ARTICOLI E SAGGI 09/06/2006 Maria Chiara Pievatolo - Il mercante e il califfo: politiche della proprietà intellettuale
1. Una parabola tedesca
Nel 1793 Johann Gottlieb Fichte
pubblicò sulla “Berlinische Monatschrift” un articolo[1]
su un problema di cui gli illuministi tedeschi discutevano da decenni: la
questione della ristampa dei libri. “Ristampa” traduce letteralmente
l'espressione tedesca Nachdruck : ci si chiedeva se fosse lecito che un
libraio-stampatore-editore usasse i suoi torchi allo scopo di ristampare un
libro già uscito per i tipi di un altro. A quell'epoca la risposta negativa non
era scontata, sia perché il copyright era ancora una novità che veniva
dall'Inghilterra, sia perché gli illuministi, che lavoravano per il
rischiaramento, erano consapevoli dell'importanza della circolazione libera dei
testi[2].
Per gli storici del diritto
d'autore “continentale”, l'articolo di Fichte è una pietra miliare, perché
connette con chiarezza la proprietà intellettuale all'espressione dell'originalità
individuale. Il giovane filosofo illustra la sua tesi con una parabola finale,
la cui vicenda, nonostante l'ambientazione esotica, suona oggi familiare.
Ai tempi del califfo Harun al
Rashid esisteva un alchimista che aveva inventato un farmaco portentoso.
Preferendo dedicarsi ai suoi studi, ne aveva dato il commercio in esclusiva a
un unico mercante, il quale ne traeva gran lucro. Un commerciante concorrente
sottrasse con la forza il farmaco agli uomini dell'esclusivista che lo
ritiravano dal chimico e lo rubò anche dal suo magazzino. Cominciò quindi a
venderlo a un prezzo più basso di quello chiesto dal mercante in esclusiva.
Questi, catturatolo, lo mise sotto accusa davanti al califfo. Il secondo
mercante si difese sostenendo che la sua attività diffondeva il farmaco,
rendendolo accessibile anche ai più poveri; che non ne danneggiava l'inventore,
il quale lavorava solo per la fama e doveva dunque essergli grato perché faceva
circolare il suo nome; e che non danneggiava neppure l'esclusivista, il quale
aveva già guadagnato abbastanza sfruttando il suo monopolio; questi, anzi,
avrebbe perso tutto se il chimico avesse scelto di vendere il suo elisir sempre
in esclusiva, ma solo in proprio[3].
Che decisione prese Harun al Rashid, celebrato nelle Mille e una notte
per la sua sapienza? “Fece impiccare quest'uomo utile”.
Questa parabola vorrebbe mostrare
che la ristampa è equiparabile a un ladrocinio e va punita come tale. Ma nella
storia non si narra di una riproduzione in proprio del farmaco salvavita da parte del secondo
mercante, bensì della sua sottrazione materiale, tramite la rapina e il furto.
Il racconto contiene una semplificazione la quale porta il lettore a pensare
che copiare e rubare siano due concetti intercambiabili e che ogni argomento
contrario sia semplicemente ciarlatanesco.
Nella parabola di Fichte il potere
politico, che indossa le vesti favolose di Harun al Rashid, è singolarmente
silenzioso. Chiamato in causa per difendere gli interessi di un monopolista,
risponde decretando la pena capitale. Nel 1794, tre anni dopo la pubblicazione
del suo articolo, entrò in vigore l'Allgemeine Landrecht für die Preußischen
Staaten, il quale non conteneva disposizioni sulla proprietà intellettuale.
Esso regolava esclusivamente il contratto di edizione, e prevedeva, per i
ristampatori abusivi, sanzioni civili e penali molto miti, sia se paragonate
con la pena spropositata proposta da Fichte, sia se confrontate ai rigori
dell'attuale legislazione italiana[4].
In questo senso, l'articolo di Fichte precorre i tempi, sia perché equipara la
copia al furto, sia perché dà per scontato che il potere politico debba stare
al servizio dei monopolisti della proprietà intellettuale, senza considerare né
gli effetti sociali della copia, né quelli della pena.
2. Una analisi a ritroso: la teoria
fichtiana della proprietà intellettuale
Le tesi di Fichte, quando furono
esposte, non erano luoghi comuni, ma parte di un dibattito a molte voci, cui
avevano partecipato autori come J.A.H. Reimarus e Kant. Oggi la rivoluzione
telematica sta nuovamente mettendo in discussione il concetto di proprietà
intellettuale. Un confronto senza pregiudizi con l'illuminismo tedesco potrebbe
aiutarci a pensare a quello che stiamo facendo – e a quello che ci stiamo
lasciando fare.
Il ragionamento di Fichte prende le
mosse da un assioma, cioè da una proposizione presentata come immediatamente
certa, che non ha bisogno di dimostrazione:
noi deteniamo necessariamente la
proprietà di una cosa la cui attribuzione a un altro è fisicamente impossibile[5].
In un libro, prosegue Fichte, si
possono distinguere due aspetti, secondo questo schema:
aspetto fisico (la carta stampata)
aspetto spirituale:
a) materia (i pensieri che il testo
rappresenta)
b) forma (il modo, il nesso, le
circonvoluzioni e le parole con cui i pensieri stessi sono rappresentati)
Quale di questi aspetti soddisfa
l'assioma della proprietà necessaria sopra enunciato? Per quanto concerne
l'aspetto fisico, la sua proprietà, all'acquisto del libro, passa interamente a
chi lo compra. Per quanto concerne la materia dell'aspetto spirituale – i
pensieri – l'acquirente del volume può farli interamente propri, mettendoci il
suo lavoro, e cioè “uno studio diligente e razionale”. In questo modo, ciò che,
prima della pubblicazione del libro,
era solo nella mente dell'autore, dopo può essere pensato anche da lui.
Rimane la forma: “Ciascuno ha una sua propria maniera di sviluppare le idee, il
suo modo peculiare di costruirsi concetti e di connetterli reciprocamente”,
diverso da quello di ogni altro[6].
Questo, dunque, è sua proprietà esclusiva nel senso dell'assioma inizialmente
proposto.
Da qui scaturiscono due diritti
dello scrittore: cioè non solo [...] il diritto di impedire che in generale
qualcuno lo privi della proprietà di questa forma (di pretendere che ciascuno
lo riconosca come autore del libro), ma anche il diritto di impedire che
qualcuno interferisca nella sua proprietà esclusiva di questa forma e ne usurpi
il possesso[7].
L'autore assegna all'editore
l'usufrutto della sua proprietà esclusiva. Il ristampatore abusivo si arroga
questo usufrutto senza che lo scrittore glielo abbia ceduto. Per questo la
ristampa dei libri è illegittima.
L'argomento di Fichte prelude
all'estetica romantica del genio creatore. L'individuo secerne un testo che –
per la sua forma o formulazione - può aver scritto soltanto lui; affinché
nessuno si appropri del suo usufrutto, perché non estendere l'istituto della proprietà
a certi oggetti “spirituali”?
Bisogna però chiedersi se questo
argomento così familiare sia davvero efficace; se cioè l'analogia della
proprietà di oggetti materiali – le res quae tangi possunt o cose che si
possono toccare del diritto romano – si possa
estendere ad alcuni oggetti “spirituali”.
Se cercassimo di costruire una
legittimazione della proprietà privata delle res quae tangi possunt basata
esclusivamente sull'assioma di Fichte avremmo delle conseguenze bizzarre.
Quando abbiamo a che fare con oggetti materiali – mele, pentole o biciclette -
è fisicamente possibile attribuire la titolarità della loro proprietà a
chiunque. L'istituto giuridico della proprietà è stato inventato proprio per
offrire regole e sanzioni che diano certezza e stabilità a questa attribuzione,
in modo da non costringerci a passare la vita a litigare sul mio e sul tuo. Ciò
che è fisicamente impossibile attribuire a qualcun altro non ha bisogno di
questa tutela. Le mie impronte digitali, per esempio, possono essere attribuite
soltanto a me, una volta che sia stata identificata univocamente. E poiché
nessuno può imprimere sul vetrino, con la sua mano, le mie impronte in luogo
delle sue, non occorre proteggerle con la proprietà privata.
La proprietà privata, nell'ambito
materiale, si applica ad oggetti che non sono incorporati negli individui, ma
possono essere facilmente attribuita ad altri. Se fosse mio solo ciò che fosse fisicamente impossibile attribuire ad altri, io non potrei,
per esempio, lasciare la mia bicicletta in cortile, ma dovrei sempre tenerla
con me; basterebbe infatti che qualcuno me la portasse via per rendere
fisicamente possibile attribuirla a lui, anziché a me. La mia proprietà, in
altri termini, non avrebbe nessuna vera garanzia giuridica. Eppure Fichte fonda
la proprietà intellettuale soltanto su questo principio:
Il diritto del compratore di
riprodurre quello che ha comprato si estende tanto quanto si estende la
possibilità fisica di appropriarsene, e questa diminuisce, quanto più l'opera
dipende dalla forma, di cui noi non possiamo mai appropriarci[8].
Come ha potuto Fichte addurre ad
unico fondamento della proprietà intellettuale un principio che, se avesse
esercitato lo stesso ruolo nella proprietà materiale, l'avrebbe cancellata? La
parabola di Harun al Rashid offre una indicazione per rispondere: Fichte,
volendo illustrare la punizione esemplare di una violazione della proprietà
intellettuale, in realtà racconta la storia equivoca di una rapina unita a un
furto con scasso. Per lui in entrambi i casi mi si priva di qualcosa di “mio”.
Ma quando dico “mio” nella locuzione “il mio stile” il suo senso è molto
diverso, dal senso del “mio” della
locuzione “la mia bicicletta”: nel primo caso, si tratta del “mio” della
proprietà; nel secondo, del “mio” della inimitabilità.
La bicicletta è mia nel senso della
proprietà privata: me ne è cioè attribuito legalmente il suo pieno controllo
sulla base di un diritto sanzionato secondo una convenzione sociale, che un
giusnaturalista avrebbe chiamato contratto. Questa convenzione sociale è
necessaria proprio perché la bicicletta non è connaturata a me, ma altri se ne
potrebbero impadronire.
Di contro, una volta che sono stata
identificata come una persona che ha scritto un determinato testo, il suo stile
è “mio” nel senso che è, come dice Fichte, inimitabile, e quindi storicamente
associabile soltanto a me. Chiunque può pedalare sulla mia bicicletta. Nessuno,
almeno secondo Fichte, può scrivere come me. Il plagiario che attribuisce
un'opera a se stesso anziché a chi l'ha scritta, è un mentitore, che racconta
il falso su un dato storico, e non propriamente un ladro.. Infatti il mio
stile, per esplicita ammissione di Fichte, è qualcosa che fisicamente può
essere soltanto “mio”. Per quanto un testo possa essere ristampato, non c'è
nulla, qui, che si possa “rubare”.
Fichte era convinto[9]
che la sua argomentazione fosse consonante con quella che Kant aveva esposto
sedici anni prima, nel suo saggio sull'illegittimità della ristampa dei libri.
Kant però non parlava di proprietà intellettuale e non invocava la forca in sua
difesa. Chiedeva soltanto che il ristampatore abusivo risarcisse l'editore
legittimo[10]. Questa
differenza ha un senso filosofico e politico, che merita di essere chiarito.
3.
L'edizione come diritto personale:
la tesi di Kant
Kant si occupò del problema della
ristampa nel saggio del 1785[11]
citato da Fichte e in alcune pagine della Metafisica di costumi, del 1797. Le
sue tesi sono state spesso assimilate a quelle di Fichte[12].
Ma basta leggere la conclusione dell'articolo Sull'illegittimità della ristampa
dei libri per capire che Kant ragiona in modo diverso.
Se l'idea di una edizione di libri
in generale qui posta a fondamento fosse ben compresa ed elaborata con
l'eleganza richiesta dalla giurisprudenza romana (come mi lusingo sia
possibile), la querela contro il ristampatore potrebbe ben essere portata
davanti ai tribunali senza la necessità di sollecitare preliminarmente una
nuova legge a questo scopo. (Ak VIII, 87)[13].
La tradizione del diritto romano
applicava la proprietà privata esclusivamente agli oggetti materiali[14]:
i fautori della proprietà intellettuale volevano estenderla ad oggetti
immateriali. Quando Kant si richiama all'eleganza della giurisprudenza romana,
sta prendendo partito per la tradizione romanistica, contro la proprietà intellettuale.
Se consideriamo il libro nel suo
aspetto fisico, al suo acquisto non può essere connesso nessun obbligo per
l'acquirente. Dalla stessa natura della proprietà privata deriva infatti, che,
una volta compiuto legittimamente il trasferimento, il compratore possa fare
quello che vuole del libro ora suo, a meno di non gravare il suo contratto di
acquisto di clausole vessatorie, che difficilmente sarebbero accettate. (Ak
VIII, 79)
Se consideriamo le idee comunicate
da un testo, la tutela giuridica della loro “proprietà” non è per Kant
necessaria:
Infatti la proprietà del redattore
sui suoi pensieri (se pure si conceda che essa abbia luogo secondo diritti
esterni) rimane a lui indipendentemente dalla ristampa.(Ak VIII, 79)[15].
Questa tesi è molto simile a quanto
sostiene Reimarus, l'avversario della proprietà intellettuale contro cui Fichte
aveva scritto il suo saggio, in un articolo del 1791[16]:
Ma la vera proprietà intellettuale,
la fama, il fatto che i pensieri siano suoi e solo suoi, rimane [...] allo
scrittore soltanto, anche dopo la morte[17].
Il dato storico che un determinato
pensiero sia stato pensato per la prima volta da qualcuno non viene meno con la
ristampa del testo che lo comunica; né la ristampa impedisce allo scrittore di
continuare a concepirlo. Le idee, in quanto immateriali, sono indefinitamente condivisibili, e
possono essere pensate da una moltitudine di persone, senza che nessuno sia
privato di nulla. Quindi non si giustifica una proibizione della ristampa dei
libri in nome della proprietà dello scrittore sui suoi pensieri: la riproduzione
non mette in discussione la sua paternità intellettuale, né, propriamente, lo
priva di quanto ha concepito.
Soltanto se consideriamo il libro
sotto un terzo aspetto, in quanto discorso, cioè come una azione che una
persona compie nei confronti di altre, è possibile per Kant dimostrare in che
senso la ristampa è illegittima. Il libro edito è anche un discorso che lo
scrittore fa al pubblico per mezzo di un suo portavoce autorizzato, l'editore.
Il ristampatore è un portavoce non autorizzato. Non abbiamo a che fare con
diritti reali, cioè sulle cose, bensì con diritti personali[18].
Quando Kant parla di diritti
personali, non intende i diritti della personalità dei giuristi di oggi, bensì,
come era allora tradizionale, i diritti ad ottenere prestazioni dalle persone.
L'illegittimità della ristampa non deriva dal fatto che qualcuno ha violato un
mio fondamentale diritto alla proprietà intellettuale, né, come pensava Fichte[19],
dall'inimitabilità del mio stile, bensì soltanto dalla circostanza che qualcuno
ha comunicato col pubblico in mio nome senza che io l'avessi autorizzato. In
questo contesto, Kant dice “mio” in un terzo senso, diverso sia dal “mio” della
proprietà delle cose tangibili sia dal “mio” della tipicità individuale: si
tratta del “mio” dell'imputazione. Se io parlo, compio un'azione che è mia nel
senso che è imputabile a me. Se qualcun altro parla in mio nome, anche
recitando la mia lista della spesa, ma senza che io l'abbia autorizzato,
commette la stessa illegittimità di cui si macchia il ristampatore: mi fa
entrare in un rapporto a cui non ho dato il mio assenso. Fra Kant e Fichte c'è
una differenza sottile, ma gravida di conseguenze.
4. Gli autori, gli editori e il
pubblico
Il libro – il discorso - non è un
oggetto di proprietà intellettuale, bensì un'azione comunicativa dello scrittore nei confronti del pubblico.
Se lo scrittore ha bisogno del tramite dalla stampa, delega la sua
comunicazione a un editore, che autorizza a parlare in suo nome.
L'illegittimità, per Kant, consiste
solo nella comunicazione abusiva di un discorso, e non nel “furto” di un oggetto “spirituale”
tramite la sua riproduzione. Da questa tesi deve seguire che ogni copia
compiuta per uso personale è legittima, anche se l'autore non l'ha
esplicitamente permessa[20].
In questo caso, infatti, il riproduttore non sta parlando ad altri in nome
dello scrittore: si limita a leggere il suo discorso per conto suo. In un
regime kantiano sarebbe perseguibile
soltanto la pirateria nel senso proprio del termine, e cioè la riproduzione non
autorizzata, finalizzata alla distribuzione ad altri. Lo spazio privato
dell'autonomia culturale dei singoli sarebbe dunque ampio e garantito.
La giustificazione fichtiana della
proprietà intellettuale implica che lo spazio pubblico della discussione e
della condivisione delle idee, e della stessa
negoziazione politica, sia circoscritto dall'interesse economico, con un
potere statale interamente al suo servizio. Il pubblico non ha di per sé nessun
diritto; lo stato indossa la maschera di un despota orientale che tutela gli
interessi economici con la forca.
Nel saggio del 1785, anche Kant
sembra affidare la comunicazione del sapere interamente all'editoria
commerciale. L'autorizzazione dello scrittore all'editore deve infatti essere
esclusiva:
...è chiaro che, dal momento che
ognuno dei due - il primo editore e chi in seguito si arroga l'edizione (il
ristampatore) - condurrebbe il negozio dell'autore con un unico e medesimo
pubblico nella sua interezza, l'elaborazione dell'uno dovrebbe rendere quella
dell'altro inutile e dannosa per ciascuno di loro; quindi è impossibile un
contratto dell'autore con un editore con la riserva di poter permettere ancora
a qualcun altro all'infuori di lui, l'edizione della sua opera. (AK 81)
Nella successiva sistematizzazione
della Metafisica dei costumi, il requisito dell'esclusività viene passato sotto
silenzio. Kant, probabilmente, si era reso conto che il suo argomento dipendeva da elementi contingenti come i
calcoli degli editori e la tecnologia della stampa. Tuttavia, la
giustificazione che gli viene data nel saggio del 1785 merita di essere
considerata attentamente.
L'autore vuole comunicare il suo
discorso al pubblico. Perché non autorizzare, a questo scopo, più editori
anziché uno? Kant lo esclude, in quanto gli editori si danneggerebbero a vicenda. La stampa - il medium più efficace e
capillare disponibile nel XVIII secolo - richiedeva un procedimento industriale
difficile e costoso: un sistema di autorizzazioni concorrenti l'avrebbe
disincentivata. Ma all'autore sarebbe stato difficile raggiungere un pubblico
ampio, senza la stampa.
Kant, però, non vede il rapporto
fra autore ed editore come una relazione a due, fra un proprietario e il suo
usufruttuario, come è per Fichte. L'editore funge da mediatore fra l'autore e
il pubblico: i suoi interessi meritano di essere legalmente riconosciuti e
tutelati solo perché e se il loro rispetto agevola la diffusione del suo testo.
Quando essi ostacolano la circolazione dei testi, prevale l'interesse del
pubblico ad accedere agli scritti.
Che l'editore conduca il suo
negozio di editore non meramente a suo proprio nome ma a nome di un altro (cioè il redattore) e che non lo possa
fare senza la sua autorizzazione, è comprovato da certe obbligazioni, che, per
riconoscimento generale, sono annesse all'editore. Se il redattore fosse morto
dopo che ha consegnato il suo manoscritto all'editore per la stampa e questi vi
si è reso obbligato, quest'ultimo non è libero di trattenere il manoscritto
come sua proprietà, ma il pubblico ha, in mancanza di eredi, il diritto di
costringerlo all'edizione o a cedere il manoscritto a un altro che offra di
pubblicarlo. Prima, infatti, era un negozio che l'autore voleva svolgere con il
pubblico per suo tramite, per il quale egli si offriva come conduttore di
negozi. Il pubblico non era neppure in bisogno di conoscere questa promessa del
redattore, né di accettarla; ottiene questo diritto sull'editore (di fornire
qualcosa) esclusivamente per legge. Perché l'editore possiede il manoscritto
solo alla condizione di usarlo per un negozio dell'autore con il pubblico;
questa obbligazione nei confronti del pubblico rimane, anche se quella nei
confronti dell'autore è cessata con la sua morte. Qui non viene posto a
fondamento un diritto del pubblico al manoscritto, bensì al negozio con
l'autore. Se l'editore, dopo la sua morte, facesse uscire l'opera dell'autore
mutilata o falsificata, o facesse mancare copie in numero occorrente alla
domanda, allora il pubblico avrebbe la facoltà di costringerlo a una maggiore
correttezza o a un aumento della tiratura, e altrimenti di procurarsela
altrove. Tutto questo non potrebbe aver luogo se il diritto dell'editore non
fosse derivato da un negozio che egli conduce fra il pubblico e l'autore, in nome di quest'ultimo.(Ak 84-85)[21].
Oggi la stampa ha smesso di essere
il medium più rapido, capillare ed economico per diffusione dei testi. Gli
autori sono in grado di parlare al pubblico tramite tecnologie che possono
controllare direttamente, valendosi di strumenti giuridici diversi dal
contratto di edizione in esclusiva. Possono, per esempio, rendersi conto – come
è nello spirito delle licenze Creative Commons – che il modo più semplice per
ottenere i vantaggi derivanti dalla circolazione delle loro idee e del loro
nome è autorizzare la diffusione dei loro testi con una certa generosità.
Il diritto d'autore kantiano si
applica esclusivamente ai discorsi distribuiti al pubblico. Tutto ciò che non è
discorso, ma semplice prodotto, cosa, ricade nel regime consueto della
proprietà privata. Le opere d'arte, che Kant non considera discorsi, una volta
legittimamente alienate, possono essere altrettanto legittimamente copiate; e le
loro copie possono essere regalate o offerte alla vendita. Perché mai canzoni,
film e software a sorgente chiuso non dovrebbero ricadere nel normale regime
della proprietà privata, visto che nascono fin da principio come meri prodotti
commerciali?
Il califfo di Fichte, con il suo
patibolo, non è il garante di un mercato libero, nel quale venditori ed
acquirenti godono in maniera uguale del diritto alla proprietà privata. E' il
custode di un monopolio – la cui scarsa legittimazione è tanto più evidente, quanto
più sono spropositate le pene evocate per proteggerlo.
Kant, di contro, difende
coerentemente la libertà del mercato, e qualcosa di più. Per lui, l'autore che
parla e il pubblico che discute hanno diritti diversi da quelli dei venditori e
degli acquirenti. L'autore può controllare la diffusione del suo lavoro; il
pubblico, una volta che l'autore abbia scelto di pubblicare, ha diritto ad
accedere ai testi. Ogni altro diritto intermedio ha un valore soltanto
strumentale: gli interessi mercantili dell'editore si giustificano solo se
rimangono al suo servizio. Lo spazio dei libri e dei discorsi forma infatti una
sfera pubblica[22] diversa dal
mercato, anche se, a certe condizioni, del mercato può fare uso. Questa sfera è
l'ambito in cui ciascuno impara a scegliere e pensare da sé; è lo spazio
dell'uso pubblico della ragione, del sapere libero, dell'innovazione scientifica
e sociale.
Da questo spazio i despoti, se sono
illuminati, si ritirano, perché capiscono che il patibolo può costringere, ma
non convincere. Ma in questo spazio possono entrare i politici capaci di
convincere senza costringere, perché “l'uomo [...] è più che una macchina”(Ak
,VIII 42), se aspirano ad essere
qualcosa di più che silenziosi guardiani di monopoli.
[1] J.G. Fichte, Beweis der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks. Ein Räsonnement und eine Parabel, “Berlinische Monatsschrift”, Mai 1793; la mia traduzione italiana, corredata dal testo originale, è disponibile on-line sul sito del “Bollettino telematico di filosofia politica” <http://purl.org/hj/bfp/42>; le pagine delle citazioni successive corrispondono alla versione pdf depositata presso l'archivio “Giuliano Marini”: <http://archiviomarini.sp.unipi.it/18/>. La versione originale è consultabile all'url <http://archiviomarini.sp.unipi.it/17/>.
[2] Per un quadro dello sfondo di
questo dibattito si veda M. Rose, Authors and Owners. The
Invention of Copyright, Cambridge (Mass.), Harvard U.P.,
1993, M. Woodmansee, The Genius and the Copyright: Economic and Legal
Conditions of the Emergence of the 'Author', “Eighteenth-Century Studies”
Volume 17, Issue 4, Summer 1984, 425-448
[3] Fichte nel racconto (pp. 7-9; pp. 8-10 versione originale) parla anche di
un tentativo fallimentare già compiuto dal chimico: si tratta probabilmente di
una allusione al progetto di Friedrich Gottlob Klopstock, il quale nella Deutsche
Gelehrtenrepublik (1772)
[4] La traduzione delle parti del codice fredericiano riguardanti il diritto di edizione è visibile all'URL <http://purl.org/hj/bfp/100>. L'articolo 1035 imponeva al ristampatore un risarcimento civile consistente nell'ammontare dell'onorario pagato allo scrittore dall'editore legittimo e nei costi maggiori affrontati da quest'ultimo, a causa di carta e stampa migliore. Gli articoli 1096 a) e b) imponevano come sanzioni penali la confisca, o la cessione delle copie prodotte dal ristampatore all'editore legittimo, a condizione che questi detraesse dal risarcimento a lui spettante le spese affrontate dal ristampatore stesso. Se si paragonano le sanzioni penali del codice prussiano a quelle previste nel titolo III, capo III, sezione II della legge italiana sul diritto d'autore <http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#171>, ci si rende conto che, su questo tema, il diritto di Federico il Grande era assai meno oppressivo di quello della nostra repubblica.
[5] J.G. Fichte, op. cit., p. 2 (p. 2 originale).
[6] Ibidem.
[7] Ibidem, p. 3 (p. 3 originale).
[8] Ibidem, p. 6 (p. 7 originale).
[9] J.G. Fichte, op. cit., p. 10, n.3 (p. 10 n. 1 dell'originale).
[10] Il codice prussiano del 1794, con le sue sanzioni mitissime (v. nota 4) sembra assai più conforme allo spirito di Kant, che era in corrispondenza con uno dei suoi autori, Ernst Ferdinand Klein, piuttosto che a quello di Fichte.
[11] I. Kant, Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks, <http://archiviomarini.sp.unipi.it/44/>.; la mia traduzione .L'illegittimità della ristampa dei libri è visibile qui: <http://archiviomarini.sp.unipi.it/44/>. Le successive citazioni di questo testo provengono dalla mia versione, e, per l'originale, dall'Akademie Textausgabe.
[12] Si veda per esempio G. Larochelle, From
Kant to Foucault: What remains of the Author in Postmodernism, in L.
Buranen, A. M Roy (eds), Perspectives on Plagiarism and Intellectual Property
in a Postmodern World, Albany, Sunypress, 1999, pp. 121-150: una versione
italiana è stata resa disponibile dal “Bollettino telematico di filosofia
politica”
[13] I. Kant, L'illegittimità della ristampa dei libri, p. 5 traduzione.
[14] G. Grosso, Corso di diritto romano. Le cose, p.5,
<http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano0102grosso.pdf>,
“Rivista di diritto romano”, I, 2001.
Nella celebre battle of the booksellers britannica (si veda su questo la mia recensione al volume curato da R. Pozzo di cui alla nota 2), i tribunali scozzesi riconoscevano la libertà di ristampare i testi dopo la scadenza dei termini dello Statute di Anne proprio sulla base della loro tradizione romanistica.
[15] I. Kant, L'illegittimità della ristampa dei libri, p. 1 trad.
[16] J.A.H, Reimarus, Der Bücherverlag in Betrachtung der Schriftsteller, der Buchhändler und des Publikums abermals erwogen, “Deutsches Magazin”, 1.Bd.. pp. 383-414.
[17] Ibidem, p. 385.
[18] La stessa argomentazione si ritrova anche, in forma più chiara e succinta, in I. Kant Metafisica dei costumi. Dottrina del diritto § 31, II (1797); si veda la mia traduzione annotata presso <http://purl.org/hj/bfp/96>, o, in formato pdf, presso <http://archiviomarini.sp.unipi.it/35/>
[19] J.G. Fichte, op. cit., p. 10, n.3 (p. 10 n. 1 dell'originale).
[20] Un esempio interessante di questo uso, al di là delle fotocopie, potrebbe essere il seguente: quando metto un testo a disposizione sul mio web server, io mi limito a copiarlo sul mio hard disk. Ogni client che si collega ne fa, con i suoi propri mezzi, una copia sul proprio hard disk, per poterlo leggere. Quindi la riproduzione non viene compiuta da me, bensì dal mio lettore, il quale a sua volta ne fa una copia per un mero uso personale. Io, dunque, tecnicamente, non posso essere accusata di aver fatto qualcosa di paragonabile a una ristampa abusiva.
[21] I. Kant, L'illegittimità della ristampa dei libri, p. 4 trad.
[22] Si veda I. Kant, Beantwortung der Frage :
Was ist Aufklärung (1784), trad. it. Di F. Di Donato presso
<http://bfp.sp.unipi.it/classici/illu.html>.
Questo articolo è in corso di pubblicazione sul numero 1/2006 della rivista “ISDR”
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