluzione dipendeva dall’esito stimato attraverso una specie di calcolo
costi-benefici, egli giustificò la deposizione del sovrano da parte del popolo
(anticipando in questo Locke). Da Tommaso a Vitoria, assistiamo comunque a un
succedersi di proposte che mitigano mente le pretese della tesi agostiniana. E
il diritto prende sempre più il posto dell’eredità neo e vetero testamentaria.
Nella celebrata Quaestio
40 Summa Secunda Secundae, Tommaso presenta la sua teoria della guerra
giusta, che, come si può dire per semplificare, media tra la concezione
naturalistico-aristotelica e la visione agostiniana[17].
Come nel caso di Aristotele, anche per Tommaso la struttura dell’etica è
fondata sulla virtù, e volendo etichettare la sua posizione in filosofia morale
diremmo che si tratta anzi di un’etica della virtù. La virtù fondamentale, come
in Agostino, è la virtù cristiana della carità. Si può dire addirittura che
nessuna delle virtù della guerra sia praticabile senza la carità. Tommaso, in
questa sede, pone le sue condizioni per una guerra giusta (del resto largamente
ispirate ad Agostino), che sono le seguenti tre: (1) autorità appropriata; (2)
giusta causa; (3) intenzione retta. L’idea stessa di guerra giusta presuppone
che non sempre la pace sia un telos da perseguire. E così è per Tommaso,
secondo cui la pace non sempre preserva un ordine giusto, e –come per Agostino,
del resto- la giustizia in ultima istanza conta più della pace (ST II-II 29.4 e
40.2). Non c’è dunque una presunzione assoluta contro la violenza nel suo
pensiero, nonostante il primato attribuito alla carità[18].
Non è probabilmente casuale l’ordine in cui le
condizioni si succedono in questo elenco: per prima c’è l’autorità appropriata
del sovrano che è l’unica in grado di impugnare la spada secondo giustizia;
seconda c’è la giusta causa, secondo cui bisogna impugnare la spada in nome di
qualche torto commesso dalla controparte (la lista dei torti è all’incirca
quella di Agostino: vendicarsi di un danno subito, punire una nazione
colpevole, rimettere in ordine quello che è stato ingiustamente preso); per
terza c’è l’intenzione corretta, che corrisponde alla teoria della virtù
sottostante e al perseguimento del bene e tende sostanzialmente a rafforzare il
requisito della giusta causa[19].
Dicevo che l’ordine tra questi criteri non è casuale proprio in quanto Tommaso
mette al primo posto l’autorità appropriata, sostenendo senza mezzi termini che
senza l’avallo della sovranità non si può ritenere che una guerra sia condotta
in maniera moralmente accettabile. In questo modo, egli enfatizza con forza la
distinzione tra l’aspetto privato e quello pubblico della guerra, tra “duellum”
da una parte e “bellum” dall’altra[20].
Dove appare chiaro che solo nel secondo caso possiamo porci sensatamente le
domande successive, quelle sulla giusta causa e sulla intentio recta. Senza l’avallo della sovranità, infatti, non
abbiamo neppure raggiunto la dignità della guerra, ma ci muoviamo in uno stato
di confusione in cui la questione della guerra giusta non può essere presa in
considerazione.
Dobbiamo alla mediazione teoretica dell’Illuminismo,
una versione della teoria della guerra giusta simile a questa di Tommaso e dopo
di lui Vitoria[21],
che sottolineerà ancora maggiormente il ruolo del diritto rispetto a quello
della teologia per determinare il senso del giudizio morale sulla guerra. E’ la
teoria della guerra giusta presentata da autori come Grozio e Pufendorf in termini
di diritto naturale. Con questa versione, che presuppone, com’e’ ovvio, il
periodo oscuro delle guerre di religione e la nascita susseguente del
pluralismo religioso, siamo però già al di là della stagione delle teorie
classiche della guerra giusta. Si può quasi immaginare che durante le guerre di
religione lo spirito di crociata prevalse da un lato dello spettro delle
posizioni morali sulla guerra, nutrendo al suo fianco, per reazione, il
pacifismo assoluto delle sette radicali dagli Anabattisti ai Quaccheri. Con
l’Illuminismo torna poi in auge il grande tema dell’umanità, sottolineandosi
talora la pietà per chi soffre in guerra (Voltaire) talaltra l’ironia per le
virtù della guerra (Swift). E’ infine il periodo questo dei grandi piani
teoretici di pace, che coinvolgono anche personalità filosofiche straordinarie
come Rousseau e Kant. Ma qui, come è chiaro, siamo ben al di là delle teorie
classiche della guerra giusta.
4. La
teoria moderna e contemporanea
Al giorno d’oggi, una teoria politica normativa
della guerra giusta, eredita molto della tradizione medioevale e
giusnaturalistica ma in una versione che di solito finisce con l’essere assai
più mondana e laica. Ne risultano numerose differenze di sostanza, di forma e
di enfasi Il carattere prevalente della teoria tradizionale della guerra giusta
è senza dubbio morale e religioso, là dove quello della teoria moderna e
contemporanea è più tipicamente etico e legalistico[22].
Nella prima prevale la centralità dello jus ad bellum, e nella seconda
invece quella dello jus in bello[23].
Vale qui la pena di sottolineare, da questo punto di vista, anche quella che è
la differenza filosofica principale tra la versione classica della teoria della
guerra giusta e quella moderna e contemporanea. Si tratta al fondo di una
differenza ontologica: la teoria classica ha una fondazione metafisica; quella
moderna e contemporanea di solito non ce l’ha. Nel primo caso, per guerra
giusta si intende qualcosa di analogo a guerra iscritta nell’ordine naturale o
celeste delle cose. Nel secondo caso, invece, guerra giusta è tutto sommato un
sinonimo di guerra filosoficamente giustificabile, di guerra cioè accettabile
nei termini di una determinata dottrina etico-politica. Per conseguenza si può
anche dire che il consenso è più importante nell’ottica della teoria moderna e
contemporanea, perché in questo caso si aspira a un’accettazione
tendenzialmente universalistica che non si può pretendere invece quando ci si
rivolge solo a chi condivide alcuni presupposti ontologici[24].
C’è comunque da tenere presente, oltre alla
ricordata distinzione tra teoria della guerra giusta classica da una parte e
moderna e contemporanea dall’altra, anche una distinzione ulteriore tra teoria
della guerra giusta moderna e teoria della guerra giusta contemporanea. Questa
seconda distinzione (tra moderna e contemporanea) verte essenzialmente sulla
natura e i limiti del cosiddetto realismo politico[25]. Il
realismo tipico della dottrina moderna delle relazioni internazionali
identifica stato e popolo, e li sussume nella sovranità. Non è concepibile,
nella dottrina moderna, altra espressione della volontà del popolo che non sia
statuale. Per conseguenza, non si può predicare se non a livello utopico e
soggettivo un’idea di giustizia globale e umana separata da quella interstatale[26]. La
teoria contemporanea ha invece criticato da più parti il realismo politico, in
nome di un approccio liberale normativo che può essere ispirato a diverse
teorie tra cui il contrattualismo, il cosmopolitismo oppure un’utopia
realistica (Rawls). La teoria moderna, in nome del realismo politico, santifica
la sovranità statale. Così facendo, rende l’argomento morale tutto sommato
irrilevante nelle relazioni internazionali: l’interesse nazionale è ricompresso
nella volontà esplicita dello stato[27]. La
teoria contemporanea consente invece di separare stato e popolo, e di invocare
anche a livello internazionale le ragioni del popolo, pure quando esse sono in
contrasto con quelle espresse dallo stato. In questo modo, apre uno spazio
all’etica delle relazioni internazionali.
A ben riflettere, lo stesso sfondo dovuto alla
formazione dello stato moderno, che tende a evolversi nella dottrina westfalica
per cui ogni stato è arbitro assoluto delle sue decisioni politiche e militari,
cambia la sostanza del rapporto tra guerra e giustizia tipico della dottrina
classica. La guerra non tende più, nell’ambito dello sviluppo progressivo della
teoria moderna, a realizzare la giustizia internazionale ma ad affermare
l’interesse nazionale compatibilmente con uno stato di equilibrio sistemico
globale. Questa premessa rende, come si capisce, difficile determinare le
ragioni dello jus ad bellum: in un regime di equilibrio pensato in
termini di realismo politico non ci sono ragioni obiettive di giustizia. Ma
proprio questa premessa cambia negli ultimi anni del secolo ventesimo sotto la
spinta della globalizzazione: il presupposto westfalico viene se non
abbandonato almeno rilasciato in nome della rilevanza di alcuni diritti
fondamentali dell’umanità nel suo complesso che talvolta sono ritenuti
prevalenti nei confronti della sovranità dei singoli stati. Ciò rende la terrai
contemporanea in un certo senso più vicina alla dottrina classica di quanto non
lo sia la teoria moderna.
Una simile differenza può essere notata anche nella
prospettiva ontologica prima sottolineata, prospettiva che per altro vede la
dottrina classica della guerra giusta contrapposta a quella moderna e
contemporanea, essendo queste ultime entrambe meno impegnate sul piano
metafisico. Il realismo politico, tipico della dottrina moderna, che in questo
caso corrisponde con lo scetticismo etico, tutto sommato richiama in materia la
tesi generale di Dostoieskj, quella secondo cui “se Dio è morto, allora tutto è
permesso”. La tesi, qui presentata, più coerente con la dottrina contemporanea,
parte invece dall’assunto che proprio in mancanza di una fondazione
trascendente una giustificazione etico-politica è indispensabile[28]. Ma
si tratta di un argomento la cui portata eccede ampiamente lo scopo di questo
capitolo.
4.1. L’idea di guerra giusta è comunque sempre
legata, come abbiamo visto anche nel nostro beve excursus precedente, alle
circostanze belliche in cui una teoria viene formulata. Michael Walzer, nel suo
recente libro intitolato Arguing about
War[29], fa
ad esempio risalire la riflessione contemporanea sulla guerra giusta negli
Stati Uniti alla guerra in Vietnam. Eventi tragici come il massacro di My Lai,
fecero riflettere molti americani sul fatto che certi comportamenti in guerra
non sono ammissibili. E la riflessione sullo jus in bello divenne solo dopo riflessione anche sullo jus ad bellum. Valeva la pena andare
così lontano per combattere anche con eccessi di crudeltà e per giunta con una
enorme perdita di vite umane una guerra che i soldati americani, e in genere la
nazione americana, non sentivano come propria? C’era stata da parte
nord-vietnamita una violazione della sovranità statunitense tale da
giustificare un conflitto armato? Le risposte a queste domande mettevano in
difficoltà, come sappiamo, sia l’opinione pubblica sia il governo degli Stati
Uniti: quella guerra per quanto si riusciva a capire non era giusta.
Questa constatazione obbligò molti negli Stati Uniti
a mettere da parte il paradigma sulla guerra prima vincente nelle scienze umane
quello realista, per tornare alle teorie della guerra giusta. Non si poteva
valutare una guerra soltanto alla luce degli interessi nazionali dei singoli
stati. Occorreva un punto di vista neutrale e ispirato a ideali insieme più
alti e significativi per tutti. Qualcosa di simile era successo in Europa e nel
mondo dopo il Nazismo e dopo Norimberga. Con la fine della seconda guerra
mondiale, era infatti apparso a molti che non si poteva –come invece
pretendevano i realisti politici- identificare automaticamente l’interesse
degli stati con l’interesse dei loro cittadini. Tutto ciò è stato all’origine
di un indubbio tramonto del cosiddetto realismo politico, che è stato infine
aiutato dalla fine della guerra fredda[30]. La
guerra fredda imponeva di distinguere necessariamente tra ‘noi’ e ‘loro’, e
proprio per ciò rendeva complesso se non impossibile quel punto di vista
filosofico-normativo imparzialista su cui si basa una rilettura attuale di una
teoria della guerra giusta. Accanto alla fine della guerra fredda, l’aumentato peso
della interdipendenza globale ha suscitato la consapevolezza diffusa che non si
può confinare la politica internazionale nell’ambito dei singoli stati e della
loro sovranità. Naturalmente, non sfugge
che siamo in presenza di un argomento assai più controverso di come è qui
presentato, ma non posso in questa sede affrontare gli aspetti più complessi
della questione. Per cui, daremo per scontato un certo interesse per una teoria
della guerra giusta in un’ottica filosofico-normativa.
5. Guerra
giusta come guerra difensiva (in senso stretto o lato)
Una teoria contemporanea della guerra giusta non è
di solito troppo diversa da una interpretazione filosofica del diritto
internazionale sui temi della guerra. D’altronde, questa affinità non è causale
dato che la storia della teoria della guerra giusta svolge un ruolo importante
nella formazione dei principi di diritto internazionale, e che la prassi
internazionalistica incide a sua volta sull’idea di guerra giusta[31]. Si
può definire questa, seguendo Michael Walzer, una versione centrata sul
“paradigma legalistico”[32].
Sono coerenti pienamente con il paradigma legalistico gli elementi di una
teoria della guerra giusta che sono oramai tradizionalmente aggiunti a quelli
già presenti nell’ambito della tesi tomistica: che la guerra costituisca il
“last resort”; che l’impiego dei mezzi sia proporzionale agli scopi; che ci sia
una ragionevole speranza di risolvere la questione controversa. Il paradigma
legalistico è complicato dal fatto che esiste al suo interno una distinzione
tra la versione moderna e quella contemporanea, cui si deve aggiungere la
differenza tra il trattamento di casi semplici o bivalenti e casi complessi
(che più avanti chiamerò “obliqui”).
Il paradigma legalistico, nella sua versione
moderna, basa la moralità della guerra sul fatto che esiste una comunità
internazionale fatta di stati indipendenti e autonomi, di cui bisogna
rispettare la sovranità e integrità territoriale. In questi termini,
tendenzialmente solo l’aggressione altrui rende una guerra giusta. E quindi una
guerra giusta coincide di solito con una guerra difensiva. Il concetto di
guerra giusta come guerra difensiva vale anche per la dottrina cattolica del XX
secolo[33], ma
va la di là di questa perché condiviso non solo da teorie religiose o
teologiche ma da parte sostanziale della filosofia morale e dal Charter delle
Nazioni Unite[34].
Come del resto avveniva anche con il paradigma di Tommaso d’Aquino, l’idea di
guerra difensiva così intesa richiama alla mente il caso semplice o bivalente,
cioè due stati in conflitto causa l’attacco di uno nei confronti dell’altro.
La mentalità implicita nell’approccio legalistico
contemporaneo corrisponde invece a una visione dell’ordine internazionale che
tiene conto del presupposto westfalico, ma non si esaurisce in esso. Il
presupposto westfalico, tipico della dottrina moderna, afferma che la comunità
internazionale è un insieme di stati autonomi e sovrani. Questo presupposto è
stato però –come abbiamo già detto- sempre più spesso messo in questione con il
passare del tempo e l’evolversi della situazione internazionale.
Frequentemente, nella dottrina contemporanea, vengono imposti alla sovranità
limiti che dipendono sia da impegni e trattati internazionali che vincolano i
singoli stati, sia da rischi per la pace e l’equilibrio internazionale che il
comportamento dei singoli stati comporta, sia dalla incapacità di alcuni stati
di funzionare decentemente. In questi casi, compaiono elementi che complicano
profondamente l’assunto bivalente (stato che attacca-stato che si difende),
tipico del caso semplice. Si sfida così, nell’ambito di quella che possiamo
chiamare versione contemporanea del paradigma legalistico, il dogma, tipico
della versione moderna, della sovranità nazionale in nome di interessi alla
pace e alla giustizia più generali di quelli messi a rischio dall’attacco di
uno stato all’altro[35]. In
simili eventualità, il cosiddetto diritto di intervento risponde a un
turbamento dell’ordine internazionale da parte di alcuni stati o gruppi, e vi
risponde per ragioni che in un certo senso sono difensive. Ma non lo fa
necessariamente nell’ambito di un modello bivalente, da caso semplice, in cui
uno stato attacca l’altro che si difende, e non lo fa nei limiti del rispetto
pieno della sovranità, come vorrebbe invece la versione moderna.
Ci possono essere diverse variazioni rispetto alla
situazione classica bivalente (stato che attacca versus stato che si difende):
nella lotta al terrorismo, per esempio, uno stato può attaccare un gruppo
armato che non è uno stato; nell’ipotesi della guerra preventiva, uno stato
pretende di attaccarne un altro con buone ragioni senza essere stato prima
attaccato, con la motivazione che si sta preparando un’offensiva della parte
avversa; uno stato o un gruppo può, infine, violare inoltre diritti
fondamentali di cittadini e gruppi e ciò può essere causa di un intervento
sanzionatorio. Tutte queste sono situazioni che potremmo chiamare “oblique”
rispetto al caso semplice e bivalente della stato che attacca e di quello che
si difende.
Tornando al caso dell’intervento, che rappresenta
probabilmente la più comune tra queste situazioni oblique, si può intendere per
intervento, l’insieme delle sanzioni (innanzitutto economiche, legali,
giurisdizionali) che vanno fino al conflitto armato, portate da uno o più stati
contro altri stati, là dove questi ultimi sono ritenuti incapaci di rispettare
alcuni vincoli posti internazionalmente a garanzia della pace e della sicurezza
dei popoli[36].
Questo tipo di intervento viola la sovranità degli stati attaccati, ma pretende
di farlo per buone ragioni considerate prevalenti (overriding). Tra queste
ragioni ci sono violazioni gravi e sistematiche da parte di uno stato di
fondamentali diritti umani cui l’intervento intende porre rimedio. Possiamo
immaginare diritti che proteggono in prima istanza la integrità della persona e
la vita. Ma, come è noto, l’ambito e la natura dei diritti umani sono più ampi
ancorché controversi del mero rispetto dell’integrità e della vita della
persona, e quindi, accettato il principio, si può ritenere che il diritto di
intervento corrisponde a violazioni dei diritti secondo un ordine di priorità e
una metrica da stabilire.
Si può così sostenere che, nel caso di violazioni
gravi e sistematiche di diritti umani, il concetto di difesa, che è alla base
dell’idea di guerra giusta, possa essere esteso. Se si passa della versione
moderna a quella contemporanea del paradigma legalistico, e se ci si muove
nell’orizzonte di un caso obliquo (non bivalente), allora si può ritenere che
violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani diano origine a una difesa
contro un’offesa che non viene fatta a uno stato singolo ma ad alcuni
rappresentanti del genere umano nel suo complesso. Mi riferisco in particolare,
come si è capito, al cosiddetto “intervento umanitario”, che può essere
invocato proprio quando si muove guerra a uno stato per proteggere i diritti
umani di alcuni dei suoi abitanti o comunque di persone che dipendono dalla sua
sovranità e in questo ambito subiscono torti non adeguatamente tutelati. Mi
accontento quindi di accettare che in questo capitolo guerra giusta vuol dire
guerra difensiva in senso stretto o lato, dove guerra difensiva in senso lato
vuol dire in corrispondenza della versione contemporanea del paradigma
legalistico e nell’ambito di quella che ho chiamato una situazione obliqua come
lo è un intervento umanitario. In questo modo, evito il dibattito, ovviamente
significativo in dottrina, sull’esistenza di un diritto (morale) all’intervento
umanitario. Mi limito così a dire che anche all’interno di un punto di vista
che accetti sotto certe condizioni l’opportunità dell’intervento umanitario
(armato), si può sostenere che non tutte le guerre sono eguali tra loro: alcune
sono in linea di principio giustificabili e altre chiaramente non lo sono.
Aggiungendo che la giustificazione corrisponde sempre con un presupposto
legalistico che la connette alla difesa, ma che –come detto- la difesa non è
solo quella di uno stato che subisce un attacco da un altro ma anche quella che
si può invocare a fronte di una violazione opportunamente specificata di
diritti umani.
5.1. Intervento umanitario
La questione dell’intervento umanitario è stata a
lungo tra le più controverse che diplomatici e studiosi hanno dovuto
affrontare. Il problema più evidente in termini generali nasce dalla
contraddizione che sembra esserci tra l’assunzione della sovranità assoluta dei
singoli stati e la volontà di difendere i diritti umani nei casi in cui questi
fossero gravemente e sistematicamente a rischio, ciò anche contro la volontà
degli stati nel cui ambito avvengono le violazioni. A questo si aggiunge una
sorta di naturale e del tutto condivisibile assunzione che favorisce la
non-violenza in ambito internazionale, assunzione che spesso si congiunge con
il desiderio di tutelare proprio quegli stati deboli che possono essere oggetto
e non soggetto di intervento. La questione di principio così concepita è
complicata dalla presenza di procedure internazionali accettate, che si rifanno
in primo luogo alla presenza determinante in materia del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite. Per cui, secondo alcuni l’intervento umanitario è
giustificabile, in caso di violazioni estreme, anche in mancanza di
un’autorizzazione preventiva del Consiglio di Sicurezza. A questa tesi si
contrappone quella di coloro che invece si dicono in ogni caso scettici proprio
sul significato e il valore dell’intervento umanitario, per così dire
prescindendo dal ruolo storico e legale che il Consiglio di Sicurezza possa
svolgere in materia. Tra queste due tesi, c’era infine la terza via
rappresentata da quanti ritengono decisiva l’autorizzazione preventiva del
Consiglio di Sicurezza, per poi vagliare dopo l’accettabilità morale di un
conflitto. Come è stato notato, i paesi del Primo Mondo sono stati
tendenzialmente favorevoli all’intervento umanitario, mentre quelli del Terzo
Mondo sono stati tendenzialmente contrari a una procedura nei cui confronti
evidentemente si vedevano più come vittime che come protagonisti.
In sostanza, il dibattito sull’intervento umanitario
mescola strutturalmente due diverse questioni di fondo: “esiste qualcosa come
un intervento umanitario e a quali condizioni lo si può ritenere giustificato?”
e “chi è in grado di autorizzare tale intervento?”. Le risposte a questo tipo
di domande variano secondo le teorie, da quelle che ne fanno una faccenda di
stretta legalità e che fanno dipendere tutto dall’autorizzazione del Consiglio
di Sicurezza a quanti invece asseriscono che la sicurezza internazionale vale
di più della sovranità pura e semplice. La connessione tra questa discussione e
la teoria della guerra giusta è evidente. La International Peace Academy,
volendo riassumere i criteri che rendevano un intervanto umanitario giusto ha
segnalato i seguenti: gravità dell’offesa, urgenza, oggettività, accettabilità,
praticabilità, proporzionalità dei mezzi impiegati e sostenibilità. In
generale, la scala delle atrocità commesse nel paese in cui si deve intervenire
è considerata rilevante: deve trattarsi di violazioni dei diritti umani
perpetrate da un governo o comunque devono essere violazioni gravi su scala
nazionale senza che il governo in carica sia in grado di far rispettare un
minimo di ordine. Così come lo scopo dell’intervento deve essere a-politico e
disinteressato. L’azione militare pacificatrice deve essere svolta su base
multilaterale da definire opportunamente. Infine, è chiaro che un intervento
militare per scopi umanitari deve essere ritenuto l’ultima risorsa, dopo aver
tentato tutte le altre possibilità per far terminare le atrocità in atto, e che
criteri di proporzionalità tra danno e intervento devono essere tenuti da conto
così come un ragionevole calcolo conseguenzialista tra rischi più costi umani e
materiali da un lato e risultati che si sperano di ottenere dall’altro.
6. Giustificazione,
legittimazione, legalità
La querelle sull’intervento umanitario rivela un
problema di natura generale. Anche se sommariamente, abbiamo visto finora che
esiste un’ipotesi teorica etico-politica di carattere normativo in base alla
quale (solo) qualche guerra si può giustificare. Prima facie guerra
giusta, cioè giustificabile, è una guerra difensiva alla luce del concetto
esteso di difesa che talvolta include anche l’intervento umanitario. Ciò
corrisponde in buona sostanza a quello che, con ragioni diverse dalle nostre,
volevano i teorici tradizionali della guerra giusta. Il mio punto è che un
argomento del genere per quanto possa essere necessario, tuttavia non è
sufficiente a distinguere opportunamente tra guerre giuste e ingiuste. Infatti,
questo tipo di argomento non ci dice affatto chi abbia titolo valido a
intervenire in guerra sulla base di una giusta causa. Se ci dice qualcosa, in
altre parole, sulla giustezza della causa, che deve essere difensiva in senso
stretto o lato, nulla ci dice sui soggetti che hanno titolo valido intervenire.
Esiste in altre parole un problema del titolo valido (entitlement in inglese).
Chi lo possiede e perché?
D’altra parte, possiamo notare che la questione
legata al titolo valido a muovere una guerra è stata generalmente rimossa
nell’ambito della teoria moderna e contemporanea della guerra giusta. Se ci si
riflette, la teoria moderna e contemporanea della guerra giusta, quando non si
è limitata a discutere sullo jus in bello, ha trattato assai spesso il
secondo punto della versione tomistica della guerra giusta, e cioè la questione
della iuxta causa, tralasciando quasi
del tutto il suo primo punto, e cioè l’insistenza sulla auctoritas appropriata.
Se consideriamo che il terzo aspetto della versione tomistica, quello della recta intentio, ha una caratteristica
peculiare che lo lega all’interiorità e che tende a rafforzare il requisito
della giusta causa, la mancanza di discussione del tema dell’autorità
appropriata è quanto mai singolare.
Credo che, volendo comprendere le ragioni di una
tale grave lacuna, dobbiamo distinguere tra ragioni generali, che in buona
sostanza coincidono con la prevalenza dell’interesse per le questioni
concernenti lo jus in bello rispetto a quelle concernenti lo jus ad
bellum nella dottrina moderna e (solo in parte) contemporanea, con ragioni
più specifiche. Nel primo caso, suppongo che si possa immaginare una
spiegazione mista, in termini di secolarizzazione della teoria della guerra
giusta e di parallela progressiva sfiducia nelle qualità etiche dello stato.
Per gli effetti della secolarizzazione, la tradizione religiosa della teoria si
è allontanata nel tempo dall’interesse che Tommaso aveva per la sovranità (lo
stato laico e secolare interessa meno alla chiesa). Causa la sfiducia nelle
capacità morali dello stato, che è poi l’altra faccia del lungo prevalere del
realismo politico come dottrina principale nell’ambito delle relazioni
internazionali, la maggior parte degli studiosi non ha riflettuto adeguatamente
sul tema dell’autorità appropriata in caso di guerra. Anche accettando una
spiegazione come questa, resta tuttavia assai strano come si sia potuto fare a
meno di discutere a fondo un tema come quello della auctoritas che, a mio avviso, è centrale nell’affrontare questioni-chiave
della guerra contemporanea, quali l’intervento umanitario, la guerra preventiva
e la lotta al terrorismo[37].
Una simile mancanza è però più comprensibile se si
riflette su ragioni specifiche del problema alla maniera seguente. Il problema del
titolo valido, o se volete quello della “auctoritas” opportunamente
riformulato, non è particolarmente acuto nel caso bivalente standard, quello
della difesa in senso stretto (va da sé che auctoritas e titolo valido non sono
sinonimi. Io forzo qui la mano ai termini, usando auctoritas e titolo valido
come sinonimi, per amore dell’argomento). Se lo stato A attacca lo stato B, in
sostanza di solito lo stato B ha sia una giusta causa sia un titolo valido a
proteggersi. In questo caso, come è chiaro, il caso della guerra tra stati non
è troppo diverso da quello della legittima difesa tra individui singoli[38]
(questa analogia è evidente nel pacifismo radicale, nel cui ambito di solito
anche la legittima difesa non è moralmente lecita). Anche qui, in realtà, ci sono
possibili complicazioni, a cominciare dall’accertamento di circostanze di fatto
complesse atte a determinare la responsabilità dell’attaccante e dal regime
delle alleanze che uno stato coltiva (per es.: se si attacca un paese che fa
parte di un’alleanza militare, come la NATO, si può parlare di auto-difesa
collettiva?). Ma, se si tratta di stati muniti di auctoritas, almeno di diritto se non di fatto, il problema ha una
sua plausibile risposta. Non è così nei casi più complicati, che corrispondono
a quelle che abbiamo chiamato prima situazioni oblique. A cominciare da quello
in cui l’intervento militare è giustificato da offese gravi e sistematiche al
diritto umanitario e ai principali diritti umani (intervento umanitario) per
andare alla questione del terrorismo e al problema messo sul tappeto
dall’amministrazione Bush della guerra preventiva[39]. Chi
possiede un titolo valido in questi casi e in base a quali ragioni?[40]
Propongo, per rispondere a questa domanda, di
prendere un esame una distinzione –distinzione che io ho proposto altre volte
in miei scritti- tra giustificazione e legittimazione. La tesi è che le teorie
contemporanee della guerra giusta non hanno tenuto in debito conto la
legittimazione (che è una sorta di parente contemporaneo della auctoritas tomistica), e proprio per
questa ragione non sono idonee rispondere ai nostri quesiti più significativi.
Se vogliamo continuare con il parallelo con la teoria di Tomamso d’Aquino,
possiamo dire che all’incirca giustificazione sta a iuxta causa come
legittimazione sta a auctoritas (anche se Tommaso adopera auctoritas
in un senso diverso e più restrittivo che sta di solito a indicare la sovranità
dello stato che muove guerra)[41].
Possiamo, a questo punto, introdurre la distinzione
più squisitamente filosofica tra giustificazione e legittimazione. Spesso,
questi due concetti non sono adeguatamente distinti in filosofia politica. Si
ritiene così che siano interscambiabili oppure che una giustificazione valida
abbia come conseguenza necessaria una successiva (da un punto di vista logico)
legittimazione. Oppure che con legittimazione si intenda l’esercizio di un
potere tramite un’autorità già giustificata. A mio avviso, invece, la
distinzione tra questi due concetti è importante. John Locke, anche senza
adoperare i termini giustificazione e legittimazione, presentò questa
distinzione in maniera che si può considerare paradigmatica nella prospettiva
dello stato. Uno stato, possiamo dire interpretandolo, è giustificato se
rispetta i diritti umani, mentre è legittimato se ottiene il consenso dei
cittadini[42].
Nel prosieguo, riprendo liberamente la distinzione tra i due concetti alla
Locke, mettendo da parte i termini specifici adoperati (come “diritti umani” e
“consenso”) ed estendendo la distinzione stessa dalla prospettiva dello stato a
quella di ogni organizzazione e pratica. In questa ottica più generale, la
legittimazione dipende da un punto di vista interno al processo esaminato, come
ad esempio il voto in democrazia o il mercato in economia, ha un aspetto tipicamente
empirico e procede bottom-up
(proviene dal pubblico). La giustificazione dipende invece da un punto di vista
esterno al processo esaminato, è di natura intrinsecamente teorica e procede top down (dagli esperti al pubblico). Se
la prima è fattuale, la seconda è ideale o virtuale. La legittimazione funziona
come una sorta di verifica interna al sistema: in certi casi il risultato di
una procedura elettorale legittima il candidato selezionato. La
giustificazione, invece, valuta dall’esterno i risultati ottenuti dalla
procedura: negli stessi casi, può dirci che un candidato, pur legittimato, non
soddisfa i requisiti di giustizia o di onestà richiesti dalla carica cui pure è
stato eletto. Se parliamo di una guerra internazionale, come stiamo facendo
adesso, sappiamo ad esempio che un voto delle Nazioni Unite può costituire un
significativo elemento di legittimazione del conflitto. Tuttavia, con o senza
il voto delle NU, quella guerra può risultare per così dire intrinsecamente
ingiusta se viola i diritti umani o viene condotta in maniera inutilmente
crudele.
Ai nostri fini ci è sufficiente dire che mentre la
giustificazione è sostantiva, ideale e universale, la legittimazione è
procedurale, empirica e consensualistica. Detto nel gergo della filosofia
politica contemporanea, io uso giustificazione in maniera tipicamente normativa
e legittimazione in maniera prettamente positiva o descrittiva. E’ chiaro che,
così facendo, forzo i termini della questione, dato che la differenza tra i
concetti è chiaramente più sfumata di come la pongo qui. La forzatura, però, è
proposta per il bene dell’argomento, e la differenza concettuale tra
giustificazione e legittimazione resta comunque significativa. Volendo, si può
sostenere che la mia visione implica una certa complementarietà di
giustificazione e legittimazione: per avere una guerra giusta occorrono sia una
buona causa sia un titolo adeguato[43].
Ma torniamo a noi. Abbiamo citato il consenso delle
NU come un caso di legittimazione plausibile di una guerra. Se pensiamo un processo
di legittimazione più in generale, e lo leghiamo ai suoi aspetti formali e
consensualistici possiamo dire che l’assenso multilaterale e l’impiego di una
procedura adeguata costituiscono prima facie una buona premessa di
legittimazione in caso di intervento umanitario (prendendo questa situazione
obliqua come paradigmatica). Tutto ciò integra quanto previsto in materia dal
diritto internazionale e dalle consuetudini internazionali in uso. E
sostituisce empiricamente quel consenso del genere umano, che di fatto è
ovviamente impossibile, sulle violazioni estreme dei diritti umani. Più o meno
come il voto a maggioranza all’interno di uno stato democratico sostituisce in
alcuni casi la volontà di tutti i cittadini.
Se lasciamo per il momento lo scenario internazionale
e ritorniamo al più conosciuto scenario nazionale, io sto semplicemente
sostenendo –volendo adoperare il gergo di Rawls- che la legittimazione è
intrinsecamente “politica”[44]. Secondo Rawls, un atto di
produzione legislativa o di decisione giurisdizionale cui non volgiamo
attribuire questo tipo di legittimazione è collegato a un “processo di
decisione sociale che non produce un’affermazione fatta per essere creduta
vera…quanto piuttosto una regola da seguire”[45]. Una norma legittimata nell’ambito
di un sistema normativo implica sostegno pubblico per l’autorità. Ciò è
particolarmente significativo quando è in gioco qualche forma di coercizione[46]. Il
diritto legittimato in altre parole richiede la nostra adesione al sistema e
forse anche collaborazione anche se noi non riteniamo che sussista una vera e
propria giustificazione. E ciò è ancora più importante quando si impone
coercizione su persone. Un principio liberale di legittimazione presuppone una
costituzione e in accordo con la costituzione il fatto che la legge sia
promulgata da un corpo legislativo democratico[47].
Questa costituzione può a sua volta poggiare su una qualche teoria etica
sostantiva che a sua volta fornisce l’autorità morale alla legittimazione.
Quindi dopo tutto dietro una legittimazione c’è una giustificazione. E ancora
una volta, ci si può chiedere: perché mai –come io sto facendo- dovremmo
separare l’una dall’altra così nettamente? La ragione, per quel che io credo, è
che le normali operazioni istituzionali richiedono un consenso intersoggettivo
molto ampio che vada oltre le inevitabili distinzioni soggettive che
normalmente contraddistinguono la giustificazione sostantiva[48].
Una legittimazione procedurale appare da questo punto di vista più empirica e
meno controversa di una giustificazione sostantiva. Potremmo dire che essa
assicura più consenso.
Come è ovvio questa fortunata combinazione di
legittimazione e giustificazione non sempre avviene, in specie quando vicende
internazionali, come l’intervento umanitario, sono in gioco. In questi casi non
abbiamo la garanzia di una costituzione dietro le spalle. In altre parole, nel
caso internazionale è difficile trovare una regola di riconoscimento
altrettanto robusta di quella che abbiamo nel caso nazionale. Questa è una
ragione per cui la legittimazione è problematica sullo scenario internazionale.
Non abbiamo in questi casi una solida struttura di sfondo su cui fare
affidamento, pur se possiamo avere una significativa rete di istituzioni
internazionali. Questo fatto implica che noi non possiamo ricostruire
agevolmente nella prospettiva internazionale quella catena da una costituzione
moralmente giusta a un corpo democratico di natura legislativa che invece opera
a livello nazionale e funge da premessa per una legittimazione procedurale. Le Nazioni
Unite potrebbero svolgere una funzione del genere se non fosse per i risaputi
difetti. Una lega delle nazioni democratiche potrebbe costituire un’alternativa
interessante per il futuro, se noi accettiamo l’idea che la validazione
democratica internazionale sia importante per riconoscere l’esistenza stessa di
uno stato[49].
6.1. Si può far notare, a questo punto, un’ulteriore
distinzione, che è a mio avviso opportuno chiarire, anche se non svolge un
ruolo significativo in questo capitolo. Si tratta della distinzione tra
legittimazione e legalità. Ovviamente, legalità e legittimazione sono connesse
ma tuttavia non sono la stessa cosa. La legalità di un intervento umanitario
presuppone una procedura ben condotta, che in linea di massimo, nel caso di
conflitti armati, si avvalga anche del voto favorevole del Consiglio di
Sicurezza delle NU. La via legale non sembra tuttavia poter costituire l’unica
possibilità disponibile per legittimare un intervento. Ciò anche per il modo in
cui funziona effettivamente il consiglio di Sicurezza. Per esempio, la Russia
potrebbe porre un veto permanente a un intervento in Cecenia, anche alla luce
di obiettive esigenze opposte. Inoltre, da un punto di vista storico, si deve
notare che la maggior parte degli interventi umanitari che hanno avuto
successo, come quello dell’India in Pakistan e quello del Vietnam in Cambogia,
sono stati condotti del tutto al di fuori del meccanismo previsto dalle NU.
Altre volte, invece, questioni di urgenza potrebbero richiedere un intervento
senza che ci sia il tempo di esaurire le procedure richieste. In questi casi,
si può pensare che un intervento pur illegale stricto sensu sia
legittimabile. Questa era l’opinione di autorevoli agenzie internazionali
sull’intervanto in Kosovo, opinione che tutto sommato non contrasta con la
teoria (Nel Kosovo c’era l’unanimità NATO e il consenso degli stati della
regione interessata dal conflitto).
Più in generale, sarebbe sbagliato ridurre la
legittimazione alla legalità. In fin dei conti violare la legge quando ci sono
ragioni valide accompagnate da ragionevoli procedure può contribuire ad avere più giustizia nel mondo[50].
Naturalmente ciò va sostenuto con prudenza e non ogni violazione del diritto
può essere incoraggiata. Lo spazio logico della legittimazione, come distinta
dalla legalità, rimane confinato a quei casi in cui il rispetto della stretta
legalità costituirebbe un ostacolo per un giusto intervento. Il senso di questo
spazio logico può essere meglio compreso se accostiamo i casi di intervento
umanitario ai casi di salvataggio (rescue). Inoltre, possiamo pensare che la
legittimazione preceda la legalità. Sarebbe a dire che quando c’è
legittimazione violando la legge si da principio a una consuetudine che prima o
poi ricondurrà alla legalità. Dopotutto oltre ai trattati anche la
consuetudine è fonte del diritto
internazionale. E una legittimazione procedurale può ben dare inizio a una
pratica consuetudinaria.
Come conclusione, visto che legittimazione non è
sinonimo di legalità, ma presuppone tuttavia importanti aspetti procedurali e
formali, si può dire che la legittimazione di un intervento umanitario non può
prescindere dalle circostanze storiche concrete in cui esso avviene. Data una
presunzione forte contro l’uso della forza e dato il generale rispetto per la
sovranità nazionale, estrema prudenza viene richiesta nell’accertamento della
legittimazione di un intervento umanitario. Questa prudenza va ancora di più
raccomandata, data la situazione particolare del mondo di oggi che vede un
potere quasi egemonico degli stati Uniti mettere in pericolo la legalità
internazionale. Inoltre, è chiaro che
–proprio per rispetto della sovranità- tali circostanze storiche pesano come
fattori decisivi per legittimare un’azione interna, cioè dal popolo verso il
governo, mentre non pesano allo stesso modo per legittimare un’azione esterna,
cioè un intervento armato da parte di terzi. In altre parole, a parità di
condizioni il diritto alla rivoluzione da parte di un popolo è più facilmente
reclamabile del titolo a intervenire dall’esterno[51].
Il Capitolo VI e il Capitolo VII del Charter delle
NU prevedono effettive procedure per la risoluzione dei conflitti
internazionali, e queste procedure difficilmente consentono il superamento del
principio di rispetto della sovranità. Quali sono le circostanze storiche che
consentono di bypassarle? Senza dubbio, violazione gravi del cosiddetto
“diritto umanitario”, per esempio in materia di genocidio, possono essere la
base di intervento. Sicuramente più problematico è l’intervento motivato per la
difesa dei diritti umani e per la tutela di un regime politico democratico[52].
Tuttavia, anche in questi casi, sotto il postulato di prudenza, ci sono casi
che sembrano costituire motivo sufficiente di intervento.
La prassi internazionale e la presenza di forti
organizzazioni internazionali –come la NATO nel caso del Kosovo- sembrano
essere fattori significativi a favore di una legittimazione in casi di dubbia
legalità dell’intervento. In generale, uno stato riceve legittimazione o da un
attacco presente o imminente di un altro stato e gruppo organizzato oppure da
una minaccia a princìpi che tutelano la vita e l’integrità della persona.
Mentre nel primo caso, tuttavia, la legittimazione è diretta, nel secondo le
circostanze storiche e la capacità di rappresentare l’umanità offesa nel suo
complesso sono requisiti necessari.
Va anche sottolineato, per concludere questo tipo di
argomento, quanto sia difficile ragionare nei termini della situazione
esistente. Il diritto internazionale vigente, che è alla base della teoria
della guerra giusta, è fondata su un presupposto in parte incoerente con la
migliore teoria contemporanea. Quest’ultima, come ho già scritto, non accetta
infatti il paradigma westfalico e quindi la assoluta sovranità degli stati. Ciò
provoca una tensione tra un desiderio di far valere una nuova visione globale
della politica, nel cui ambito la tutela dei diritti umani costituisce causa
giusta e titolo legittimo, e la tradizione che parte dal principio di
auto-determinazione degli stati. Un modo per risolvere questa tensione consiste
nel rimandare il potere decisionale a un’agenzia globale. E qui ovviamente le
Nazioni Unite sono l’agenzia che viene in mente. Ma le Nazioni Unite sono così
composte, per ragioni storiche, da formulare un equilibrio di potere tra stati,
e quindi non possono risolvere un problema di questo tipo. Bisogna perciò
sperare, se si segue questo ordine di pensieri, in una realizzazione più
avanzate delle NU, che corrisponda maggiormente ai presupposti della teoria contemporanea
e quindi sia meno legata al potere degli stati. Ma una riforma tanto radicale
per il momento non è concepibile. Per conseguenza, non si può delegare al
Consiglio di Sicurezza tutto l’onere di decidere se un intervento umanitario è
giusto oppure non lo è. Vuol dire ciò arrendersi ai fatti ed accettare il
potere del più forte? Non necessariamente. La via indicata in questo capitolo è
una via di compromesso, che divide il problema in due parti. Da un lato, c’è un
aspetto teorico e filosofico che ha a
che vedere con la qualità delle ragioni che sono a monte della possibilità di
un intervento. Dall’altro, c’è un aspetto empirico e procedurale legato alla
titolarità di chi può avere diritto a intervenire.
Per ricapitolare la mia posizione[53]:
Finora ho enfatizzato la distinzione tra giustificazione e legittimazione per il
bene dell’argomento. È chiaro tuttavia che si sovrappongono di più di quanto
non abbia detto io. Innanzitutto, per legittimazione si intende legittimazione
qualificata. Il consenso multilaterale per indicare il possibile modo di
qualificarla, deve essere limitato- per essere sensato- agli stati (liberali)
che rispettino i diritti umani[54].
Così, in un certo senso, la giustificazione è sempre parte della legittimazione
ma, dopo averla qualificata in questo modo le differenze tra di loro cominciano
a essere significative.
Non si
dovrebbe dimenticare che la giustificazione è insieme sempre più profonda e
soggettiva della legittimazione da un punto di vista etico e politico. Ed è
così principalmente perché la giustificazione è dipendente dalla teoria in
un’età di pluralismo teoretico. La legittimazione, al contrario, è più
tipicamente pubblica e condivisa. Non è difficile immaginare casi in cui si è
in disaccordo con il potere sulla giustificazione di una norma ma,
ciononostante sia accetta di farla valere ritenendola legittimata.
Nel caso bivalente, giustificazione e legittimazione
di solito sono equivalenti. E la distinzione tra loro è superflua: se si ha una
giusta causa si ha anche un titolo valido e viceversa.
In quelli che io chiamo i casi obliqui, non
necessariamente giustificazione e legittimazione coincidono. Ed è per questo
che è utile, secondo la mia teoria, sottolineare la differenza tra loro. Se un
genocidio ha luogo, come in Kososvo, ci può essere una presunzione di giusta
causa a favore di un intervento. Ma questo non vuol dire di certo che uno stato
singolo in quanto tale ha titolo a intervenire.
Il modo più
semplice per risolvere il tipo di problema posto nel punto precedente (nel caso
in cui giustificazione e legittimazione non coincidono) consiste nell’affidarsi
a procedure formali. Si ha la tentazione, in altre parole, di optare a favore
di quella che io ho chiamato legalità. Tuttavia, come io ho già notato, rebus sic stantibus, le procedure formali che abbiamo a
disposizione come le raccomandazioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite non sempre funzionano in maniera soddisfacente.
Quanto detto nel punto precedente implica che la
legittimazione deve essere differente dalla legalità. Potremmo dire che la
legittimazione è procedurale ma non puramente formale come invece è la
legalità. Nel mondo reale, la legittimazione dipende molto dal contesto e
bisogna essere sufficientemente elastici da accettare livelli e gradi
differenti di legittimazione a seconda delle circostanze. Per esempio potremmo
dire che in Kosovo c’è stato, data una giusta causa di fondo, un tentativo
recente di cercare una legittimazione dato che la NATO è un’organizzazione
internazionale importante in quella parte del mondo e dato che tutte le
nazionalità in quell’area erano d’accordo sull’intervanto. Analogamente, per
quanto riguarda l’Afghanistan, se si accetta che AlQaeda aveva le basi militari
in quel paese rimane difficili negare una presunzione in favore della
legittimità di quell’intervento armato. La situazione in Iraq sembra essere
differente: non è stata mai trovata la
prova di armi di distruzione di massa dirette contro gli Stati Uniti né gli Stati
Uniti sono stati legittimati da un credibile consenso multinazionale
multilaterale[55].
Può esserci un controargomento sulla base di
un’analogia con il caso del salvataggio (rescue). Intendo dire che se c’è una
giusta causa, come potrebbe esserlo quella data dalla presenza di una nazione
potenzialmente aggressiva e minacciosa,
e nessuno stato sembra intenzionato a intervenire, tranne uno, cosa dovremmo
fare per risolvere un caso del genere alla luce della teoria presentati in
questo capitolo? A questo punto credo che entri in gioco quella che io ho
chiamato la natura empirica o elastica della legittimazione. Non c’è in questi
casi un modo formale unico per fornire legittimazione. Ma potrebbe esserci un
percorso ragionevole in questa direzione, percorso basato sul principio
intuitivo “a maiori ad minus” (si comincia con la procedura più ambiziosa e –
se non ha successo- si continua con una meno ambiziosa e così via). Supponiamo che per ottenere legittimazione
uno stato debba cominciare dalla stretta legalità (per esempio una
raccomandazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite). Secondo passo
se il primo non avesse successo, potrebbe consistere in un tentativo serio di
ottenere un consenso multilaterale (come in Kosovo) e così via.
In fine, se
sussiste giusta causa e rimane impossibile trovare supporto multilaterale , si
può pure supporre che uno stato agisca in isolamento essendo tuttavia
legittimato. La plausibilità di un’opzione del genere è comprensibile se si
pensa al caso del salvataggio (si immagini uno stato che intervenisse da solo
in Ruanda per impedire il genocidio) tuttavia è chiaro che bisogna mettere
severi limiti a una possibilità del genere. La giusta causa dovrebbe essere,
nella misura del possibile, non
controversa, lo stato che interviene non dovrebbe agire in base all’autointeresse
in maniera evidente e le ragioni per cui gli altri stati non cooperano dovrebbe
essere di natura speciale o idiosincratica. A questo punto è chiaro che siamo
di fronte più a un’ipotesi speculativa che a un’opzione plausibile.
In conclusione il caso più semplice (la bivalenza)
ed il più complesso (la legittimazione unilaterale) tendono a coincidere.
7. Perché
la guerra in Iraq è una guerra ingiusta
Vi pregherei a questo punto di fare insieme un
esperimento mentale. Ripensiamo al caso dei movimenti per la pace all’inizio
della guerra recente in Iraq da cui è cominciato questo capitolo. Ho posto sul
tappeto all’inizio di questa mia presentazione due coppie di intuizioni
meditate reciprocamente contraddittorie. L’accettazione di una teoria della
guerra giusta come orizzonte generale entro cui collocare la propria posizione
teoretica risolve in qualche modo la prima contraddizione. Anche se tutte le
guerre sono orribili, esse non sono tutte eguali tra loro, e possiamo
distinguere tra loro così che mentre alcune sono chiaramente inaccettabili da
un punto di vista morale altre hanno invece alle spalle buone ragioni che
invitano a prenderle sul serio. La distinzione tra giustificazione e
legittimazione è destinata –a mio parere- a risolvere la seconda apparente
contraddizione. Saddam ha in effetti commesso atroci violazioni dei diritti
umani, anche se, sbagliando, gli Stati Uniti non si sono appellati a esse per
muovere guerra[56].
Tuttavia non ha minacciato, per quel che possiamo saperne, direttamente la pace
e la sicurezza degli Stati Uniti. Non era ammissibile quindi, dal punto di
vista della legittimazione, un attacco unilaterale degli Stati Uniti contro
l’Iraq, come invece in qualche misura lo era contro lo Afghanistan una volta
provato che le basi di AlQaeda fossero in Afghanistan. In altre parole, una
guerra contro l’Iraq di Saddam era forse
giustificata, ma gli Stati Uniti non erano legittimati a condurla, come
pure hanno fatto, in maniera sostanzialmente unilaterale. E questa presenza di
giustificazione con assenza di legittimazione rende conto delle intuizioni
contraddittorie da cui sono partito. C’erano in effetti buone ragioni per
combattere Saddam, ma gli Stati Uniti non avevano titolo per farlo (Che ci
fossero buone ragioni è tra l’altro controverso. Le principali violazioni dei
diritti umani di Saddam da noi conosciute per esempio quelle connesse
all’attacco alle popolazioni curde e sciite, risalgono agli anni 1991-2, cioè a
più di dieci anni prima dell’intervento del 2003. Questo potrebbe far pensare
che anche la giustezza dell’attacco del 2003, oltre che la sua legittimazione,
fossero dubbie[57].
Procedendo, e aggiustando reciprocamente intuizioni
e teoria della guerra giusta, secondo il metodo dell’equilibrio riflessivo, si
complica la teoria, in questo caso la teoria della guerra giusta,
opportunamente, e la si corregge in modo da riformularla più coerentemente con
le intuizioni morali. Cosa che ho cercato di fare in questo capitolo,
rileggendo la teoria della guerra giusta alla luce di intuizioni morali che
prendevano spunto dai movimenti per la pace. Lo scopo naturalmente è quello di
ottenere un risultato finale migliore in termini di intelligenza della
questione. Mi sono mosso con questo obiettivo in mente. Questa consapevolezza non
mi rende cieco al fatto che l’ipotesi proposta può essere oggetto di critiche
plausibili, che riguardano sia la giustificazione sia la legittimazione, come
le seguenti:
Non è dato parlare di una sola giustificazione
basata su una teoria della guerra giusta. Ce ne possono essere diverse e questo
complica il quadro notevolmente. D’altra parte, l’incompatibilità reciproca e
il pluralismo delle teorie morali sono stati più volte notati e spiegano
differenze radicali di opinioni tra i teorici anche in questa specifica area.
Questo vale soprattutto quando una guerra deve essere ritenuta giustificabile
per la tutela che si propone dei diritti umani, dato che diverse concezioni
etico-politche offrono differenti visioni dei diritti umani. La questione è qui
vieppiù complicata dalla possibilità che culture diverse optino per visioni
diverse dei diritti umani.
Inoltre, il pluralismo in materia non è sempre
“ragionevole”, per usare il termine di Rawls, e può condurre a difficoltà anche
pratiche insormontabili. Ciò avviene spesso in concomitanza di diversità
culturali profonde. E non c’è nulla di peggio di un conflitto in cui le parti
siano radicalmente convinte di avere la ragione dalla loro.
Le procedure di legittimazione realmente esistenti
sono largamente imperfette e condizionate dalla storia. Si pensi a come
funziona il meccanismo delle NU, a cominciare dai rapporti tra Assemblea e Consiglio di Sicurezza, per averne un
esempio. Non solo rapporti di forza determinano troppo delle procedure legali,
ma spesso questi rapporti di forza non corrispondono alla reale situazione del
mondo di oggi.
Sono dunque consapevole di questi limiti, del resto
evidenti, della versione di teoria della guerra giusta qui proposta. D’altra
parte, come ha sostenuto Michael Walzer, nel caso della teoria della guerra
giusta ogni visione teorica pura deve cedere il passo a una concezione
casistica. Più si entra nel merito, in altre parole, e più la ricchezza storica
del caso vince sulla semplificazione teoretica del modello. D’altra parte, la tradizione
della guerra giusta ha un’origine storica casuistica e riproporla –come anche
io ho fatto- nell’ambito di un’altra visione filosofica, come è il liberalismo
post-rawlsiano, visione basata su principi e teorie, pone un problema a sé[58]. E
un “proviso” come questo non va dimenticato.
7.1. Ho soltanto detto che quello qui delineato è un
percorso promettente da intraprendere con relativa fiducia, e non un’ipotesi
che risolva i robusti problemi etico-politici che abbiamo sul tappeto in
materia. Vorrei concludere, però, con un’annotazione politica. E’ in fondo
strano che una questione così evidente come quella della legittimazione, e del
titolo valido a entrare in guerra non sia stata proposta finora molte volte. E
lo è ancora di più, pensando che Tommaso d’Aquino[59]
aveva, con il primato dato all’auctoritas,
e con la richiesta d una sinergia
tra auctoritas e iuxta causa, già
fatto un primo e sostanziale passo in questa direzione. Mi sembra, così, che
dovremmo riprendere a occuparci di guerra giusta con lo stesso spirito di
Tommaso. Una delle ragioni dell’Aquinate, come ho già notato, consisteva nel
voler evitare che una guerra giusta diventasse una guerra santa, cioè una
crociata. Possiamo a questo punto, adoperando la mia terminologia, sostenere
che una crociata altro non è che una guerra in cui ci si preoccupa solo della
causa e non nell’autorità appropriata, solo della giustificazione e non della
legittimazione. L’Amministrazione Bush, in fondo, ha fatto qualcosa di simile a
quello che Tommaso temeva: ha voluto trasformare una guerra in crociata. Il mio
tentativo in questo capitolo coincide con il rifiuto di una simile opzione. Un
rifiuto che, al contrario di quanto fanno i per la pace e i realisti, non evita
il confronto sui valori ma anzi lo cerca. Per i per la pace, Bush ha torto
perché chiunque combatte ha torto. Per i realisti, Bush non ha né torto né
ragione, perché fa quello che qualsiasi sovrano dello stato più potente del
mondo farebbe al suo posto, cioè quello che gli aggrada. Credo sia, invece,
interessante sostenere –come io ho fatto in queste pagine- che anche prendendo
su serio una teoria, come quella della guerra giusta, che autorizza moralmente
la guerra, la guerra americana in Iraq non è difendibile da un punto di vista
etico-politico.
[1]Alla
fine del Social Forum Europeo del 12 novembre 2002, quasi mezzo milione di
persone marciarono lungo le strade di Firenze “contro la guerra in Iraq, per
un’altra Europa”. Questa fu solo la più imponente di molte manifestazioni
analoghe che ebbero luogo in Francia, Germania, Spagna ed Inghilterra. Una
folla variegata, dalla sinistra estrema ai moderati cattolici, si trovò unita
contro la guerra, percepita come un’aggressione all’Iraq. Le motivazioni
politiche sottese possono essere state tante, ma è indubbio che tale
movimento esprimesse il generale
atteggiamento di ostilità della società europea verso un attacco americano
all’Iraq.
[2] v per questa suddivisione il bel
libro di Roland H. Bainton, Christian
Attitudes Toward War and Peace, Abingdon Press,
[3]
La distinzione tradizionale tra jus ad bellum e jus in bello è criticata in un
bel capitolo da Jeff MacMahan, “The
Ethics of Killing in War”, Ethics, July 2004, vol.114, i.4. MacMahan
suggerisce che chi ha torto sull’entrata in guerra non ha gli stessi diritti
nella condotta di guerra di chi invece ha ragione. Nel prosieguo, non tengo
conto di questo tipo di sofisticata obiezione alla tesi tradizionale.
[4] Just and Unjust Wars, Basic Books,
[5] V. Michael Walzer, Arguing about
War,
[6]
E’ controverso se la tradizione classica della guerra giusta includa anche la
questione dello jus post bellum, dello stato in cui si lascia la
situazione dopo il conflitto. V.
in proposito Gary J.Bass, “Jus Post Bellum”, Philosophy & Public Affairs,
vol 32, issue 4, Sept. 2004, pp 384-412
[7]
è sicuramente così per la concezione
cattolica, come si evince dalla “Gaudium et Spes”, emanata dopo il Concilio
Vaticano II. Ma anche nella prospettiva del diritto internazionale la cosa è
posta in questi termini) Per una significativa presentazione di questa
tradizione si veda Rene’ Coste, Theologie
de la Paix, CERF, Paris 1997. Gli utili commenti di René Coste, nel corso della mia
presentazione a Parigi, mi hanno evitato di incappare in errori nella
comprensione della tradizione Cattolica (spero).
Naturalmente l’atteggiamento difensivo ha molto a
che fare con l’elemento della giusta causa nell’ambito della dottrina Cattolica
della Guerra giusta. Recenti affermazioni in seno alla dottrina enumerano altri
elementi rilevanti come: giustizia comparativa, autorità legittima, giusti fini,
probabilità di successo, proporzionalità, ultima possibilità.
Vedi ‘The Church Teaching on War and Peace”, A
Reflection of the National Conference of Catholic Bishops on the Tenth
Anniversary of the Challenge of the Peace,
L’idea cattolica di guerra giusta coincide con
quanto sostenevano i giudici di Norimberga quando affermavano che Stati e
leader aggressivi, nel muovere guerra commettevano un “crimine contro la pace”
[8]
Come ha notato Nichela Renger, “On the Just War Tradition in the twenty-first
century”, International Affairs 78, 2002, pp 353-63, ci può essere
qualche perplessità da parte liberale a fare propria l’idea di guerra giusta.
Queste perplessità possono essere, a mio avviso, di due tipi. Da un alto, c’è
l’interpretazione giuridico-positivistica del liberalismo basata su uno
scetticismo riguardo ai valori. Ma questa visione sembra superata dal
liberalismo filosofico contemporaneo post-rawlsiano. Dall’altro, c’è l’idea che
liberal-democrazia e teorie della guerra giusta possano configgere perché la
nozione di guerra giusta appare in qualche modo indipendente da una
legittimazione democratica. Ciò vale per esempio per il pacifismo di stile
kantiano. Questo scritto cerca di riconciliare liberalismo e guerra giusta da
questa seconda prospettiva.
[9]
Mary Kaldor presenta un argomento che rintraccia le origine dei movimenti per
la pace in una rinascita della società civile nel suo Global Civil Society: An Answer to War, Polity Press 2003
[10] A Theory of Justice,
[11]
Vedi nota 2
[12]
Il bellum justum per Cicerone, e in genere per i romani, è una guerra
dichiarata secondo le regole, deve cioè essere un bellum denuntiatum e indictum
[13]
Si deve notare che Agostino non scrisse un trattato sulla guerra, e che le sue
famose tesi sono ricavate da passaggi sparsi all’interno di opere ad altro
dedicate. In proposito v.
R.A.Marcus, “Saint Augustine’s View on Just War”, in The Church and the War,
W.J.Sheils (ed.), Blackwell 1983. Sul tema v. R. A. Marcus, “Saint
Augustine’s View on Just War”, in The Church and the War, W. J. Sheils
(ed.), Blackwell 1983. v. anche Paul Ramsey “The Just War according to St
Augustine” in Jean Bethke Elshtain, (ed.) Just
WarTtheory, Blackwell Oxford 1993, p. 8-22.
Molti autori sono tuttavia concordi nel ritenere Agostino il
fondatore della teoria della guerra giusta, v. The New Catholic Encyclopedia, (Nerw York, McGRaw-Hill, 1967) vol
14, “Morality of War”.
[14]
Questo anche se consideriamo la severa critica di Agostino all’Impero Romano la
sua celebre opinione secondo cui le virtù del mondo classico, quali quelle dei
greci e dei romani, non fossero affatto tali dato che “dove non c’è vera
religione non c’è vera virtù”.
[15]
Per una chiara esposizione della jihad messa a confronto con la tradizione
della Guerra giusta, v. John Kelsay, Islam
and War; A Study in Comparative Ethics, Westminister John Knox Press, 1993
[16]
Sulla guerra giusta, see Boyle, op. cit., as well as Rene’ Coste, Theologie de la Paix, CERF, Paris 1997.
[17]
Summa Theologica, II-II 40. Nella quaestio 40, in quattro articoli, si interroga su: la liceità della guerra,
sulla possibilità che i chierici vi prendano parte, sulla opportunità degli
inganni (uti insidiis) e sulla liceità del combattimento nei giorni di festa.
[18] V.Darrel Cole, “Thomas Aquinas on
Virtuous Warfare”, Journal of Religious Ethics
[19] v. In proposito Turner Johnson e
Ramsey opp citt
[20] Sulla centralità
[21]
È importante puntualizzare che, secondo Vitoria la guerra difensiva non ha
bisogno di una particolare giustificazione morale. Alle condizioni di Tommaso Vitoria ha
aggiunto che la guerra dev’essere l’ultima spiaggia e che sia comunque combattuta
in modo adeguato. V. New catholic Encyclopedia ,
[22]Con
questo non si intende una posizione legalistica nel senso del positivismo
giuridico, quale quella di H.Kelsen, La dottrina pura del diritto, Einaudi,
Torino 1975
[23]
Qui, non seguo la tradizione che identifica legalismo con la teoria dello jus
in bello, come invece fa Norberto Bobbio in “Guerra e diritto”, incluso nel
suo Teoria generale della politica, Einaudi, Torino 1999 (a cura di
M.Bovero)
[24] Un’osservazione
[25]Un
classico nell’ambito della tradizione realista è considerato H.J.Morgenthau, Politics among Nations, McGraw Hill 1948
(prima di varie edizioni). Una chiara ricostruzione del paradigma realista si
può trovare in J. Donnelly, “Twentieth-Century Realism”, in Mapel-Nardin Traditions of International Ethics, Cambridge: Cambridge
University Press, 1992.; K. Waltz, “Realist Thought and Neo-realist
Theory”, in Cherles W.Kegley junior (ed.), Controversies
in International Relations Theory, 67-82; Keohane Robert O,. “Institutional Theory and Realist
Change”, in D.
M.
Walzer “The Moral Standing of States. A response to Four
Critics”, in Beitz, Cohen, Scanlon, Simmons International
Ethics, 1985, Princeton Univesity Press,. And “The distribution of
membership”, in Brown, Peter G., and Henry Shue, eds. Boundaries, National Autonomy, and Its Limits.
[26] Per una recente rielaborazione
[27]
Il realismo politico propende per il positivismo giuridico e questo fa si che
la tradizione positivistica da Kelsen a Bobbio fatichi a comprendere il senso
intersoggettivo del concetto di guerra giusta, come si vede da N.Bobbio, Il
problema della guerra e le vie della pace, il Mulino, Bologna, 1991, dove
guerra e diritto sono posti in contrapposizione strutturale.
[28]
Per questo argomento, v. il mio Etica
pubblica
[29]
op cit
[30]
Non è per caso che la guerra fredda sia menzionata a questo proposito da Joel
Rosenthal nel suo editoriale sul primo numero del magazine Ethics of
International Relations.
[31]
Il rilievo di tale affinità mi è stato fatto notare da Raffaele Marchetti.
[32]
Senza pregiudizialmente dire che legalistico equivale a “basato su diritti”, v
anche articolo Luban, “Preventive War” PPA 2004.
33 V. l’enciclica
papale Gaudium et Spe, che rappresenta al meglio al dottrina cattolica
dopo il Concilio Vaticano II. Nel paragrafo 82 l’enciclica in questione
collega anche il tema dell’auctoritas a quello di un’autorità globale per ora
ritenuta mancante. Il carattere difensivo della guerra per la Chiesa cattolica
dei nostri tempi è ribadito dal Catechismo. Per una resa filosofica della
tradizione cattolica sulla guerra giusta, v. anche John Finnis, “The Ethics of
War and Peace in the Catholic Just War Tradition”, in T.Nardin (ed.) The Ethics of War and Peace:
Religious and Secular Perspectives, Princeton University Press 1996.
[34]
Le uniche due eccezioni al generale divieto dell’uso della forza nel Charter
sono costituite dal consenso del Consiglio di Sicurezza (art 24) e dalla
autodifesa (art 51).
[35]
Si parla spesso in proposito di “quasi-stati” o “failed states”. Un problema a
sé è costituito dalla distinzione tra vincoli alla sovranità posti in base a
ragioni plausibili e vere e proprie violazioni della sovranità. Questo punto mi
è stato fatto notare da Stefano Recchia.
[36]
v. Nicholas Wheeler, Saving Strangers: Humanitarian Intervention in
International Society, Oxford University Press 2000; M.J. Smith, Humanitarian
Intervention, Ethics and International Affairs, Vol 12, Sprig 1998; Fernando Tesòn, Humanitarian Intervention:
An Inquiry into Law and Morality, Dobbs Ferry, New York 1997 (second
edition); V.Holzrefe and Kohane (eds.) Humanitarian Intervention: Ethical,
Legal and Political Dimensions, Cambridge University press 2003.
[37]
Nella lettera (9, 13, 2002) indirizzata
al Presidente Bush dal Vescovo D.Gregory, a seguito della United States
Conference of Catholic Bishops, si esprimeva una “seria questione riguardo la
legittimazione morale” della guerra in Iraq. Il Vescovo Gregory mette in
risalto il problema dell’autorità competente. Egli fa esplicitamente
riferimento al consenso internazionale quale elemento di autorità competente e
condanna l’intervento unilaterale.
Nel
suo scritto fondamentale riguardo la guerra giusta intitolato “Just War
Theories: The Bases, Interrelations, Priorities, and Functions of Their
Criteria”, Theological Studies, 1978,
James Childress giunge ad affermare che “legitimate authority…is really a
presupposition of the rest of the criteria” (p.435). La ragione di
questa priorità è –secondo Childress- che gli altri criteri diventano operative
solo dopo che, tramite il criteri dell’autorità, si sia risposto alla domanda
“who should do the judging?” (ibidem).
[38]
La somiglianza tra il caso individuale e quello della guerra viene rifiutata da
Gianfranco Pellegrino, secondo cui gli stati qualora attaccati non hanno
comunque titolo a rispondere. Questo tipo di obiezione, se pur comprensibile in
una prospettiva conseguenzialista, risulta a mio avviso controintuitiva. Prima
facie almeno l’attacco costituisce una buona ragione per una risposta da parte
di uno stato. Il problema è affrontato
nella sua complessità da David Rodin, War and Self-Defense, Oxford
University Press.
[39]
che qui non discuto v, Luban cit.
[40]
Una pregiudiziale mancanza di interesse per siffatto problema emerge leggendo
autori neo-conservatori quali Robert Kagan e William Kristol che ingenuamente esordiscono in un comune
scritto affermando: “Critics of the war, and of the Bush administration, have
seized on the failure to find stockpiles of weapons of mass destruction in
Iraq. But while his weapons
were a key part of the case for removing Saddam, that case was already broader.
Saddam’s pursuit of weapons of mass destruction was inextricably intertwined
with the nature of its tyrannical rule…”.Questa è la loro risposta alla domanda
che si sono antecedentemente posti “What is right to go to war?” Nessun
dubbio sul fatto che forse Saddam avesse torto, ma che gli Stati Uniti non sono
Dio e perciò stesso non hanno il diritto di punire il colpevole. (V. R.Kagan and W.Kristol, “The
Right War for the Right Reasons”, Weekly
Standard,
Il medesimo disinteresse riguardo al titolo che
avessero gli Stati Uniti di muovere guerra all’Iraq emerge in Jan Narverson “
Regime Change: the Case of Iraq” in Thomas Cushman (ed.) A Matter of Principle, University of California Press 2005, pp
57-75 in cui questi si chiede se la possibilità di cambiare un regime possano
esserci delle buone ragioni per combattere una guerra. Indipendentemente dal
modo in cui risponderemo a questa domanda, appare evidente che debbano esserci
delle procedure legittimanti per dar titolo a chi agisce per il cambiamento di
operare con il consenso generale.
[41]
Tuttavia, in quello che può essere definito uno studio classico in materia, James Turner Johnson accetta l’idea
che ciò che per Tommaso era la sovranità statale diviene –in termini di
dottrina contemporanea- il consenso internazionale come scrive nel suo Morality and Contemporary Warfare, cit.,
p.32.
[42]
Mi è stato obiettato (da Carla Marie, nel corso del Seminario ad Harvard
menzionato in Prefazione) che Locke è
più incline a vedere il diritto naturale come fondazionale ed il consenso come
un suo derivato. Questo può essere anche vero ma tuttavia io non ritengo che
possa modificare il modo di trovare ispirazione in Locke sulla distinzione
tra legittimazione e giustificazione.
[43]
Questa precisazione risponde in parte a un’obiezione posta da Gianfranco
Pellegrino. Non è invece compatibile con la tesi in proposito di Luigi Caranti,
che vede un primato assoluto della giustificazione sulla legittimazione.
[44]
Nel senso in cui la parola è usata da Rawls in Political Liberalism, Harvard University Press 1996.
[45] John Rawls, “Legal Obligation and
the Duty of Fair Play” (1964) in Collected
Papers,
[46]
Devo questo punto a Frank Michaelman.
[47] V. in proposito J.Habermas, Between Facts and Norms, MIT Press.
[48]
Sono connessi, se vogliamo continuare con Rawls, con i “burdens of judgments”.
[49]
Questa tesi è sostenuta da Thomas Frank,
nel suo “The Emerging Right to Democratic Governance” American Journal of International Law, 1992.
[50] Una tesi simile è sostenuta da
Allen Buchanan in “From Nuremberg to Kosovo: The Morality of Illegal
International Legal reform” in A.Jokic and B.Wilkins (eds), Humanitarian Intervention, Broadview
Press 2004.
[51] V. Walzer, “The Moral Stabding of
thr States”.
[52]
V. il documento ICISS intitolato “The Responsibility to protect”,
http://www.responsibilitytoprotect.org/.
[53]
L’argomento di ricapitolazione che vi presento qua costituisce un tentativo di
fare fronte alle obiezioni di Dennis Thompson, che ringrazio per avermi fatto
ripensare,più criticamente, (così spero…) alla mia tesi.
[54]
Devo questo punto a Erin Kelly.
[55]
L’idea che una coalizione multilaterale per essere effettiva, dal punto di
vista della legittimazione debba essere “credibile” o “ragionevole” mostra che
c’è un elemento di arbitrarietà nella legittimazione. Questo elemento è causato
dalla condizione “anarchica” in cui si colloca tradizionalmente l’ordine
internazionale. Non esiste qualcosa come una costituzione del mondo. Ma, a
pensarci bene, questo può avvenire anche per la più tradizionale situazione nazionale.
Seguendo infatti al mia ricostruzione, si potrebbe anche suggerire che se ogni
giustificazione è in parte soggettiva e se la giustificazione entra
necessariamente nel processo di legittimazione allora anche la legittimazione
deve essere almeno in parte soggettiva.
[56] Sappiamo dai documenti della National
Security Strategy degli Stati Uniti che la motivazione dichiarata consisteva
nel prevenire l’Iraq dall’uso di armi di distruzione di massa la cui esistenza,
come è noto, non è mai stata provata, per citare questi documenti: “ At the time of the Gulf War, we
acquired irrefutable proof that Iraq’s designs were not limited to the chemical
weapons it had used against Iran and its own people, but also extended to the
acquisition of nuclear weapons and biological agents…We must be prepared to
stop rogue states and their terrorist clients before they are able to threaten
or use weapons of mass destruction against the United States and our allies and
friends. …Our comprehensive strategy to combat WMD includes: Proactive
counterproliferation efforts. We must deter and defend against the threat
before it is unleashed.We must ensure that key capabilities—detection, active
and passive defenses, and counterforce capabilities—are integrated into our
defense transformation and our homeland security systems. Counterproliferation
must also be integrated into the doctrine, training, and equipping of our
forces and those of our allies to ensure that we can prevail in any conflict
with WMD-armed adversaries. “ Vedi George W.Bush, The
National Security Strartegy of the
[57]
Come sembra a Stefano Recchia. D’altra parte, la fonte di queste violazioni era
pur sempre Saddam, e quindi eliminarlo politicamente..
[58]
Questo punto è notato da Nicholas Rengger op cit. p. 360. Per la tesi generale, v. Stephen Toulmin and Al
Jonson, The abuse of casuistry: a history of moral reasoning,
[59]
Una simile opinione è affermata qui con beneficio di inventario e solo per
costruire un parallelo ideale. Per quanto se ne sa infatti Tommaso finì per
approvare le crociate del suo tempo, anche se –immagino io!- con preoccupazione
teoretica e pratica che traspare da quanto si è detto.