ARTICOLI E SAGGI 21/03/2005 Emanuela Ceva - Giustizia procedurale e pluralismo dei valori
1. Introduzione*
Questo
saggio ha come interesse principale l’analisi del pluralismo dei valori come
circostanza problematica per l’elaborazione di una teoria della giustizia, che
sia rilevante per le comunità composite dei nostri giorni.
In vista di questo obiettivo
procederò nella prima parte di questa riflessione a fissare i termini in essa
coinvolti. Cercherò, dunque, di proporre una definizione di teoria della
giustizia e, in particolare, una caratterizzazione di pluralismo che ci aiutino
a fissare i punti centrali della questione. In seguito passerò a sottolineare
le ragioni per cui il pluralismo dei valori rappresenta una circostanza
problematica di giustizia, focalizzando l’attenzione su due famiglie di teorie:
le teorie della giustizia «sostantive» e le teorie della giustizia
«procedurali». Procederò, quindi, col mettere in evidenza i loro punti deboli e
i loro punti di forza, soffermandomi in particolare sulle teorie della
giustizia procedurale secondo la presentazione offerta da John Rawls, in termini
di proceduralismo perfetto, imperfetto e puro[1].
Concluderò questo percorso con alcune riflessioni critiche e suggerimenti per
lo sviluppo di possibili linee di ricerca.
2. Verso una caratterizzazione
del pluralismo
Prima di addentrarmi nel cuore delle questioni appena
tratteggiate, vorrei cercare di fissare, in primo luogo, il significato dei
termini coinvolti in quest’analisi. Innanzi tutto, vorrei chiarire che con
l’etichetta di teorie della giustizia, come nota Salvatore Veca[2],
la filosofia politica contrassegna le teorie della giustificazione, ove
per giustificazione s’intende l’offerta di ragioni a sostegno di qualcosa. Cosa
giustificano, dunque, le teorie della giustizia? In termini generali possiamo
affermare che esse forniscono ragioni a sostegno di determinate istituzioni
tramite l’elaborazione di principi di giustizia, che definiscono, a loro volta,
cosa è giusto (ad esempio, le istituzioni della democrazia possono essere
giustificate da una teoria della giustizia che ha come principio fondamentale
una qualche formulazione dell’idea di eguaglianza). In altre parole, se
vogliamo costruire una definizione più precisa, per teorie della giustizia
s’intendono quei resoconti normativi – che offrono, cioè, una visione del mondo
come dovrebbe essere, non una descrizione di come esso è – atti a giustificare
un certo assetto istituzionale e le relative regole di interazione tramite
l’elaborazione di principi di giustizia.
Tenendo a
mente questa definizione, procederò ora a tratteggiare una caratterizzazione
dell’idea di «pluralismo». A questo scopo, farò riferimento a un ottimo saggio
di Charles Larmore[3] in cui
vengono presentati due modelli di pluralismo proposti rispettivamente da (i)
Isaiah Berlin e (ii) John Rawls. Il primo può essere definito come normativo e
si presenta come una teoria sulla natura plurale delle fonti di valore. Il
secondo modello, di natura descrittiva, viene invece espresso nei termini del
riconoscimento di un disaccordo ragionevole tra diversi soggetti su ciò che
vale ed è buono. Vediamo nei dettagli le caratteristiche di questi due modelli
di pluralismo:
(i) Il pluralismo, così come viene concepito da Berlin, si presenta come una teoria sui valori. Tale teoria sottolinea la natura plurale dei valori e li caratterizza come dotati di una validità oggettiva e per questo irriducibili ad un singolo ordine gerarchico, o comunque a un sistema omogeneo e unitario. Al contrario, i differenti sistemi di valori si rivelano essere irriducibilmente eterogenei e destinati ad entrare in conflitto.
Isaiah
Berlin formula l’argomento in questo modo:
[Il pluralismo] non è relativismo […] Lo concepisco [il
relativismo] come una dottrina per la quale il giudizio di un individuo o
gruppo, in quanto espressione di un gusto, di un atteggiamento o di un’espressione
emozionale, è semplicemente ciò che è, senza alcun correlato oggettivo che ne
determini la verità o la falsità. Mi piace la montagna, a te no; io amo la
storia, tu la consideri una cosa di poca importanza: tutto dipende dal punto di
vista adottato da ognuno. Ne segue che parlare di verità e falsità su simili
assunzioni non ha senso. Ma i valori di ogni cultura […] non sono meri fatti
psicologici, ma hanno un carattere oggettivo, anche se non necessariamente
commensurabile sia all’interno di una stessa cultura, sia (ancora meno) tra
culture[4].
Larmore
suggerisce acutamente che il pluralismo alla Berlin può essere meglio
compreso nel distacco dall’ideale platonico che ha dominato a lungo il pensiero
filosofico occidentale. Tale ideale è stato tradizionalmente identificato con
la convinzione per cui ogni singola domanda fondamentale su ciò che vale deve
avere una e una sola risposta vera, raggiungibile da differenti
prospettive e perfettamente commensurabile con tutte le altre risposte vere a
differenti questioni[5].
In opposizione a una simile posizione teorica, Berlin argomenta a favore
dell’esistenza di più risposte vere alla fondamentale questione circa il
modo in cui dovremmo vivere. Come emerge chiaramente dalle parole di Berlin,
questa posizione differisce di molto da quello che egli chiama relativismo.
Infatti, mentre il relativismo si concentra su questioni di preferenze e
sull’esistenza di molteplici espressioni di gusto, il pluralismo si presenta
come una teoria sulla natura plurale di ciò che vale. Come si può vedere dal
passo appena riportato, le questioni di pluralismo sono caratterizzate da una
funzione di verità che è del tutto estranea alle istanze di relativismo. Il
fatto che un agente A preferisce andare in montagna, mentre B ha una predilezione
per il mare non ci dice nulla sulla verità di queste due posizioni, che possono
essere compresenti senza per questo implicare che l’accettazione della
posizione di A neghi la possibilità di esistenza di B. Uno status
differente viene invece attribuito alle questioni di eterogeneità di valore di
cui si occupa il pluralismo. Se C dà valore alla libertà mentre D valuta
positivamente la schiavitù, non vi è modo che queste posizioni possano venire
entrambe accettate. L’attribuzione di valore alla libertà nega la possibilità
di attribuire valore alla schiavitù. In altri termini, se accettiamo la
posizione di C come vera, non potremo che riconoscere la prospettiva di D come
falsa. Pertanto, se il relativismo sembra ridurre ogni questione di valore alla
dimensione delle preferenze soggettive, il pluralismo, dal canto suo, avanza un
argomento a favore della coesistenza di differenti valori oggettivi (in
quanto espressioni di verità), adottati da differenti persone all’interno di
differenti contesti (storici, geografici e culturali).
Essendo queste differenze essenziali alla natura stessa dei
valori, esse non sono presentate come una sorta di errore o deviazione dalla
verità della quale sbarazzarsi per ripristinare la giusta visione delle
cose. Ogni posizione differente è concepita come legittima e «valida» per
differenti individui all’interno di diversi contesti e deve perciò essere
conservata. Ad esempio si prenda in considerazione l’idea di giustizia[6]
che per alcune persone rappresenta un valore assoluto. Essa può essere (di
fatto e, talvolta, di principio) incompatibile con altri valori ritenuti
fondamentali dagli stessi soggetti, quali ad esempio i valori di pietà o
compassione. Nessuno di questi valori può essere classificato come vero o falso
in termini universali: sono tutti possibili, o meglio, possibilmente veri anche
se (una volta portati all’interno di uno stesso contesto) è probabile che
collidano gli uni contro gli altri.
Tale posizione si contrappone al monismo normativo per cui
vi è, invece, una sola fonte di valore. Si pensi a questo proposito a teorie
come l’utilitarismo, per il quale ogni valore che un singolo può abbracciare è
comunque subordinato alla realizzazione del bene supremo, cioè la
massimizzazione dell’utilità in una sua qualche forma.
Una
simile definizione di pluralismo, come teoria sulla natura dei valori, avanza
una tesi piuttosto forte e radicale che, essendo fondata su di una serie di
considerazioni ontologiche sui valori e sulla loro fonte, richiederebbe una
giustificazione altrettanto forte e sostanziale. Invece di scendere nei
dettagli di una simile proposta, obiettivo che va al di là dell’interesse di
questo saggio, le riflessioni che vorrei qui proporre si concentreranno su di
una versione di pluralismo in un certo senso più debole (quella di pluralismo
come disaccordo ragionevole proposta da J. Rawls), ma che nello stesso tempo
meglio si adatta, proprio per la sottigliezza della sua formulazione, a
evidenziare la natura delle questioni problematiche che vorrei qui affrontare.
(ii) Il
pluralismo, in questa seconda accezione, si traduce nel riconoscimento del
disaccordo ragionevole tra diversi soggetti su ciò che vale.
Come Charles Larmore evidenzia,
alla base di un simile riconoscimento non c’è né una concezione sulla natura
propria di tali valori, né un impegno normativo di spiegazione. Come Rawls
stesso sottolinea, questa situazione di pluralità è un semplice fatto il cui
riconoscimento (che chiamiamo pluralismo) pone alcune circostanze
problematiche, dando vita a conflitti tra contrastanti valori e visioni del
mondo.
L’attenzione
che Rawls dedica all’analisi del pluralismo non è estesa alla considerazione di
un qualsiasi tipo di disaccordo che possa emergere tra agenti divisi su ciò che
per loro vale, ma è limitata alle conseguenze dell’uso legittimo della ragione
umana; è limitata, cioè, a quella che Rawls chiama la sfera della
ragionevolezza[7]. Secondo
Rawls, il pluralismo trae le proprie origini dai cosiddetti limiti della
ragione (burdens of reason[8],
cioè difficoltà e fraintendimenti che gli individui è probabile che incontrino
nel normale e corretto uso della loro ragione). Siccome i differenti giudizi
all’interno della sfera politica vengono formulati attraverso l’uso proprio
della ragione - qualsiasi variazione essi assumano - non sono da considerarsi
come errori da correggere o di cui sbarazzarsi, ma sono in qualche modo
essenziali conseguenze delle normali attività intellettuali di agenti
ragionevoli. Anche intuitivamente possiamo riconoscere come – al livello delle
interazioni ordinarie tra agenti ragionevoli – partendo dall’osservazione della
stessa situazione, persone diverse possono giungere a conclusioni diverse,
basate sull’elaborazione di diversi giudizi. Per comprendere meglio la natura
di questo disaccordo, vorrei concentrarmi sulla caratterizzazione dell’idea del
ragionevole. Essa può essere intesa, seguendo un’indicazione di Charles Larmore[9],
come la capacità e la disposizione a pensare e conversare in buona fede,
applicando al meglio le generali capacità della ragione che appartengono ad
ogni dominio di ricerca e riflessione. Queste capacità possono essere
identificate con l’abilità di dare ragioni a sostegno della propria posizione
in un modo che possa essere comprensibile agli altri, insieme con la disposizione
a essere aperti e pronti a rivedere la propria concezione alla luce di fondati
argomenti alternativi.
Alla luce di queste considerazioni, il monismo in questo caso si potrebbe di riflesso identificare con il mancato riconoscimento di un tale disaccordo come fatto (derivante dall’uso proprio della ragione e, quindi, ineliminabile) e il suo ridimensionamento a disaccordo apparente che può invece essere risolto individuando un ordine di priorità tra i diversi valori in contrasto. Rawls argomenta che una simile riduzione monistica è in realtà impossibile proprio perché l’insorgenza del pluralismo è un fatto intrinseco all’esercizio della ragione umana.
3. Pluralismo e questioni di
giustizia
Nel corso
di questa riflessione, mi concentrerò, come anticipato, sul pluralismo in
questa seconda accezione come circostanza problematica per la definizione di
una teoria della giustizia. Ciononostante, l’approccio al pluralismo che vorrei
proporre si differenzia significativamente da quello rawlsiano. Infatti, come
accennato in precedenza, mentre l’interesse di Rawls si concentra su di un tipo
specifico di pluralismo – il pluralismo ragionevole – questo saggio vuole
essere un tentativo di analizzare il pluralismo nei suoi aspetti radicali[10].
Questa scelta è basata sulla convinzione che limitare l’area d’indagine al solo
ambito della ragionevolezza ci impedisce di incontrare e affrontare alcune
delle questioni più significative legate al pluralismo, quali la necessità di
gestire una molteplicità di «visioni normative del mondo radicalmente differenti
e generalmente indifferenti le une alle altre»[11].
La difficoltà fondamentale nella riduzione rawlsiana al pluralismo ragionevole
può essere individuata nelle caratteristiche dell’idea di ragionevolezza
stessa. Essa porta con sé, infatti, un’assunzione di impegno per il
raggiungimento di un accordo mutuamente accettabile, da parte di attori
ragionevoli, divisi a causa delle loro lealtà a dottrine ragionevoli differenti[12].
In quest’ottica, la differenza principale tra il pluralismo ragionevole e il
pluralismo radicale si può individuare nel fatto che nel secondo caso sono
assenti assunzioni sulla disposizione degli agenti a risolvere nel confronto la
questione su cui vi è disaccordo, giustificando o, meglio, dando ragioni a sostegno
della propria posizione agli altri; una disposizione, questa, che è invece
assunta e posta alla base delle interazioni in un contesto di ragionevolezza.
All’interno di una simile prospettiva, se dovessimo limitare l’attenzione al
solo pluralismo ragionevole e a portatori di valore ragionevoli, scontri duri
(derivanti da aspri conflitti di valore[13])
sembrerebbero essere destinati a giacere sotto silenzio. Se la disposizione
alla co-operazione dialogica viene assunta, ogni volta che un’istanza controversa
emerge gli attori ragionevoli sembrano già essere in possesso degli strumenti
di cui hanno bisogno per gestire il loro disaccordo (l’impegno, cioè, a dare
ragioni a sostegno delle proprie posizioni che gli altri agenti possano
comprendere). Ma se siamo interessati, come io sono, a prendere in esame
conflitti di valore irrisolti – che stanno alla base di scontri aspri tra
individui differenti – il fuoco della nostra attenzione deve essere di
conseguenza spostato dal pluralismo ragionevole a quello radicale. Scontri
aspri emergono quando i conflitti di valore non vengono efficacemente gestiti.
Di conseguenza, se vogliamo incontrare casi rilevanti per l’elaborazione di una
teoria della giustizia nella gestione dei conflitti di valore (una teoria della
giustizia cioè che sia sensibile al pluralismo), la presenza di scontri aspri
può essere vista come una sorta di indicatore per individuare casi
significativi che possano essere interessanti per l’elaborazione di una simile
teoria. Poiché in un contesto di pluralismo radicale un più ampio spettro di
agenti e istanze vengono prese in considerazione e nessuna assunzione viene
fatta sulla loro ragionevolezza, sembra essere più probabile che conflitti di
valore significativi emergano e mettano in discussione le esistenti procedure
di gestione dei conflitti, richiedendone così di nuove.
Per
questo motivo la definizione qui proposta non solo si presenta in termini
descrittivi (come il riconoscimento di un fatto) ma cerca di considerare
il pluralismo nella molteplicità delle sue dimensioni, estendendo la sfera
dell’analisi anche al di fuori dei confini del ragionevole, nella tensione
all’inclusione del maggior numero possibile di posizioni.
Dato
l’impegno a proporre una definizione descrittiva di pluralismo, appare interessante
chiedersi qual è, a questo punto, la differenza tra pluralismo e pluralità di
valori. Come ho suggerito altrove[14],
propongo di fare riferimento alla pluralità dei valori come il fatto (o
fenomeno) sottostante al pluralismo, inteso a sua volta come riconoscimento di
tale fatto. Mettendo in questione la tradizionale ricerca di armonia tra
sistemi di valori differenti, il pluralismo radicale (nel senso prima
specificato) mina le basi della vita in comune e appare, di conseguenza, come
qualcosa che la filosofia politica non può esimersi dall’affrontare.
Alla luce di queste considerazioni sembra ora possibile
rispondere alla domanda sul perché il pluralismo così definito possa essere
considerato come una circostanza problematica di giustizia. Se si considera il
pluralismo dei valori – così caratterizzato in termini essenziali – come una
delle caratteristiche più rilevanti delle comunità attuali, è necessario anche
riconoscere la situazione di profonda incertezza che esso ha portato con sé.
Data la coesistenza di un elevato numero di differenti visioni del mondo
sostantive, sembra essere impossibile costruire una teoria della giustizia che
si basi su una di queste visioni senza essere accusati di fare un torto a una
delle altre. Di fronte a una tale complessità il compito affidato al teorico
politico sembra essere quello di delineare una teoria della giustizia che possa
accomodare il maggior numero possibile di posizioni e richieste. Nel contempo,
una simile teoria dovrebbe anche essere in grado di garantire un sicuro livello
di stabilità e certezza.
4. Un approccio procedurale
alle questioni di giustizia
Avendo
definito in questo modo i termini fondamentali in cui l’idea di pluralismo dei
valori viene qui considerata, possiamo procedere ora con l’analisi della
necessità di una teoria della giustizia procedurale che ha origine proprio
dall’impegno nei confronti di una simile idea.
La
coesistenza di una varietà di concezioni del bene e sistemi di valore (più o
meno radicalmente differenti) sembra scontrarsi con la tradizionale ricerca di
armonia attraverso l’individuazione di un nucleo valoriale ampiamente (se non
universalmente) accettato, intorno al quale costruire una formulazione
stringente di una teoria della giustizia. Di fronte all’eterogeneità portata
alla luce dal riconoscimento del fatto della pluralità dei valori, invece, la
ricerca di valori fondamentali – per una teoria della giustizia – definiti
nella loro sostanza è destinata a non dare risultati convincenti ed inclusivi.
Mi dedicherò in quanto segue a rendere esplicite le ragioni di una simile
posizione critica nei confronti della possibilità di costruire e difendere una
teoria della giustizia sostantiva in circostanze di pluralismo.
Se
richiamiamo alla mente la definizione di teoria della giustizia precedentemente
proposta, come elaborazione di una giustificazione per un determinato assetto
istituzionale e relative regole di condotta e interazione, ciò che appare come
maggiormente problematico nell’adozione di impegni sostantivi è il ruolo chiave
che i valori fondamentali giocano nella formazione della giustificazione
offerta. In altre parole, il problema maggiore con le teorie sostantive della
giustizia non è tanto il loro prendere le mosse da una qualche sorta di
assunzione. La difficoltà maggiore è, invece, la pesante e forte influenza – in
termini di derivabilità logica – che un simile tipo di assunzione ha sulle
caratteristiche particolari della giustificazione offerta. All’interno di una
prospettiva teorica sostantiva, dunque, alcuni valori fondamentali, come – ad
esempio – una qualche formulazione dell’idea di eguaglianza o di libertà,
vengono assunti come base per la giustificazione dei particolari principi di
giustizia che verranno proposti. Al di là di elaborate argomentazioni, sembra piuttosto
intuitivo vedere che, se accettiamo il pluralismo dei valori, una
giustificazione di questo tipo verrà rifiutata da tutti coloro che non
condivideranno i valori assunti e posti alla base della giustificazione stessa
e della teoria da giustificare, limitandone così la capacità inclusiva e
rendendola controversa (come controversi sono i valori che ne stanno alla
base).
Un
esempio, tratto dalla cronaca recente, può aiutarci a vedere con maggiore
chiarezza la natura problematica di simili questioni. Pochi mesi fa, a seguito
dell’inasprirsi delle polemiche sull’opportunità di permettere alle studentesse
musulmane di indossare il foulard a scuola, il Presidente francese Jacques
Chirac ha proposto un provvedimento atto ad eliminare la possibilità di ostentare
in classe ogni simbolo religioso, sia esso un crocifisso, un copricapo ebraico
o lo Hijab islamico[15].
Come potremmo giustificare una simile posizione dalla prospettiva della
giustizia sostantiva? Una teoria della giustizia sostantiva giustificherebbe un
simile stato di cose argomentando contro la possibilità di indossare a scuola
simboli religiosi per mezzo del riferimento a valori o a determinate visioni
del mondo. A titolo esemplificativo, un teorico della giustizia sostantiva
potrebbe argomentare che la scuola deve essere laica perché Dio non esiste[16].
Ora il problema di una simile giustificazione della laicità della scuola
(problema comune a tutti i tipi di giustificazione sostantiva) è che essa verrà
rifiutata, senza possibilità di appello, da tutti coloro che non condividono la
visione del mondo (o il valore) posto alla base della giustificazione stessa;
in questo caso da tutti coloro che sono religiosi e credono che, invece, Dio
esista e proprio per questo chiedono di poter essere accettati nella manifestazione
della propria fede. Ora, in un contesto sociale caratterizzato dalla presenza
di differenti individui e gruppi, ognuno con convinzioni e credenze differenti,
è davvero difficile poter pensare che vi siano valori (o visioni del mondo)
sufficientemente condivisi ai quali fare appello per risolvere questioni
controverse, e sui quali fondare una giustificazione per principi di giustizia
che dicano alle parti in causa che cosa è giusto per loro.
Di fronte
a simili difficoltà sembra essere necessario spostare l’attenzione verso teorie
che possano aprire una strada più promettente verso la definizione di principi
di giustizia più inclusivi e sensibili ai diversi contesti. È in questa
direzione che vanno le teorie della giustizia procedurale. Come abbiamo visto,
lo scopo di una teoria sostantiva è quello di definire principi di giustizia
elaborati nella loro sostanza alla luce di valori assunti alla base della
teoria stessa. Prendiamo come esempio un principio di giustizia che garantisca
a tutti i cittadini pari libertà fondamentali, un principio quindi
evidentemente basato su un elevato valore attribuito alla libertà. Qui il
valore fondamentale emerge chiaramente e la teoria ci fornisce un principio di
giustizia ben confezionato nella sua sostanza. Una teoria della giustizia
procedurale invece, non ha come scopo la formulazione di principi di giustizia
di questo tipo, ma la definizione di procedure e regole procedurali che possano
fornire linee guida a differenti soggetti coinvolti in differenti contesti per
decidere quali principi di giustizia sostantivi adottare. Una teoria della
giustizia procedurale, dunque, non proporrà principi di giustizia che dicono
agli agenti cosa è giusto fare alla luce di un dato valore (ad esempio, dare a
tutti pari libertà), ma il modo in cui è giusto agire per giungere
all’elaborazione di principi che possano essere accettati dai differenti agenti
coinvolti e giustificati sulla sola base delle procedure adottate e seguite.
Partendo dal riconoscimento del fatto della pluralità dei valori, il compito
per un teorico delle procedure sembra, dunque, essere quello di costruire una
sorta di rete di sicurezza per le interazioni tra i soggetti coinvolti in una
situazione conflittuale. Gli attori sociali sanno che le loro relazioni e comunicazioni
non possono uscire al di fuori dei confini della rete se non vogliono cadere
nell’ingiustizia. Ma, allo stesso tempo, sanno che possono muoversi liberamente
all’interno della rete. Anche se non sanno quali saranno le precise
caratteristiche e i termini del loro accordo finale, essi sanno che fino a che
rimarranno all’interno dei limiti marcati dalla rete qualsiasi risultato
raggiunto potrà essere considerato come giusto e accettabile da tutti. Fuor di
metafora, la teoria è chiamata a definire un sottoinsieme minimo di procedure,
tra le molteplici alternative possibili, che definisca l’ambito della
giustizia. Gli attori sociali sanno che agendo in accordo con quelle procedure
giungeranno alla definizione di principi di giustizia accettabili da tutti,
anche se il contenuto di simili principi è a loro sconosciuto prima dell’inizio
dell’interazione stessa.
Per tornare all’esempio precedentemente introdotto, mentre
un teorico della giustizia sostantiva avrebbe suggerito a Chirac di sostenere
come principio di giustizia la laicità della scuola, in virtù di una data
visione del mondo (caratterizzata, ad esempio, dalla convinzione della
non-esistenza di Dio), un teorico della giustizia procedurale non aspirerebbe a
suggerire principi di giustizia definiti nella loro sostanza, ma consiglierebbe
una strategia da seguire per giungere ad una definizione condivisa di cosa è
giusto sulla sola base di criteri procedurali (esempi di simile strategie
possono essere una procedura di voto maggioritario oppure una procedura di
dialogo dove tutte le parti in causa devono poter dire la loro sull’oggetto
della disputa).
5. Modelli di giustizia
procedurale
Alla luce
di tali indicazioni generali, mi sembra interessante scendere nei dettagli di
alcuni modelli di giustizia procedurale. A tal fine, mi concentrerò sui tre
modelli di proceduralismo presentati da John Rawls in A Theory of
Justice. In particolare, cercherò di introdurre questi modelli
evidenziandone i punti forti e le
mancanze nella speranza di evidenziare, tramite questo percorso, alcuni spunti
di riflessione e possibili linee di ricerca.
Come
anticipato, Rawls analizza l’idea di giustizia procedurale introducendo la
descrizione di tre forme differenti che essa può prendere: quelle, cioè, di
proceduralismo (i) perfetto, (ii) imperfetto e (iii) puro.
(i) Nel
caso del proceduralismo perfetto, un criterio per definire il giusto
risultato di una conversazione sulla giustizia è dato precedentemente – e
indipendentemente da – la definizione e l’attuazione delle procedure che
dovrebbero condurre alla sua individuazione. Ne deriva che le procedure
verranno definite per raggiungere quel particolare risultato che è già previsto
e ricercato in quanto giusto, e che offre, a ben vedere, una giustificazione
per la procedura stessa. Per illustrare questa concezione di giustizia, Rawls
costruisce quest’esempio:
Un certo
numero di uomini deve dividere una torta: assumendo che una divisione in parti
uguali è equa, che tipo di procedura può dare questo risultato? Lasciando da
parte i particolari tecnici, la soluzione più ovvia è quella di far sì che un
uomo divida la torta e prenda l’ultima fetta, lasciando che gli altri la
scelgano prima di lui. Egli dividerà in parti eguali la torta, perché in questo
modo può garantirsi la parte più grande possibile[17].
(ii)
Secondo una concezione imperfetta di giustizia procedurale, un criterio
indipendente per la definizione del giusto risultato viene ugualmente adottato
prima dell’inizio effettivo di ogni interazione, ma non vi sono garanzie che
una specifica procedura per il raggiungimento di un simile risultato possa
davvero essere costruita. Rawls esemplifica questa concezione di giustizia
facendo riferimento al processo penale:
Il
risultato desiderato è che l’accusato sia dichiarato colpevole se e solo se ha
commesso il crimine di cui è accusato. La procedura processuale è strutturata
in modo da ricercare e stabilire la verità al riguardo. Sembra però impossibile
concepire norme giuridiche in modo che esse forniscano sempre un risultato corretto[18].
(iii)
All’interno di una concezione di giustizia procedurale pura[19],
invece, non ci sono né limiti sostantivi, né un criterio indipendente per
definire a priori la sostanza di un risultato giusto, in vista del quale la
procedura possa essere elaborata. In realtà, le procedure devono essere
effettivamente applicate e portate avanti prima che un qualsiasi tratto della
sostanza dell’esito sia individuabile. Una simile concezione di giustizia
procedurale pura viene illustrata da Rawls tramite il riferimento al gioco
d’azzardo:
Se un
certo numero di persone fanno una serie di scommesse eque, la distribuzione del
denaro dopo l’ultima scommessa risulta equa, o almeno non iniqua, qualunque
essa sia[20]
Tali definizioni possono essere raggruppate in due famiglie distinte sulla base delle differenti strategie offerte per la definizione e la giustificazione delle procedure di giustizia. Da un lato, (a) possiamo porre le concezioni di giustizia procedurale (i) perfetta e (ii) imperfetta quali componenti della stessa famiglia di teorie per la quale le procedure di giustizia vengono definite e fondate alla luce di un risultato desiderato che viene previsto e sostenuto prima della definizione delle procedure e indipendentemente da esse. Dall’altro lato, (b) possiamo porre, invece, (iii) il proceduralismo puro, per il quale l’unico criterio di definizione di un esito giusto è la corretta applicazione di una procedura di giustizia, definita indipendemente dal riferimento alla sostanza di un esito desiderabile.
Possiamo, alla luce di queste considerazioni preliminari,
procedere nel vedere quali sono le caratteristiche essenziali di queste
concezioni di proceduralismo. Da un lato, (i) e (ii) offrono un contesto di
discussione stabile e ben strutturato, suggerendo principi sostantivi di
giustizia l’impegno nei confronti dei quali può motivare i soggetti a adottare
le procedure definite per il raggiungimento del risultato desiderato e
conformarsi alle loro regole. Dall’altro lato, invece, le concezioni di
proceduralismo perfetto e imperfetto sembrano troppo rigide nelle loro
assunzioni sulla sostanza del risultato finale e non lasciano alcuno spazio
aperto per ulteriori modifiche, o ridiscussioni relative agli specifici
contesti dove ha concretamente luogo l’interazione e alle differenti istanze
che possono emergere durante l’applicazione delle procedure. Questi due casi di
proceduralismo sembrano essere in realtà due casi di giustizia sostantiva
(secondo la definizione suggerita in precedenza). La discussione procedurale
stessa risulta essere notevolmente impoverita nel suo ruolo all’interno della
teoria: la definizione a priori della sostanza del risultato finale
rende l’interazione tra i differenti soggetti su differenti istanze incapace di
influenzarne attivamente la definizione.
Il proceduralismo puro (iii)
suggerisce, invece, un modello di giustizia molto aperto che sembra essere in
grado di accomodare numerose posizioni differenti, data l’assenza di
limitazioni sostantive precedenti all’applicazione delle procedure di interazione
circa l’accettabilità del risultato finale della stessa. Di conseguenza, le
procedure riacquistano qui la propria funzione centrale nell’effettiva
definizione della sostanza del risultato dell’interazione. Sfortunatamente, una
simile apertura non è solo la forza maggiore di un simile modello di
proceduralismo, ma anche il suo limite più grande. La definizione che Rawls dà
del proceduralismo puro nella situazione del gioco d’azzardo è intenzionalmente
molto vaga. Seguendo alla lettera le indicazioni che ci vengono date da Rawls
in questo contesto, siamo portati a pensare che una qualsiasi procedura
riconosciuta come giusta (qualunque formulazione essa abbia) conduca a
risultati giusti, qualunque essi siano. Una simile caratterizzazione è senza
dubbio efficace nel catturare uno degli aspetti essenziali di una teoria della
giustizia procedurale che voglia prendere le distanze da un impegno sostantivo
nei confronti della definizione di un esito giusto. Ma una caratterizzazione di
questo genere – se, ripeto, presa alla lettera – appare anche essere altamente
discutibile. Nell’esempio proposto, Rawls usa due volte l’attributo «equo» per
caratterizzare il tipo di procedure che devono regolare le scommesse senza
spiegare cosa un simile attributo implichi o richieda. Seguendo questo
ragionamento, Rawls avrebbe potuto usare al posto di equo l’aggettivo blu e la
sua descrizione sarebbe stata egualmente corretta[21].
Questo è essenzialmente dovuto al fatto che la definizione dell’attributo in sé
sembra non essere importante per ciò che Rawls vuole argomentare qui. Rawls
pone l’accento sull’idea chiave per cui, all’interno di un modello di
proceduralismo puro, è la procedura a trasferire le proprie qualità, qualunque
esse siano, al risultato che originerà da essa. Dunque, se (e sottolineo se) la
teoria definirà procedure eque (o giuste), il risultato a cui condurranno sarà
equo (o giusto) indipendentemente dal suo contenuto. Una simile
caratterizzazione sembra suggerire che il modo in cui la procedura viene
definita è del tutto contingente rispetto al contesto di giustizia preso in
esame. Portando questo ragionamento alle sue conseguenze più estreme, sembra
che la teoria qui abbia un ruolo assai debole, in quanto i soggetti sono
lasciati senza alcuna indicazione generale su ciò che è giusto, sia da un punto
di vista procedurale, sia da un punto di vista sostantivo. Per ritornare
all’esempio proposto da Rawls, sembrerebbe che agli scommettitori non venga
dato nessun principio per definire che cosa sia una giusta procedura fuori dal
particolare contesto in cui sono inseriti; una giusta procedura potrebbe essere
una procedura che massimizza il guadagno personale, o che minimizza le perdite
collettive, o un qualsiasi altro criterio che gli agenti vogliano adottare. Ciò
che essi sanno è che qualsiasi procedura verrà adottata in quanto giusta,
condurrà a risultati giusti una volta messa in pratica. Un simile approccio
sembra essere troppo vago in quanto lascia troppi elementi (tra cui la
giustificazione della procedura stessa) alla valutazione contingente dei
singoli casi.
Una simile caratterizzazione del proceduralismo puro sembra essere, tuttavia, la sola capace di catturare l’essenza della purezza delle procedure, nell’assenza di un criterio esterno ad esse, normativamante fissato, sia per la definizione dell’esito giusto, sia per l’elaborazione della procedura. Ma a questo punto sembra essere legittimo chiedersi se una simile definizione di proceduralismo sia soddisfacente e se, di riflesso, sia proprio la definizione che Rawls ci voleva suggerire.
Per
quanto riguarda la prima questione, ponendo l’accento sull’assenza di un
criterio indipendente per la definizione di un esito giusto, il
proceduralismo puro sembra far passare sotto silenzio il ruolo del riferimento
a un criterio di giustizia indipendente per la definizione di una procedura giusta.
Ma da una simile prospettiva non esistono, a mio modo di vedere, procedure pure.
Ciò che vorrei suggerire qui è la necessità di fare riferimento ad un criterio
di giustizia esterno alla procedura, espresso in termini valoriali, che la
fondi e la definisca come giusta. Una procedura priva di riferimento a un
criterio di giustizia esterno sarebbe lasciata aperta alle contingenze:
qualsiasi procedura fosse riconosciuta come giusta in un dato contesto, sarebbe
allora in grado di produrre risultati giusti. In questo modo il ruolo normativo
della teoria risulterebbe drasticamente impoverito alla luce dello spazio che
sembrerebbe venire accordato, invece, alle contingenze. Di qui la necessità per
una teoria della giustizia procedurale di mantenere la sua purezza rispetto
all’assenza di un criterio indipendente per la definizione di un esito giusto,
insieme però all’impegno nei confronti di un criterio indipendente, che venga
normativamente fissato dalla teoria, per la definizione di una procedura
giusta. A ben vedere, credo che questo fosse ciò che lo stesso Rawls aveva in
mente nella sua caratterizzazione del proceduralismo puro. Ciò è sicuramente
visibile nella definizione normativa della sua proposta di giustizia come
equità (al di là del fatto che poi Rawls abbia più o meno avuto successo
nell’elaborazione della sua definizione di giustizia procedurale); così come
appare essere evidente nell’esempio del gioco d’azzardo, che sembra funzionare
solo se pensiamo vi sia una definizione di scommessa equa (possibilmente nei
termini di scelta razionale), indipendente dalla procedura, e alla luce della
quale la procedura stessa viene definita. Ma se accettiamo la necessità della
presenza di un criterio esterno alla procedura per la definizione della
procedura stessa, la caratterizzazione di una teoria della giustizia
procedurale come pura appare essere inesatta e fuorviante. Non esistono
procedure di giustizia pure, o almeno non del tutto pure. Se sono pure
in relazione alla definizione dell’esito di giustizia (differenziandosi così
dal proceduralismo perfetto e imperfetto), esse non lo possono essere quanto
alla loro definizione, che sempre fa riferimento a un qualche valore esterno
alla procedura che ne qualifica la giustizia (sia esso espresso nei termini
equità, di una qualche forma di eguaglianza, imparzialità, o mutuo vantaggio).
Solo in questi termini la teoria può mantenere il proprio impegno normativo
nella definizione di linee guida per la formulazione di procedure di giustizia
sottratte all’influenza delle contingenze.
Ora,
potremmo sicuramente continuare a chiamare «pura» una simile categoria di
giustizia procedurale, facendo attenzione a specificare l’estensione limitata
di una simile purezza, ma questo sarebbe inutilmente fuorviante e creerebbe
confusione interpretativa. Suggerisco, allora, di abbandonare una simile
terminologia e utilizzarne una nuova, più precisa. In altre parole, vorrei
suggerire qui la necessità di concentrare gli sforzi di ricerca nella direzione
di un’integrazione del modello rawlsiano, ridefinendo la caratterizzazione del
proceduralismo puro in termini che rispecchino maggiormente quest’impegno
normativo. Anche se questo saggio non ha la presunzione di spingersi così lontano
nella definizione di un modello cogente di proceduralismo, vorrei proporre, in
conclusione, alcune indicazioni promettenti che vanno in questa direzione.
Suggerisco, allora, di abbandonare la dicitura di proceduralismo puro,
per sostituirla con la più appropriata definizione di proceduralismo impuro,
che è ciò che si avvicina di più all’idea di purezza che credo lo stesso Rawls
avesse in mente. Se si rimane fedeli alla purezza della procedura quanto
all’assenza di assunzioni sulla sostanza del risultato finale, questo non
impedisce di fare riferimento, invece, a un valore fondamentale (ed inclusivo)
sulla base del quale dare una definizione trans-contestuale (e tendente
all’universalità) di cosa rende una procedura giusta, al di là degli
esiti contingenti ai quali la sua applicazione condurrà. La definizione di
proceduralismo impuro permette così di sottrarsi all’ambiguità linguistica
legata all’uso dell’attributo «puro», sottolineando esplicitamente il carattere
combinato di una teoria della giustizia procedurale di questo genere; una
teoria che è impura perché offre un criterio di giustizia indipendente dalla,
ed esterno alla, procedura, pur mantenendosi fedele all’assenza di una
determinazione della sostanza dell’esito finale precedente all’applicazione
della procedura stessa. Secondo questa versione di proceduralismo, nessun
criterio indipendente viene suggerito per individuare cosa sia un risultato
giusto prima della definizione e applicazione della procedura di giustizia,
ma alcune assunzioni di base (espresse per mezzo di un criterio di giustizia
valoriale) vengono elaborate per definire in che cosa consista una procedura
giusta. Ciò che distingue, allora, il proceduralismo impuro da quello
perfetto/imperfetto è il fatto che questo valore esterno alla procedura non
definisce la sostanza dell’esito giusto (lasciandola sempre aperta
all’applicazione della procedura stessa), ma la procedura, in modo
trans-contestuale[22].
6. Conclusione
Non è mia
intenzione entrare qui nei dettagli di una simile proposta, offrendo una
particolare formulazione di simili assunzioni valoriali. L’intento principale
di questo saggio è stato quello di offrire alcune considerazione introduttive
sulle problematiche che il riconoscimento della pluralità dei valori può
portare per l’elaborazione di una teoria della giustizia che voglia essere, nel
contempo, sufficientemente strutturata ed altamente inclusiva di fronte
all’eterogeneità che caratterizza le comunità politiche contemporanee. A questo
fine, ho cercato di proporre una definizione essenziale di pluralismo (come
riconoscimento della presenza di differenti soggetti portatori di valori e
concezioni del bene differenti) e di mostrare in quale senso esso possa
rappresentare una circostanza di giustizia significativa. Sulla base di queste
considerazioni (dopo aver illustrato i possibili problemi connessi alla
formulazione di teorie della giustizia sostantive) ho preso in esame differenti
modelli di proceduralismo, seguendo la classificazione rawlsiana di teorie
della giustizia procedurali perfette, imperfette e pure. Dopo aver suggerito i
possibili problemi legati a tali modelli, ho evidenziato la necessità di
integrare la classificazione rawlsiana con una nuova formulazione della terza
categoria di proceduralismo, abbandonando la strada del proceduralismo puro per
abbracciare una definizione impura di proceduralismo. In altre parole,
il nuovo modello può essere posto a integrazione della seconda famiglia di
teorie dalla giustizia procedurali, in sostituzione del proceduralismo puro
(che ho cercato di mostrare essere fonte di fraintendimenti e vaghezza
argomentativa), in virtù del comune rifiuto ad adottare assunzioni sostantive
circa la definizione (indipendente dall’applicazione della procedura) di un
risultato giusto. Il proceduralismo impuro, pur astenendosi dal porre vincoli
sostantivi sulle caratteristiche del risultato finale, chiede alla teoria di
fissare una definizione di procedura giusta, in virtù del riferimento normativo
a un criterio di giustizia esterno alla procedura, che possa essere posta, al
di là delle differenti realtà contestuali, alla base di diversi discorsi di
giustizia. Una simile caratterizzazione fa del proceduralismo impuro una teoria
che è più sottile (thin) ed aperta ai vari contesti e problematiche considerate
rispetto ai modelli di proceduralismo perfetto e imperfetto; ma comunque ben strutturata, poiché, come abbiamo visto,
anche se nessuna assunzione sostantiva viene posta dalla teoria
sull’accettabilità dell’esito di un discorso sulla giustizia, alcune assunzioni
di base devono venire comunque normativamente fissate dalla teoria prima
dell’applicazione della procedura di giustizia, come suo sostegno e fondamento.
È proprio verso l’individuazione e la giustificazione di simili assunzioni,
espresse nei termini valoriali di un criterio di giustizia, che, credo, gli
sforzi vanno orientati al fine di elaborare una teoria della giustizia
procedurale che sia sensibile al pluralismo radicale dei valori e alle esigenze
di stabilità e inclusione che esso porta con sé.
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Veca, S., La Bellezza e gli
Oppressi. Dieci Lezioni sull’Idea di Giustizia, Milano: Feltrinelli, 2002
* Alcuni
argomenti presenti in questo saggio sono stati precedentemente presentati in
CEVA, Le molte facce del pluralismo. Un approccio procedurale, in Il
Politico, in corso di stampa (v. in modo particolare le parti 4 e 5 di
questo lavoro). Ringrazio Ian Carter per i suggerimenti che hanno condotto a
questa nuova versione. Molte delle idee qui contenute sono il risultato di
lunghi confronti con amici e colleghi: ringrazio tutti loro per la pazienza e
il sostegno offertomi. Il ringraziamento più grande va, come sempre, a
Salvatore Veca e Hillel Steiner per tutto quello che ho potuto imparare da loro
in questi anni di ricerca.
[1] RAWLS, Una
teoria della giustizia, tr. it. di Santini, a cura di Maffettone, Milano,
1982 [1971], pp. 85-86.
[2] VECA, La
filosofia politica, Roma-Bari, 1998.
[3] LARMORE, Pluralism and Reasonable Disagreement,
in Social Philosophy and Policy, 1994.
[4] BERLIN, The Crooked Timber of Humanity,
London, 1991, p. 80.
[5] Per
un’analisi del pluralismo in Berlin si conceda il rimando a CEVA, Verso una
Definizione di Pluralismo, in Dissensi. Rivista Italiana di Scienze
Sociali, 2003.
[6] BERLIN, The Crooked Timber of Humanity cit.,
p.12.
[7] CEVA, Verso
una Definizione di Pluralismo cit.
[8] Seguendo
la linea argomentativa rawlsiana (v. RAWLS, Liberalismo Politico, tr.
it. di Rigamonti, Milano, 1999 [1993]), Charles Larmore ricostruisce un utile
resoconto riassuntivo di simili limiti della ragione. I principali fattori
responsabili di simili discrepanze di giudizio sono: «1) l’evidenza empirica
può essere discordante e complessa. 2) L’accordo sui tipi di considerazioni
coinvolte non garantisce l’accordo sul peso da accordare loro. 3) I concetti
chiave possono essere vaghi e legati a casi complicati. 4) La nostra esperienza
complessiva, che forgia il modo in cui noi misuriamo le prove e soppesiamo i
valori, è facilmente discordante tra individuo e individuo all’interno delle
società moderne complesse. 5) Diversi tipi di considerazioni normative possono
essere coinvolte nella definizione dei vari aspetti di una questione. 6)
Trovandoci forzati ad operare scelte tra valori fondamentali, ci troviamo di
fronte a numerose difficoltà nella definizione di ordini di priorità. (LARMORE, Pluralism and Reasonable Disagreement,
cit., p. 76.)
[9] LARMORE,
op.cit., p. 74
[10] Il
significato di un simile riferimento alla radicalità del pluralismo che vorrei
qui considerare verrà precisato in ciò che segue.
[11] Ho
trattato quest’idea anche in CEVA, Le molte facce del pluralismo. Un
approccio procedurale cit.
[12] Per
un’interpretazione affine del ragionevole in Rawls v. VECA, La Bellezza e
gli Oppressi. Dieci Lezioni sull’Idea di Giustizia, Milano, 2002.
[13] L’uso che
viene fatto, in questo contesto, dei termini «scontro» e «conflitto» è di una
natura peculiare. Precisamente, farò riferimento a scontri nel caso di quelle
controversie esplicite tra agenti che stanno vivendo una situazione di
disaccordo sui valori. I conflitti di valore rappresentano proprio il fenomeno
sottostante alla manifestazione di scontri che possono emergere qualora i
conflitti sui valori (derivanti dal pluralismo) non vengono gestiti in modo
soddisfacente.
[14] CEVA, Le
molte facce del pluralismo. Un approccio procedurale cit.
[15] Per il
testo integrale del discorso di Chirac a questo proposito si veda <http://www.elysee.fr/cgi-bin/auracom/aurweb/search/fileaur_file=discours/2003/D031217.html>. Il
testo integrale del progetto di legge (n.1378 del 28 gennaio 2004) può essere,
invece, trovato qui: http://www.assemblee-nat.fr/12/projets/pl1378.asp.
[16] Si noti
che non è mia intenzione far coincidere, qui, la questione della laicità con
quella dell’ateismo. Il riferimento all’argomento sulla non-esistenza di Dio è
chiamato in causa esclusivamente come una (tra tante) possibile forma
argomentativa sostantiva a sostegno della laicità della scuola. Altri argomenti
che insistono sulla neutralità dello Stato potrebbero essere utilizzati (si
pensi, ad esempio, alla tradizionale separazione operata dal pensiero liberale
tra questioni appartenenti alla sfera pubblica e questioni facenti riferimento
alla sfera privata). Ho scelto, tuttavia, di ricorrere a un simile argomento
per sottolineare la natura esclusiva e selettiva che caratterizza le
giustificazioni sostantive. Ringrazio Corrado del Bò per i suoi commenti su
questo punto.
[17] RAWLS, Una
teoria della giustizia cit., p. 85.
[18] RAWLS, op. cit., p. 85.
[19] Per
ragioni di semplificazione espositiva e argomentativa, prederò qui in
considerazione, come caso di giustizia procedurale pura, solamente l’esempio
del gioco d’azzardo proposto da Rawls. In realtà, Rawls porta avanti
l’argomento suggerendo che la procedura di giustizia da lui proposta (la cui
pietra miliare è l’idea di posizione originaria) può essere considerata come un
esempio di proceduralismo puro. In questo saggio, il mio interesse principale
non è quello di stabilire se la posizione originaria possa davvero essere
considerata come il fondamento di una procedura pura di giustizia, come Rawls
sembra invece voler sostenere. Basti qui suggerire che la proposta rawlsiana
sembra più propriamente rappresentare un caso di giustizia procedurale
perfetta, poiché la sua elaborazione appare essere di fatto uno strumento per
giustificare a posteriori i due principi sostantivi di giustizia che
sono proposti e sostenuti dalla teoria nel suo insieme (v. VECA, La bellezza
e gli oppressi cit., pp.55-57). Ma, come già accennato, non è interesse di
questo contributo l’entrare nei dettagli di una simile questione.
[20] RAWLS, Una
teoria della giustizia cit., p. 86
[21] Ringrazio
Hillel Steiner per i suoi commenti su questo punto.
[22] Per
un’esposizione maggiormente dettagliata delle caratteristiche di questo modello
impuro di proceduralismo v. CEVA, Le molte facce del pluralismo. Un approccio
procedurale cit.
Originariamente in M. RICCIARDI, C. DEL BÒ (a cura di), Pluralismo e libertà fondamentali, Milano, Giuffrè, 2004.
Si ringrazia la casa editrice Giuffrè per aver autorizzato la pubblicazione.