ARTICOLI E SAGGI 30/04/2008 Fabrizio Sciacca - L’Europa e il multiculturalismo ‘esterno’
Nonostante la sufficiente
compattezza dell’assetto normativo del Tce sui diritti e i doveri dei
cittadini dell’Unione europea,[1]
sensibile alle differenze economiche,[2] alle
ineguaglianze,[3]
ai diritti sociali fondamentali,[4] alle
discriminazioni all’interno dell’Unione,[5] la
coesistenza di 27 stati membri non è esente da problemi. Le ‘culture’ europee condividono certamente l’eredità
geopolitica di popoli appartenenti a un certo spazio territoriale del pianeta,
nonché una diffusa (ma non esclusiva) matrice linguistica indoeuropea, ma sono
non di rado in opposizione.
In riferimento all’Europa e al dato
normativo desunto dall’art. 151 del Trattato di Roma – distinguo un multiculturalismo interno
(art. 151.1-2/4-5 Tce)
e un multiculturalismo esterno (art. 151.3 Tce), a seconda che si consideri il rapporto tra
differenti culture europee o quello tra culture europee e culture
extra-europee.[6]
La prospettiva che considero è, per entrambi i casi, il territorio europeo:
poiché i problemi più stringenti e complicati mi sembrano in questo momento
quelli del secondo tipo, ovvero quelli collegati al problema dell’impatto delle
migrazioni extra-europee in Europa, in questo lavoro mi occupo degli aspetti
problematici del multiculturalismo ‘esterno’.
1. Il multiculturalismo
‘esterno’ riguarda il problema dell’impatto delle
migrazioni extra-europee in Europa. La questione è estremamente complessa,
perché sembra innanzitutto scontrarsi con una caratteristica umana rilevata
dagli antropologi. Con le parole di Richard Wilk: «la maggior parte degli esseri umani cresce
nell’ambito di un gruppo famigliare di un certo tipo e pertanto riceve
un’educazione [...] all’identificazione di sé quale membro di una comunità che
ha una precisa identità di gruppo. Questa capacità di appartenenza risulta
decisamente fondamentale, ed è considerata da molti una caratteristica
“naturale” della specie»;[7]
inoltre, «i gruppi si contendono reciprocamente il potere e cercano di limitare
le alternative e le scelte altrui, imponendo i propri interessi».[8] Le
culture, intese in buona sostanza come comunità umane regolate da codici
morali, sono resistenti.
Entra quindi in gioco il problema
dell’integrazione culturale in relazione a quello dell’identità nazionale degli stati europei: occorre dare ai nuovi
arrivati la possibilità di acquisire, nel tempo, la consapevolezza di sentirsi
parte di una identità nazionale europea e non lasciarli avvolti in comunitarismi culturali chiusi e autoprotettivi;
le istituzioni nazionali europee non devono assecondare l’inclinazione dei
migranti a non condividere il senso pubblico di appartenenza locale o, peggio
ancora, a creare dei duplicati delle identità di provenienza magari fuori dello
spazio e del tempo[9].
La capacità di uno straniero extra-europeo di voler dire a Londra “io sono inglese” o a Brescia “io sono
italiano” è il risultato faticoso di un processo di integrazione, non lo
spettro di un fastidioso multiculturalismo
didascalico, propagandistico, retorico e separatista. Se integrazione significa
qualcosa, vuol dire assimilazione: non solo giuridica, ma anche identificazione politica e sociale. È un
passo strutturalmente necessario per il futuro politico dell’Europa e della sua
identità. Le istituzioni non devono garantire la lingua di provenienza dei
popoli migranti: questo è un fatto privato, non pubblico, ed è un compito dei
nuclei familiari. Perciò, prima di
proteggere e incoraggiare la privatizzazione di fenomeni istituzionali come
l’istruzione, ad esempio attraverso l’apertura di scuole arabe o cinesi, gli
stati europei dovrebbero puntare sui diritti sociali dei non-europei,
preoccupandosi di dare risposta e priorità alle questioni pubbliche e non agli
affari privati. Agli stranieri non cittadini, oltre alle misure normative
concernenti l’immigrazione e le politiche connesse alla libera circolazione
delle persone[10],
le istituzioni non devono impedire la possibilità di conservare l’identità
linguistica dei paesi di origine, ma dovrebbero innanzitutto trasmettere il
messaggio istituzionale di una istruzione coerente e sintonica col sistema
statale pubblico, a partire dall’insegnamento della lingua ufficiale dello
stato in cui essi risiedono. Gli stranieri non europei che stanno in Europa non
possono disattendere l’obbligo di parlare la lingua nazionale del paese in cui
vivono. L’aspetto linguistico è qui parte non trascurabile di una questione
pubblica di priorità comunicativa e relazionale.
2. Le politiche pubbliche non possono più trascurare il fatto di aver davanti un processo migratorio
sempre crescente, che annuncia in maniera evidente un mutamento del panorama identitario europeo. Non sorprende che in alcuni paesi,
come nel Regno Unito o in Danimarca, vi siano già degli ampi dibattiti.[11] Il
primo ministro danese Anders Fogh
Rasmussen ha più volte espresso con una certa
chiarezza il suo punto di vista, che suona più o meno così: “siete benvenuti se
vi integrate e date il vostro contributo alla nostra società; non siete i
benvenuti se venite per sfruttare la situazione e ricevere gli aiuti di
assistenza”. L’affermazione, depurata da ideologismi del caso ed estrapolata
dal contesto di colui che l’ha pronunciata, contiene comunque un problema
piuttosto serio.
Si considerino ora due affermazioni
desunte dal discorso di Joseph Ratzinger,
papa Benedetto XVI, tenuto a Roma il 24 marzo 2007 davanti alla Commissione
degli episcopati della Comunità europea:
a) il tasso di natalità crescente
degli immigrati in Europa, di contro alla crisi demografica degli europei, preannuncia la fine della storia nel
senso di una filosofia della storia dell’Europa nell’Età moderna;
b) non è motivo di sorpresa che
l’Europa odierna, mentre ambisce a porsi come una comunità di valori, sembri sempre più spesso
contestare che vi siano valori universali
e assolutii
Si tratta di un’identità costituita da un insieme di valori universali, che il
cristianesimo ha contribuito a forgiare.
Riguardo alla prima affermazione,
si può essere concordi col fatto che la prefigurazione di una fine dell’Europa
nel senso moderno coincida con una minaccia concreta all’identità europea così
come viene intesa secondo il senso comune. In Italia, su 58 milioni e mezzo di
individui l’1,4% è costituito da musulmani, circa un milione; nel Regno Unito
ve ne sono circa il 2,8%, cioè il doppio su una popolazione pressoché eguale
all’Italia; in Germania il 3,6%; in Francia, su 62,3 milioni di abitanti vi
sarebbero 6 milioni di musulmani, pari al il 9,6%.
Non sono invece d’accordo riguardo
alla seconda affermazione: se si tratta di valori europei, non si tratta di
valori universali (nel senso di valori assoluti).
E se sono valori che conferiscono identità, perché dovrebbero per forza
coincidere con il cristianesimo? Altri valori, non religiosi ma laici e
moderni, sono valori europei altrettanto identificativi: quelli del
razionalismo e dell’illuminismo, del costituzionalismo dei diritti e delle
libertà fondamentali degli individui, dell’uso pubblico della ragione. «La
costituzione dello stato liberale può soddisfare il suo fabbisogno di
legittimazione in maniera autosufficiente, attingendo quindi a risorse
cognitive di un patrimonio argomentativo indipendente
da tradizioni religiose o metafisiche».[12]
Si considerino i seguenti fatti,
risalenti ai primi mesi del 2007.
Un demografo di origine tunisina,
presidente dell’associazione della comunità degli stranieri in Italia ha
dichiarato che in Italia, su 612 moschee (ma il numero è verosimilmente
cresciuto), 285 sono in mano a imam integralisti, in
parte salafiti. I salafiti
sono estremisti fondamentalisti che non dicono cose
belle degli occidentali, definendoli corrotti, prescrivendo ai loro “fedeli” un
rigorismo intransigente fondato su un’interpretazione del Corano a detta di
numerosi esperti molto discutibile. Parte dell’insegnamento salafita
comprende l’epurazione, dalla tradizione islamica, di ogni elemento estraneo
proveniente dalla modernità occidentale. Salafiti
sono molti islamisti accusati e condannati di
terrorismo internazionale, alcuni tra questi anche nella repubblica italiana.
Una giovane donna pakistana che
vive attualmente a Roma è stata sfigurata al volto con l’acido dal marito sette
anni fa a Karachi, semplicemente perché aveva chiesto il divorzio. È autrice di
un libro in cui afferma che in India, Bangladesh e
Pakistan la distruzione del volto della moglie tramite acido è una pratica
piuttosto diffusa, il cui obiettivo è, senza ombra di dubbio, l’azzeramento
delle possibilità della moglie punita di essere desiderabile agli occhi di
altri uomini.
Una donna italiana residente a
Torino, sposata con un marocchino, viene dal marito pugnalata e scaraventata
fuori della finestra del palazzo della propria abitazione, perché voleva
vestire da italiana nel proprio paese di nascita e di residenza. Il marito è
stato sottoposto due volte a perizia psichiatrica. In prima battuta, una
perizia lo giudica incapace di intendere e di volere e quindi inidoneo a subire
un processo penale. Una seconda indagine però lo valuta perfettamente sano e
quindi permette alla giustizia di processare l’integralista che voleva uccidere
la donna italiana che aveva sposato, la quale ora comprensibilmente chiede
l’annullamento del matrimonio.
La leader delle donne marocchine in
Italia ha ripetutamente denunciato episodi quotidiani di violenza da parte dei mariti
musulmani, nel silenzio indifferente delle istituzioni italiane. Riferisce di
un marito marocchino che, dopo aver rotto la mascella alla moglie non sconta
neppure un giorno di carcere perché il giudice ha riconosciuto che nel far ciò
ha seguito la sua cultura e le sue
tradizioni. Aggiunge ancora che le marocchine che vivono in Italia non
parlano italiano quasi per nulla, vivono all’interno delle loro comunità in uno
stato di soggezione e sottomissione, e
così avviene per molte donne di altre comunità straniere che vivono nelle città
italiane, soprattutto al nord.
È questo il multiculturalismo
in Europa? È questa l’integrazione tra italiani e migranti? È questa
l’applicazione dei buoni propositi etico-politici
contenuti nei programmi elettorali delle maggioranze dei governanti di turno?
Ovviamente no. Chi vive in Europa non deve imporre le
proprie regole, ma rispettare il diritto vigente. Questo è un principio
imprescindibile dello stato di diritto e quindi della morale giuridica
occidentale, e di certo costituisce il cuore del problema multiculturale
in Europa. D’altra parte, le leggi
vigenti sarebbero in grado di prevedere dispositivi adattabili a casi che
minacciano la sicurezza dei cittadini. E quindi? In quelle moschee italiane
dove si predica l’odio verso italiani e occidentali si potrebbe applicare
l’art. 3 del decreto 144/2005 e l’art. 13 della legge sull’immigrazione, che
attribuiscono al ministro dell’interno il potere di espulsione di individui che
attentano alla sicurezza del paese. E altre misure legislative molto recenti
sono state varate, tra mille difficoltà politiche ma in nome del principio di
legalità e della rispettabile idea della certezza del diritto. E allora? Si può
disattendere la legge in casi del genere? Si può essere tolleranti con quanti
hanno un’attitudine violenta verso cultura e tradizione del paese che li
ospita?
3. Quando non vogliamo accettare un
comportamento ritenuto dannoso per noi, dobbiamo (nel senso che abbiamo il dovere morale di) rifiutarlo, ma a
condizione che il nostro rifiuto sia accompagnato da una giustificazione. Questo è un tratto tipico della filosofia
normativa: lo spazio della giustificazione è quello dell’argomentazione delle
nostre buone ragioni. La prima delle buone ragioni è il principio del danno, come hanno suggerito Lord Patrick
Devlin o Joel Feinberg: la
verifica secondo cui alcune azioni costituiscono, di fatto, dei danni individuali e sociali.[13]
Credo abbia ragione Carlos Thiebaut
quando, ponendosi il problema dei limiti della tolleranza, afferma: «il fatto
che la tolleranza suggerisca di non considerare assolute le nostre nozioni
morali non comporta il dover accettare, senza riserve, qualsiasi azione umana,
anche dannosa».[14]
Il principio di tolleranza non dice
che occorre sempre accettare chiunque la pensi diversamente da me: questo è il
paradosso della tolleranza, ma negare ciò sconfina nell’indifferenza verso un
comportamento p o q. Non basta dire che siamo tolleranti
perché garantiamo il multiculturalismo, qualunque cosa esso comporti. Questo non
è un buon esercizio di tolleranza, ma un discutibile atteggiamento di
indifferenza: «qualsiasi virtù, norma o principio morale implica il rifiuto di
ogni tipo di danno e di qualsiasi comportamento che non può essere tollerato»;[15] pertanto,
«il limite della tolleranza è segnato dal rifiuto di ciò che rende impossibile
la convivenza stessa di diversi in uno spazio pubblico comune».[16] A
tale affermazione di Thiebaut posso aggiungere che se
nello spazio pubblico comune la parte che rende impossibile la convivenza è
quella che pretende di imporre regole estranee alla cultura di quello spazio,
il danno è ancora maggiore e alle richieste di sicurezza e di riparazione le
istituzioni hanno il dovere, legale e morale, di dare una risposta, senza
rimanere indifferenti.
«La socializzazione e
l’acquisizione delle pratiche e della mentalità di una cultura politica
liberale» sono virtù politiche essenziali nelle società democratiche europee.
Occorre muoversi verso il reciproco riconoscimento delle regole per un
comportamento tollerante. Anche Habermas, come Thiebaut, riprende il paradosso della tolleranza: «ogni
atto di tolleranza deve definire un ambito di contrassegni di ciò che viene
accettato, e quindi pone un limite alla stessa tolleranza». Per cui, solo una
concezione «di pari libertà per tutti e una precisazione dello spazio di
tolleranza che convinca egualmente tutti gli interessati può togliere alla
tolleranza l’aculeo dell’indifferenza».[17]
Oltre alla verifica del danno,
occorre anche la verifica di reciprocità,
perché i possibili interessati [betroffene], debbono tener conto delle prospettive di chi si
trovano di volta in volta di fronte, per una tolleranza reciproca.
Che succede se questa verifica non
soddisfa il test di reciprocità? Se la tolleranza non è osservata dagli
intolleranti, ad esempio in materia di libertà religiosa, questo implica una
lesione del principio del danno, appunto perché lede un diritto fondamentale
delle costituzioni liberali, cioè la libertà religiosa. E le istituzioni hanno
il dovere di intervenire contro i nemici
della costituzione.[18]
Habermas è molto chiaro su questo punto. Si
tratta solo di capire chi può e deve
intervenire contro i nemici della costituzione: solo gli organi dello stato
possono e in alcuni casi devono difendersi dai nemici della costituzione. La liberaldemocrazia è un elemento essenziale dell’identità
europea e serve a difendere tutti coloro che sono disposti a negoziare su
accordi fondati sulla tolleranza reciproca, ma essa non può e non deve
concedere nulla agli intransigenti, perché questi mirano a distruggerla.
La tolleranza non è quindi
indifferenza. Essa implica un giudizio
riflessivo e può essere considerata, da questo punto di vista, uno
strumento politico sulle possibilità della coesistenza civile intersoggettiva, non sulla preferenza di valori rispetto
ad altri. La tolleranza non è pertanto una virtù politica di civility,
un’attitudine alla cooperazione e al compromesso, semplicemente perché essa è
richiesta proprio quando le parti non vogliono modificare le proprie visioni
del mondo e le proprie concezioni del bene, e desiderano solo un accordo sulla
reciproca intenzione di non modificarle: questo è il presupposto del pluralismo culturale, sul quale anche John Rawls, in Liberalismo politico, ha molto
insistito. Posizioni che non ammettono il pluralismo culturale esorbitano
perciò da ogni trattamento di tolleranza, perché contengono un alto tasso di
distruttività sociale.
L’esempio della libertà religiosa
(come libertà costituzionale) mette alla prova l’efficienza della neutralità
pubblica dello stato liberale. La religione è un fatto privato, non deve essere
imposta nella sfera pubblica: tale affermazione è ad esempio alla base della
recente motivazione, in Francia, della decisione che stabilisce il divieto di portare
il velo imposto alle allieve musulmane. L’idea è che la promozione di una
cultura religiosa da parte dello stato sia lesiva della libertà, delle
maggioranze come delle minoranze. Con le parole di Ronald
Dworkin: «Non fa alcuna differenza che la maggioranza
possa desiderare una cultura religiosa. Il principio secondo cui ciascuno è
responsabile della propria vita viene disatteso sia consentendo a una
maggioranza di cittadini di imporre i propri valori a tutti tramite le leggi,
sia consentendo di fare la stessa cosa a una minoranza».[19]
Questo problema è connesso al fatto, né semplice né trascurabile, secondo il
quale spesso fattori religiosi per certe minoranze condizionano tutta la loro dimensione esistenziale,
compreso quella della sfera pubblica. Non posso qui trattare un connesso
problema rilevante, ma devo almeno farne cenno. La questione è la seguente:
spesso e non senza ragione ci si domanda se il problema centrale dei conflitti
di carattere religioso sia, almeno in buona parte, un sotto-problema di uno più
generale e molto più complicato. In tale ipotesi, sembrerebbe poco probabile
che la causa dei conflitti religiosi nelle società moderne fosse un interesse religioso, ovvero un interesse
alla prevalenza di un argomento
religioso su un altro. L’esito di questa ipotesi condurrebbe ad accreditare
l’idea che dietro ogni fondamentalismo non vi siano
tanto conflitti di interesse (ad esempio, l’interesse ad affermare la propria
religione), quanto conflitti identitari strategicamente gestiti. L’ipotesi è interessante,
ma sembra prestarsi ad almeno due obiezioni. La prima è semplice: non si vede
cosa possa essere un conflitto di identità, se non anche un conflitto di
interessi. C’è poi una seconda obiezione, più articolata. Le chiese hanno il
diritto di diffondere i loro principi religiosi, e anche il diritto di
tutelarli; è persino configurabile un diritto a favorirne la loro affermazione.
Ma non si può nascondere che le forme di tutela e le strategie di affermazione
siano in larga misura non opera di informazione, ma di attività politica. Le principali chiese hanno corredato le loro
tecniche di autotutela e affermazione di una
sostanziale legittimazione politica,
diventando dei soggetti politici anche giuridicamente riconosciuti. A
prescindere dalla questione etica se ciò sia giusto o meno, le chiese traggono tale legittimazione da una
pratica senza soluzione di continuità dai tempi della loro fondazione (nel caso
della chiesa cattolica, da almeno duemila anni). Detto questo, rimane il fatto
che le ragioni della discussione pubblica dovrebbero essere neutrali: ma in
certi casi non lo sono, non possono esserlo. Le verità imposte dalla fede
attraverso la politica non possono essere conciliabili con le esigenze
dell’eguale rispetto verso tutti, in quanto collidono con il principio di etica
normativa secondo cui l’idea della verità di fede imposta a tutti è un fatto
non desiderabile né accettabile dal liberalismo politico.
Questo è uno dei punti più delicati
del c.d. multiculturalismo. Ecco perché una vera
cittadinanza multiculturale dovrebbe avere per
presupposto l’integrazione, non l’indifferenza di individui e di istituzioni e
tra individui e istituzioni. Se si vogliono rivendicare diritti di tipo
culturale, questi non devono essere intesi come diritti collettivi (non devono
né possono essere imposti a tutti: perché appunto si tratta di diritti
rivendicati solo da alcuni che si riconoscono in una certa determinata cultura
e non in un’altra), ma devono essere fatti valere sulla base del presupposto
della possibilità di esercizio, come diritti soggettivi che garantiscono una
inclusione totale. Il multiculturalismo non deve
portare alla segmentazione, ma alla integrazione dei cittadini dello stato e al
reciproco riconoscimento delle loro aggregazioni subculturali
nel quadro di una cultura politica condivisa.[20]
Questa è la posizione che Habermas ha recentemente
ridiscusso con i filosofi politici italiani[21]. La
condivido in parte. A mio parere, il problema della teoria di Habermas, probabilmente per la sua impronta strutturale di
carattere discorsivo (discorso come condizione dell’inclusività),
è che sembra preoccuparsi soprattutto della possibilità delle identità
culturali da parte di coloro che possiedono già
il requisito della cittadinanza, mentre, come si è visto, in Italia come in
Europa i problemi maggiori provengono da individui che non sono cittadini dello stato in cui risiedono come stranieri
interni. La cultura politica liberale mira alla simmetria, non all’asimmetria
dei rapporti di reciprocità: ritengo perciò che occorra lavorare soprattutto
sulla promozione di una neutralità istituzionale non formale, ma capace di
garantire sostanzialmente le compossibilità dei
diritti culturali[22].
Nessuna cultura protetta dogmaticamente, sostiene a ragione Habermas,
potrà riprodursi. «Per la sopravvivenza dei gruppi culturali è decisiva la
garanzia dello spazio interno che è indispensabile per appropriarsi di una
tradizione in condizioni che ne ammettono il dissenso».[23]
Nessun multiculturalismo
senza integrazione sarà mai giuridicamente efficace, perché genererà sempre una
sovrapposizione e una segmentazione delle fonti del diritto. Non è possibile,
in uno stato liberale, avere uno “stato nello stato”, un conflitto tra
individui che a un microlivello vengono considerati
giuridicamente quali membri di una tribù e a livello più esteso destinatari
delle norme dello stato di cui sono cittadini (l’esempio degli indiani
d’America). Ciò produce contraddizioni indecidibili:
«le conseguenze contraddittorie risultanti dalla tolleranza giuridica
moralmente fondata di strutture estranee rimangono quindi esterne rispetto allo
stesso stato egualitario».[24]
A questo punto dovrebbe essere
chiaro che il multiculturalismo come coesistenza non
regolata di culture disorganicamente accostate
non può essere una soluzione soddisfacente e mirante all’aggregazione. Il
pluralismo culturale appare pertanto la sola strada che le democrazie europee
possono praticare, se vogliono essere in grado di fornire soluzioni normative
compatibili, in grado di far interagire le culture locali con quelle dei
migranti, attraverso la promozione di modelli di giustizia orientati
all’inclusione, ma resistenti alla degradabilità dei principi del liberalismo
politico. Nella pratica della tolleranza, il liberalismo politico esige qualcosa
che va al di là (qualcosa di più) della semplice e negativa tolleranza come
valore: come suggerisce Bernard Williams, gli
atteggiamenti che occorrono includono anche virtù
positive come «il desiderio di cooperare e di comprendersi pacificamente».[25]
Mi sembra che questa concezione di
liberalismo politico permetta un approccio alla tolleranza più promettente nei
confronti di puzzle culturali, primi fra tutti quelli di tipo religioso.
Tuttavia, mi sembra che in Europa rimangano intatti – e per certi versi elusi – i problemi sottesi nel
significato non spaziale, ma concettuale (filosofico) di confine tra gli individui appartenenti a culture o semplicemente a
concezioni del bene differenti o persino incommensurabili. Spesso ci si
dimentica, forse con finta ingenuità, che i confini sono disegnati non solo (e
non tanto) dagli spazi, ma anche (e soprattutto) dagli individui. I gruppi di
esseri umani in movimento – i cosiddetti “migranti” – possono essere, nella
costante scia della loro traiettoria più che nella transitoria spazialità del
loro situarsi, il confine che disegnano rispetto ad altri individui. È questo
il vero problema delle società occidentali: i portatori delle differenze
culturali sono anche portatori di un confine, marcatori di un’altra appartenenza. Ignorare questo
fatto significa assecondare un progresso sempre più rapido e irreversibile
verso la coesistenza, nel medesimo spazio e nel medesimo “confine” politico, di
mondi separati e sempre meno comunicanti. All’interno di questo spazio, il
rischio del conflitto diventa in tal modo sempre più elevato. In questo spazio,
i reali confini sono gli stessi individui, marcatori di culture diverse che
vogliono resistere le une rispetto alle altre, nell’attesa – inevitabile – di
scontrarsi le une contro le altre.
4. Infine, ritengo che la
differenza tra norme sociali non sia riconducibile né a un ordine morale né a
un singolo ordine culturale. Per questo, la risposta ai conflitti culturali non
può essere né l’illusione della coesione multiculturale
né la perfida favoletta della solidarietà
paternalistica. I conflitti culturali esistono e sono destinati a diventare
sempre più violenti, per l’aumento, ormai facilmente prevedibile perché dovuto
a fenomeni migratori sempre più disperati e sempre meno controllati, del tasso
di promiscuità culturale delle società occidentali, oggi soprattutto di quelle
europee. Quasi un secolo fa, antropologi post-evoluzionisti come Robert Lowie indagavano con
felici risultati il significato, socialmente importantissimo, del concetto di avoidance, l’ “evitazione” presso le società primitive: restrizioni
volontarie operate all’interno delle società nei confronti di individui
ritenuti diversi, non necessariamente perché malvagi o malati, ma semplicemente
diversi e quindi destinatari di un comportamento evitativo.[26]
Pensare che ciò che è valido per le società primitive sia estraneo alla società
in cui viviamo sarebbe un altro errore ingenuo, forse imperdonabile. Siamo
sicuri che le tecniche dei primitivi siano così strutturalmente diverse da
quelle delle società in cui viviamo? Se dovessimo scoprire che le regole
sociali e i meccanismi normativi delle tribù primitive sono molto meno distanti
dai nostri di quanto pensiamo, non dovremmo meravigliarci più di tanto. Nelle
società più tecnologicamente avanzate di oggi, mentre freneticamente parliamo
di massimi sistemi e ottimizzazione di costi e benefici, dovremmo fermarci un
attimo e riflettere su un punto: in fondo, non facciamo altro che evitarci. La
tecnica dell’avoidance
è una via molto praticata tra le culture che abitano uno stesso territorio: tra
culture interne e culture esterne, e persino tra più culture esterne di
differente provenienza. Questo non è necessariamente un male, anzi. Come ho già
detto, potrebbe forse essere una soluzione, se fosse il frutto di un ordine
spontaneo. Sfortunatamente, non essendo il frutto di un ordine sociale
spontaneo ma di una tecnica intenzionale reciproca e molto precisa, ciò che sta
oltre questo passo non è un desiderato equilibrio stabile, ma lo scenario
violento di una lotta per la prevalenza. Al conflitto si arriva quando alcune
norme culturali pretendono di avere la meglio sulle norme giuridiche,
pretendono cioè di possedere la generalità delle norme giuridiche sostituendosi
ad esse.
Inoltre, non bisogna sottovalutare
un elemento chiave nella difficile relazione tra culture diverse in medesime
società: la paura. È un elemento
comune a tutti: poveri e ricchi, credenti e scettici, tutti possono avere paura. La differenza è metodologica: i deboli
cercano di fuggirla, i forti di addomesticarla. Questo vale anche per le
culture: la paura è alla base del conflitto con l’altro, ma anche alla base
dell’evitazione dell’altro.[27] In
un certo radicale senso, ci sarebbe da augurarsi che le culture restassero
sempre separate da un consolante margine di fredda ma incruenta indifferenza.
Ma in un mondo sempre più contaminato e confuso tale illusione suona male, e
favorire questa illusione è un’esemplare esibizione di ingenuità, se non di
mala fede. Tutto sommato, un corpo è un confine molto più netto di una linea.
[1] Sui diritti, l’art. 177 Tce (già art.
130U, aggiunto dal Trattato sull’Unione europea), paragrafo 2: «La politica
della Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di
sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché al
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»; paragrafo 3: «La
Comunità e gli stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi
riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni
internazionali competenti»; sulla cittadinanza, l’art. 17 (già art. 8, aggiunto
dal Trattato sull’Unione europea), paragrafo 1 (così sostituito dal Trattato di
Amsterdam): «È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell'Unione
chiunque abbia la cittadinanza di uno stato membro. La cittadinanza dell’Unione
costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima»; paragrafo 2: «I cittadini dell'Unione godono
dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato».
[2] Art. 15 Tce (già art.
7C, aggiunto dall’Atto Unico europeo): «Nella formulazione delle proprie
proposte intese a realizzare gli obiettivi dell’art. 14, la Commissione tiene
conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, nel corso del
periodo di instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano
differenze di sviluppo e può proporre le disposizioni appropriate. Se queste disposizioni assumono la
forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno
perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune».
[3] Art. 3 Tce (articolo
sostituito dal Trattato sull’Unione europea), paragrafo 2 (aggiunto dal
Trattato di Amsterdam): «L’azione della Comunità a norma del presente articolo
mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e
donne».
[4] Art. 136 Tce (già art.
117, così sostituito dal Trattato di Amsterdam): «La Comunità e gli stati
membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti
nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno
come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel
progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo
delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e
duraturo e la lotta contro l'emarginazione».
[5] Art. 13 Tce (già art.
6A, aggiunto dal Trattato di Amsterdam), paragrafo 1: «Fatte salve le altre
disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso
conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta
della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i
provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la
razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli
handicap, l'età o le tendenze sessuali»; e, in tema di aiuti concessi dagli
stati, l’art. 87 Tce
(già art. 92), paragrafo 1: «Salvo deroghe contemplate dal presente trattato,
sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli
scambi tra stati membri, gli aiuti concessi dagli stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»; paragrafo 2: «Sono
compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai
singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni
determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai
danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c)
gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica
Federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura
in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale
divisione (lettera c aggiunta dal Trattato sull’Unione europea)»; paragrafo 3:
«Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati
a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente
basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti
destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune
interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di
uno stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune
attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni
degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a
promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria
all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione
del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione».
[6] Il Trattato istitutivo della CE
adottato a Roma il 25.3.1957, entrato in vigore il 1.1.1958, è aggiornato con
tutte le modifiche introdotte: a) dall’Atto
unico Europeo, Lussemburgo 17.2.1986 entrato in vigore il 1.7.1987; b) dal Trattato sull’Unione Europea, Maastricht
7.2.1992 entrato in vigore 1.11.1993; c) dal Trattato di adesione dell’Austria, della Finlandia, della Norvegia e
della Svezia, Corfù 24.6.1994 entrato in vigore
il 1.1.1995 (mancata ratifica da parte della Norvegia); d) dal Trattato di Amsterdam, 2.10.1997 entrato
in vigore 1.5.1999; e) dal Trattato di
Nizza, 26.2.2001 entrato in vigore il 1.2.2003; f) dal Trattato di
adesione, Atene 16.4.2003 entrato in vigore il 1.5.2004; g) dal Trattato di adesione della Bulgaria e della
Romania, Bruxelles 25.4.2005 entrato in vigore il 1.1.2007.
Ecco
il testo dell’art. 151 (già art. 128, così sostituito dal Trattato sull’Unione
europea di Maastricht):
«1. La Comunità contribuisce al
pieno sviluppo delle culture degli stati membri nel rispetto delle loro
diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio
culturale comune.
2. L'azione della Comunità è intesa
ad incoraggiare la cooperazione tra stati membri e, se necessario, ad
appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia
dei popoli europei, conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di
importanza europea, scambi culturali non commerciali, creazione artistica e
letteraria, compreso il settore audiovisivo.
3. La Comunità e gli stati membri
favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il
Consiglio d'Europa.
4. La Comunità tiene conto degli
aspetti culturali nell’azione che svolge a norma di altre disposizioni del
presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la
diversità delle sue culture.
5. Per contribuire alla
realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio
adotta: deliberando in conformità della procedura di cui all'art. 251 e previa
consultazione del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante
tutta la procedura di cui all’art. 251, deliberando all'unanimità su proposta
della Commissione, raccomandazioni».
[7] R.R. Wilk,
Economie e culture. Introduzione
all’antropologia economica [1996], trad. it. di
C. Villa, Bruno Mondadori, Milano 2007, p. 113.
[8] Ivi,
p. 115.
[9] Sul punto, F.
Sciacca, Identità
e culture in Europa, in F. Sciacca
(a c. di), Struttura e senso dei diritti.
L’Europa tra identità e giustizia politica, Bruno Mondadori, Milano
2008, pp. 293 ss.
[10] Art. 61 Tce (già art.
73I, aggiunto dal Trattato di Amsterdam.): «Allo scopo di istituire
progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio
adotta: a) entro un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore
del trattato di Amsterdam, misure volte ad assicurare la libera circolazione
delle persone a norma dell’art. 14, insieme a misure di accompagnamento
direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e
immigrazione, a norma dell'art. 62, paragrafi 2 e 3 e dell’art. 63, paragrafo
1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), nonché misure per prevenire e
combattere la criminalità a norma dell'art. 31, lettera e), del trattato
sull’Unione europea, b) altre misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione
e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi, a norma
dell'art. 63, c) misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia
civile, come previsto all'art. 65, d) misure appropriate per incoraggiare e
rafforzare la cooperazione amministrativa, come previsto all’art. 66, e) misure
nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale volte
ad assicurare alle persone un elevato livello di sicurezza mediante la
prevenzione e la lotta contro la criminalità all'interno dell'Unione, in
conformità alle disposizioni del trattato sull'Unione europea»; art. 63 Tce (già art.
73K, aggiunto dal Trattato di Amsterdam.): «Il Consiglio, deliberando secondo
la procedura di cui all’art. 67, entro un periodo di cinque anni dall'entrata
in vigore del trattato di Amsterdam adotta: 1) misure in materia di asilo, a
norma della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31
gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati
pertinenti, nei seguenti settori: a) criteri e meccanismi per determinare quale
stato membro è competente per l'esame della domanda di asilo presentata da un
cittadino di un paese terzo in uno degli stati membri; b) norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri; c) norme minime
relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di paesi
terzi; d) norme minime sulle procedure applicabili negli stati membri per la concessione
o la revoca dello status di rifugiato; 2) misure applicabili ai rifugiati ed
agli sfollati nei seguenti settori: a) norme minime per assicurare protezione
temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di
origine e per le persone che altrimenti necessitano di protezione
internazionale; b) promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli stati
membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze
dell’accoglienza degli stessi; 3) misure in materia di politica
dell’immigrazione nei seguenti settori: a) condizioni di ingresso e soggiorno e
norme sulle procedure per il rilascio da parte degli stati membri di visti a
lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di
ricongiungimento familiare; b) immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il
rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare; 4) misure che definiscono con
quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano
legalmente in uno stato membro possono soggiornare in altri stati membri. Le
misure adottate dal Consiglio a norma dei punti 3 e 4 non ostano a che uno
stato membro mantenga o introduca, nei settori in questione, disposizioni
nazionali compatibili con il presente trattato e con gli accordi
internazionali. Alle misure da adottare a norma del punto 2, lettera b), del
punto 3, lettera a), e del punto 4 non si applica il suddetto periodo di cinque
anni».
[11] Cfr. M. Phillips, Londonistan, Gibson Square, London 2006; K. Jespersen–R. Pittelkow, Islamister og Naivister, People’s Press, København 2006.
[12] J. Habermas,
Tra scienza e fede [2006], trad. it. di M. Carpitella, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 8.
[13] J. Feinberg, Social
Philosophy, Englewood Cliffs, New York 1973, pp. 25-26; P. Devlin, The Enforcement of Morals, Oxford
University Press, Oxford 1965. Per un’analisi più approfondita, F.
Sciacca, Liberalismo
e teoria morale del diritto, in “Materiali per una storia della cultura
giuridica”, 24:2 (1994), p. 537-545, e A. Linklater, The Harm Principle and Global Ethics, in “Global Society”,
20:3 (2006), pp. 329-343.
[14] C. Thiebaut,
La tolleranza [1999], trad. it. di E. Morelli, Meltemi, Roma
2006, p. 71.
[15] Ivi, p. 72.
[16] Ibid.
[17] J. Habermas, Tra
scienza e fede, cit., pp. 152-153.
[18] Ivi,
p. 154. Corsivo mio.
[19] R. Dworkin,
La democrazia possibile. Principi per un
nuovo dibattito politico [2006], trad. it. di L. Cornalba, Feltrinelli,
Milano 2007, p. 86. E ancora, ibid.: «Dunque il
giudizio dei governanti che lo stato debba esprimere dei valori religiosi al
fine di promuovere una cultura di religione è basato su valori personali ed è
lesivo della libertà quanto lo sarebbe una giustificazione di tipo
paternalistico».
Andando oltre il discorso di Dworkin, il problema non è se la religione sia amica
dell’intelligenza, sia amica della ragione, o se – in altre parole – sia una
cura che fa bene a chi la pratica. Tutto ciò non ha niente a che vedere con il
punto di vista dell’uso pubblico dell’intelligenza o della ragione. Ognuno
resta libero di coltivare come meglio crede le strategie per migliorare l’uso
della propria intelligenza o della propria ragione, o persino di credere che vi sia una terapia di successo dietro una
credenza religiosa. Il punto è che nella prospettiva del liberalismo politico è
altamente desiderabile che tutto ciò, proprio per esser garantito, resti un
fatto privato.
[20] J. Habermas, Tra
scienza e fede, cit p. 170.
[21] J. Habermas,
La rinascita della religione: una sfida
per l’autocomprensione laica della modernità?,
trad. it. di A. Ferrara, relazione al III Congresso
nazionale della Società italiana di filosofia politica sul tema “Religione e
politica nella società post-secolare”, Roma 13-15 settembre 2007, manoscritto.
[22] Sul punto, F.
Sciacca, Solidarietà
non asimmetrica, in M. Maugeri-R. Palidda (a c. di), Tra
diritto e società. Studi in memoria di Paolo Berretta, Giuffrè,
Milano 2008, pp. 339 ss.
[23] J. Habermas,
Tra scienza e fede, cit., p. 206.
[24] Ibid.
[25] B. Williams, Tolleranza, una questione politica o una questione morale? [1996],
in Id., In
principio era l’azione. Realismo e moralismo nella teoria politica [2005],
trad. it. di C. Del Bò,
pref. di S. Veca, a c. di G. Hawthorn,
Feltrinelli, Milano 2007, pp. 156-169, sp. p. 168.
[26]
R.H. Lowie, Primitive
Society [1920], Routledge, London 1960 (rist.).
[27] Esula dall’argomento del mio
lavoro, ma merita di essere almeno segnalato, il problema del rapporto tra paura e ordine. Per una solida tradizione filosofica, la paura crea un
bisogno di sicurezza e favorisce, politicamente, la creazione di un ordine. La pianificazione di una città tenta di
generare senso di sicurezza e controllare la paura (razionalizzare la paura,
cioè smascherarne l’opacità definendo o creando il suo oggetto e quindi
controllandolo). Rimangono in piedi alcune principali questioni, la cui
trattazione sarebbe troppo lunga rispetto al mio argomento, che mi limito solo
a riportare: di cosa si ha paura e quale sia l’origine della paura; se si
tratti di una paura definita, con un oggetto chiaro, o se sia piuttosto una
paura opaca; quale sia la funzione geometrica della città, se la città, prima
di conoscere l’esterno, sia un tutto
interno non dicotomico, ovvero se possa anche non esserci l’esterno, in una
città che non riconosce altre città.
Questo lavoro riproduce, parzialmente e con qualche modifica, il mio saggio Multiculturalismo. Una questione difficile, in N. Parisi-M. Marletta, Multiculturalismo e Unione europea, Giappichelli, Torino 2008, pp. 19-34. Ringrazio l’editore Giappichelli per averne autorizzato la pubblicazione nel presente sito.
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