ARTICOLI E SAGGI 02/05/2006 Antonino Scalone - Carl Schmitt e il nazismo. Sviluppi recenti della recezione schmittiana in Francia Carl Schmitt, il nazista

Carl Schmitt ha conosciuto in Francia, almeno negli ultimi vent’anni, una fortuna crescente e trasversale, non limitata cioè a studiosi che si riconoscevano direttamente come suoi allievi e continuatori (ad esempio Julien Freund) o in qualche modo ‘consonanti’ con lui dal punto di vista politico. Si sono moltiplicate così le traduzioni delle opere maggiori del giurista tedesco e i contributi interpretativi anche da parte di intellettuali di formazione diversa e di orientamento politico del tutto opposto[1], attratti dalla forza fascinatrice di una scrittura ricca e pluristratificata (e in questo non priva talora di ambiguità) e di un pensiero capace di muoversi con efficacia fra molteplici ambiti di pensiero: diritto, teologia, filosofia, scienza politica, letteratura[2]. Sono stati così posti in secondo piano, di fronte alla forza ermeneutica di un’avventura di pensiero per molti versi ‘eccezionale’, sia le pesanti compromissioni di Schmitt col regime nazista – almeno nel periodo che va dal 1933 al 1943 - sia il contenuto di molti scritti di questo periodo, caratterizzati dal tentativo esplicito di fornire un sostegno scientifico-giuridico alla politica interna ed estera del nuovo regime. Si è stati favoriti in ciò dall’abile opera di reinterpretazione del proprio pensiero da parte del giurista tedesco il quale, pur senza negare mai il proprio passato o abiurare esplicitamente quanto sostenuto, nel secondo dopoguerra ha tuttavia sfumato il proprio ruolo in epoca nazista presentandolo come quello del custode del diritto in un’epoca di crisi o proponendo esplicitamente l’identificazione di se stesso col personaggio melvilliano di Benito Cereno. E’ d’altronde nel senso di una presa di distanze a futura memoria da un regime dal destino ormai segnato, che vanno probabilmente interpretate due conferenze tenute da Schmitt nel 1943 e nel 1944 e pubblicate nel 1945 col titolo complessivo La condizione della scienza politica europea[3]. E nel senso di un’abile reiterpretazione del proprio pensiero vanno letti innanzitutto i verbali degli interrogatori resi agli americani durante il suo breve periodo di detenzione dopo la fine del conflitto e quel testo – a un tempo illuminante e reticente - che è Ex captivitate salus, anch’esso composto, come suggerisce il titolo, durante la detenzione[4].

In Francia si è assistito di recente a un prepotente e polemico ritorno di attenzione su questo ingombrante passato. Si è in questo modo posta la questione se la compromissione nazista di Schmitt non sia irriducibile ad una semplice parentesi e se essa non comporti invece la radicale reinterpretazione e l’altrettanto radicale ridimensionamento di un pensiero finora sostanzialmente sopravvalutato. In questa direzione si segnala fra gli altri un recente numero della rivista “Cités”, ove, accompagnati da una polemica introduzione di Yves Charles Zarka intitolata significativamente Carl Schmitt, le nazi, vengono presentati in traduzione francese due fra i suoi scritti politicamente più schierati in favore del regime hitleriano .

Nel suo breve contributo, Zarka nega che l’adesione di Schmitt al nazismo sia stata qualcosa di episodico[5]: egli ricorda come la sua iscrizione al partito risalga al primo maggio 1933 e come poco dopo Goering lo nomini membro del Consiglio di Stato prussiano. Nell’ottobre del medesimo anno, Schmitt assume la cattedra di diritto pubblico presso l’Università di Berlino, ove insegnerà fino al 1945, e nel 1934 diventa direttore della “Deutsche Juristen-Zeitung”, nella quale appariranno appunto i due articoli in questione. Generalmente viene ricordato a discolpa di Schmitt l’attacco che nel 1936 gli rivolge la rivista delle SS “Das Schwarze Korps”, la quale individua nel suo pensiero, nonostante la recente ortodossia, elementi non autenticamente nazionalsocialisti. Dopo tale attacco – come ha avuto modo di ricordare lo stesso giurista – egli si limitò ad operare in ambito accademico. Ma ciò non significa in alcun modo - a giudizio di Zarka - una diminuzione della “sua attività in favore della politica del III Reich”[6]. Tra l’altro, Zarka ricorda che ancora “nel 1942 egli terrà una conferenza a Parigi, all’Istituto tedesco, che termina con un elogio sostenuto della politica del «nuovo Reich». Mai Schmitt rinnegherà la sua partecipazione al regime nazista”[7]. Ma sarebbero in particolare i due testi presentati in traduzione francese a permettere di “decrittare” le vere intenzioni e le autentiche propensioni ideologiche di Schmitt, giacché in essi viene tratteggiata “la figura concreta e personalizzata della concezione dello Stato così come Schmitt la sviluppa dopo il 1920”, vale a dire il Führer, e si palesa quel radicale antisemitismo che interpreta “l’ebreo come figura privilegiata del nemico dello Stato sostanziale che coniuga il diritto, la morale e la giustizia”[8]. La conclusione è radicale: “Questi testi di Schmitt mostrano a quale punto il periodo nazista di Schmitt non sia né marginale, né separato dall’insieme della sua produzione teorica. Esso governa gran parte dei suoi scritti del periodo postnazista. L’idea di uno Schmitt grande giurista e grande pensatore politico del XX secolo, di cui i testi nazisti sarebbero da considerare come concernenti un periodo molto limitato dell’opera, è semplicemente una leggenda inventata dai filoschmittiani”[9].

La lettura dei due saggi, in effetti, non può non suscitare grande turbamento. Il primo, che apparve sulla “Deutsche Juristen-Zeitung” del 1 agosto 1934, e che verrà ripubblicato nel 1940 nella silloge Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar, Genf, Versailles (il cui titolo lascia ben vedere in che modo, a quel tempo, Schmitt interpretasse il suo ruolo di giurista e di intellettuale), non è niente di meno che una giustificazione giuridica della notte dei lunghi coltelli. Schmitt, infatti, afferma che la funzione del Führer è quella di proteggere il diritto intervenendo in una situazione d’emergenza in virtù “dell’autorità giudiziaria suprema”[10]. Dunque, a suo giudizio, l’azione compiuta da Hitler ha una valenza giurisdizionale. Non si tratta “dell’azione di un dittatore repubblicano che compie dei fatti all’interno di uno spazio privo di diritto”[11]; al contrario, egli, intervenendo in una situazione eccezionale ha svolto – in qualità di giudice supremo - una funzione di protezione e realizzazione del diritto. La sua qualità di giudice, scrive Schmitt, “deriva dalla medesima fonte di diritto di quella da cui deriva l’insieme del diritto di ogni popolo”[12]. Tale diritto non ha nulla di formale, ma attiene direttamente alla dimensione esistenziale: “Tutto il diritto trova la sua origine nel diritto di un popolo alla vita. Tutte le leggi statali, tutte le sentenze pronunciate da un giudice non contengono altro diritto che quello che questa fonte fa affluire verso di esse”[13]. In base a questo principio si giustifica l’azione di Hitler: essa mostra la raggiunta capacità del nuovo Stato tedesco (a fronte invece dell’irresolutezza e della paralisi compromissoria tipiche – a giudizio di Schmitt- del periodo weimariano) di “distinguere l’amico dal nemico”[14].

Il secondo saggio, pubblicato sulla “Deutsche Juristen-Zeitung” del 15 ottobre 1936, riproduce il discorso di chiusura del “Congresso dei professori universitari della Federazione nazionalsocialista dei difensori del diritto”, tenutosi il 3 e il 4 ottobre 1936 e dedicato al tema: ”Ebraismo nella scienza del diritto”. Schmitt riprende la denuncia avanzata in altri interventi circa la pervasività del punto di vista ebraico nella scienza tedesca del diritto e avanza una serie di proposte pratiche di “purificazione”. Egli propone dunque di radunare tutti gli scritti di autori ebrei in un’apposita sezione intitolata “Judaïca”, nonché un sistema di citazione degli autori ebrei che ne consenta l’immediata riconoscibilità attraverso l’indicazione esplicita dell’origine razziale (ad esempio: “l’ebreo Kelsen”) o l’uso del cognome per esteso (ad esempio: “Stahl-Jolson” in luogo del solo Stahl). Nel prosieguo del saggio Schmitt denuncia il carattere a suo dire parassitario del rapporto intrattenuto dall’intellettualità ebraica con la cultura tedesca, descrive la lotta contro lo spirito ebraico nei termini di un impegno duro e di lunga durata e termina con una lunga citazione dal Mein Kampf.

Nel recente volume Un dettaglio nazi nel pensiero di Carl Schmitt[15], Zarka articola ulteriormente la sua critica nei confronti di Schmitt, anche qui attraverso la pubblicazione e il commento di due saggi schmittiani particolarmente sbilanciati in favore del regime hitleriano.

Nel primo, intitolato La costituzione della libertà e pubblicato nella “Deutsche Juristen-Zeitung” del 19 ottobre 1935, Schmitt prende posizione a favore delle cosiddette leggi di Norimberga che, come scrive Zarka, “rappresentarono l’introduzione nella legislazione tedesca dell’ideologia razzista e discriminatoria di Hitler e del partito nazionalsocialista”[16]. In tali leggi Schmitt vede l’affermazione della “prima costituzione tedesca della libertà”. Si tratta di una libertà di tipo sostanziale, connotata in senso razziale, radicalmente contrapposta alle “libertà” liberali e borghesi del secolo XIX, capaci non già di unire, ma di dividere il popolo tedesco sia sul piano confessionale che su quello di classe[17]. Va da sé che da una tale unità völkisch gli ebrei risultino del tutto esclusi. Anzi, Schmitt prevede che qualora non fosse possibile una “soluzione legale” della questione ebraica, qualora cioè “l’attuale regolamentazione della situazione degli ebrei non portasse i suoi frutti”, tale soluzione “potrebbe essere affidata al partito”. Esso in questo modo si costituirebbe come autentico organo costituzionale, vale a dire come “custode della santità völkisch” e “guardiano della costituzione”[18].

Il secondo saggio, più articolato e tecnico, intitolato La legislazione nazionalsocialista e la riserva dell’ordre public nel diritto internazionale privato, tratta il tema assai complesso dei rapporti e dei possibili conflitti fra norme di diritto privato di differenti paesi, soprattutto con riferimento ai cittadini di uno Stato che vivono nel territorio di un altro Stato. Ora, l’istituto della “riserva dell’ordine pubblico” permette ad uno Stato, come scrive Zarka, “di far prevalere la sua legislazione interna su una legislazione straniera, anche per i cittadini di uno Stato straniero che vivano nel suo territorio”[19]. Schmitt prende posizione contro un uso eccessivo di questa riserva perché la considera pericolosa per la tenuta complessiva del sistema del diritto pubblico internazionale. Il suo fine è quello di mostrare l’accettabilità, per così dire, della legislazione razziale nazionalsocialista e quindi di disinnescare il pericolo che, contro quest’ultima, gli altri Stati europei facciano ricorso troppo spesso a quell’istituto. In questa direzione, Schmitt sottolinea il fatto che il diritto nazionalsocialista “non è universale, né internazionale, né imperialista, né aggressivo”, a differenza di quello bolscevico[20]. Di conseguenza, egli invoca a favore del diritto nazionalsocialista e segnatamente della legislazione razziale “il principio della presa in conto e del rispetto reciproco della particolarità dei popoli”, inteso come il “solo fondamento possibile di qualsiasi diritto internazionale pensabile, e anche di qualsiasi diritto internazionale privato”[21]. E nella stessa direzione egli sottolinea il carattere comune a tutti gli ordinamenti giuridici europei (escluso, va da sé, quello bolscevico) di molti istituti giuridici. Nei loro confronti – e dunque nei confronti dell’intero diritto internazionale privato - il diritto nazionalsocialista svolge una funzione di conservazione e di restaurazione: “La legislazione nazionalsocialista non cerca, alla maniera della legislazione bolscevica, di sopprimere o distruggere, in virtù di una qualunque ideologia giusta o falsa, le disposizioni europee tradizionali: matrimonio, famiglia, proprietà, e eredità. Essa non cerca di superarle storicamente, ma al contrario, cerca di ristabilirle e di proteggerle dal declino e dalla degenerazione. Gli ordini esistenziali che sono comuni a tutti i popoli europei, le istituzioni come il matrimonio, la famiglia e il focolare, devono ritornare ad essere puri, sani e autentici”[22].

Non si può non consentire con Zarka quando sottolinea il carattere intollerabilmente antisemita di tutti questi saggi[23], così come la profondità della compromissione schmittiana nei confronti del regime nazionalsocialista. Egli tuttavia nel suo volumetto procede oltre, mirando a dimostrare sia che gli scritti del periodo nazista costituiscono lo sviluppo necessario di quanto sostenuto in epoca weimariana[24], sia che sussiste una sostanziale omogeneità fra le tesi, soprattutto di diritto internazionale, elaborate fra il ‘33 e il ’45 e la produzione del secondo dopoguerra, culminante in Der Nomos der Erde. Egli ritiene in particolare che nel pensiero di Schmitt “operi implicitamente” una distinzione concettuale che va oltre quella, esplicita, fra inimicus e hostis avanzata in Das Begriff des Politischen e che può essere indicata come “opposizione fra nemico relazionale e nemico sostanziale”[25]. Tale nozione, soltanto accennata nel saggio sul politico, verrebbe pienamente articolata negli scritti del periodo nazista[26]. Il nemico sostanziale, quello che non va semplicemente combattuto, ma distrutto, sarebbe appunto per Schmitt, nell’interpretazione di Zarka, l’ebreo. Per Schmitt infatti – scrive Zarka – l’ebreo “non è un nemico come tutti gli altri, è quello contro cui si giocano uno scontro secolare e una decisiva battaglia, quella dell’avvenire della civilizzazione. Si ritrova in Schmitt l’antisemitismo apocalittico di Hitler”[27].

Ora, senza minimizzare in alcun modo gli aspetti del pensiero di Schmitt giustamente posti in luce da Zarka, è lecito affermare che essi rivelino appieno l’intentio più autentica del giurista di Plettenberg? Si può dire che l’adesione al nazismo sia l’esito in qualche modo necessario del processo di pensiero posto in essere nel corso del decennio precedente[28]? Il fatto che nel secondo dopoguerra Schmitt utilizzi (peraltro riarticolandole e, per alcuni versi, mutandole di segno) alcune acquisizioni del periodo 1933-1945, in che misura svaluta dal punto di vista scientifico la produzione successiva al secondo conflitto mondiale? E, infine, lo stesso antisemitismo schmittiano è riconducibile puramente e semplicemente a quello proprio del regime nazionalsocialista?

2. Un valido aiuto per rispondere, almeno parzialmente, ad alcuni di questi quesiti ci viene dagli interventi contenuti nell’ultimo numero della rivista “Débat”, la cui parte monografica è appunto dedicata al problema del nazismo schmittiano.

Nel primo contributo l’autrice, Catherine Colliot-Thélène, nota innanzitutto come il dibattito sulle compromissioni politiche di Schmitt sia rispetto alla Germania e all’Italia una sorta di “ripetizione tardiva”[29], almeno quanto lo è stata la recezione francese del giurista di Plettenberg. La sua tesi è che naturalmente quest’aspetto dell’attività di Schmitt non debba essere in nessun modo sottovalutato, ma che comunque, soprattutto per un approccio filosofico[30], l’opera schmittiana presenti grandi motivi d’interesse. D’altronde, “chiunque si rifiuti di vedere in Schmitt qualcos’altro che un ideologo, s’interdice in particolare l’accesso a una gran parte della teoria giuridica tedesca dopo il 1945”. E questo proprio perché “in essa Carl Schmitt è restato continuamente un problema, anche per i suoi critici, vale a dire un autore che non si poteva ignorare, nella misura in cui le sue tesi principali s’inseriscono nella storia del pensiero giuridico e politico tedesco”[31]. Ma al di là del caso tedesco, a giudizio di Colliot-Thélène non si può fare a meno di Schmitt, giacché, più in generale, “vi sono molteplici percorsi possibili nella storia del pensiero politico occidentale che conducono del tutto naturalmente a leggere Schmitt”[32].

Per sostanziare questa sua tesi, l’autrice illustra alcuni tratti del proprio percorso di ricerca, che l’ha condotta a Schmitt attraverso Weber. Fra i due autori vi sono importanti elementi di contiguità, a partire dalla nozione di politico che, tanto in Schmitt quanto in Weber, come risulta da alcuni luoghi di Wirtschaft und Gesellschaft, appare caratterizzata dal riferimento alla possibilità estrema della morte. Vi è tuttavia una differenza sostanziale, giacché in Weber ci muoviamo all’interno di un ambito di descrizione oggettiva “delle risorse emozionali diverse che contribuiscono, in proporzione variabile a seconda dei casi, al sentimento di appartenenza politica”[33], mentre in Schmitt, giusta l’analisi di Leo Strauss, il riferimento al caso estremo ha una connotazione di tipo morale. Comunque le si interpretino, la dicotomia amico/nemico e l’affermazione recisa della contiguità fra sfera del politico e possibilità concreta della morte, con tutto il suo pathos esistenziale - scrive Colliot-Thélène - “continuano a funzionare in punti diversi della configurazione politica mondiale della nostra epoca”. Di conseguenza, “una filosofia politica che ignori questa dimensione del politico passa a lato della realtà del nostro mondo”, mentre sono proprio gli strumenti concettuali che Schmitt ha forgiato ad offrirci la possibilità di apportare “qualche elemento di intelligibilità in questa realtà oscura”[34].

Giuseppe Duso prende le mosse dall’“attitudine, molto diffusa nell’opinione comune, che consiste nel giudicare la profondità e l’importanza del pensiero di un autore a partire dalle sue intenzioni o dalle sue azioni politiche”; una tale attitudine deriva dalla “convinzione che il rapporto fra teoria e prassi sia lineare: la prassi non sarebbe soltanto sostenuta da, ma dedotta dalla teoria”[35]. Per un approccio di questo tipo, la condanna del pensiero schmittiano non può che essere senza appello: l’ovvia riprovazione delle scelte politiche si costituisce come pregiudizio che esclude in radice il confronto con le tesi sostenute[36]. Se invece non si accetta l’immediata deducibilità delle scelte politico-pratiche dalle posizioni teoriche, il pensiero di Schmitt offre importanti motivi di riflessione e di “comprensione della logica, del funzionamento e delle aporie della forma politica moderna[37]. Schmitt offre in particolare strumenti decisivi di comprensione di quel concetto fondamentale del pensiero politico moderno che è il concetto di rappresentanza. Tuttavia, anche se svolge questa funzione essenziale, anzi, proprio in conseguenza di ciò, il pensiero di Schmitt si rivela in ultima analisi nostalgicamente legato[38] alla nozione moderna di forma politica di cui pure contribuisce in modo essenziale a mostrare la contraddittorietà.

Nel suo intervento, Philippe Reynaud indica tre ragioni che a suo pare militano a favore dello studio del pensiero di Schmitt. La prima consiste semplicemente nel fatto “che la sua opera è interessante, perché è, fra le altre cose, il frutto di un’immensa cultura e perché abbonda di analisi che (…) sono sovente straordinariamente illuminanti”[39]. La seconda ragione sta nel fatto che Schmitt è stato molto letto e studiato anche dai suoi avversari, per cui, a prescindere da ogni giudizio sulla persona, “si ha tutto da guadagnare da una conoscenza diretta della sua opera se si vuole comprendere la logica delle discussioni contemporanee”[40]. L’esempio che porta Reynaud a sostegno della propria tesi riguarda Habermas: pur essendo fortemente critico nei confronti di Schmitt, egli è stato tuttavia molto influenzato dal pensiero di questi, né ha mancato di riconoscerlo esplicitamente. Prova di tale influenza è il fatto che “la storia habermasiana dello «spazio pubblico» segue molto fedelmente l’evoluzione del parlamentarismo che Schmitt fornisce in Die geistesgeschichtliche Lage der heutigen Parlamentarismus (…) ed è abbastanza agevole dimostrare che la costruzione della ragione comunicativa presuppone, come prima condizione, la neutralizzazione degli argomenti di Schmitt in favore del primato dell’eccezione”[41]. Quale terza ragione, infine, Rayaud pone quella della perdurante attualità dei problemi posti da Schmitt: essi rimangono tali anche per noi, pur se le soluzioni da lui proposte risultano inaccettabili[42].

Jean-François Kervégan pone in rilievo all’inizio del suo intervento come sia proprio l’importanza del contributo teorico di Schmitt a far risultare particolarmente spinoso il problema della sua adesione al nazismo[43]: si può dire allora che questa circostanza, lungi dal rendere superfluo il confronto con quel pensiero, ne enfatizzi piuttosto la necessità. Anche se, dal punto di vista ermeneutico, egli dubita che “la questione del nazismo di Schmitt sia il punto d’approccio più fecondo per abbordare i suoi scritti”[44], essa tuttavia non può essere elusa. In particolare ci si chiede “come un autore (filosofo o giurista) di un’ampiezza manifestamente poco ordinaria abbia potuto accarezzare l’idea di divenire la testa pensante di un regime che odia il pensiero”[45]. In ogni caso, a giudizio di Kervégan, anche negli scritti politicamente più schierati, come ad esempio quelli dedicati al tema del “grande spazio”, che costituiscono un tentativo di giustificare l’imperialismo nazionalsocialista, “è possibile reperire degli elementi teorici non riducibili alle mire del regime hitleriano (…) e il cui interesse eccede largamente l’uso (…) che poté farne la propaganda nazista”[46]. Discorso analogo vale per un saggio quale Staat, Bewegung, Volk che, come ha notato Quaritsch, appare caratterizzato dallo zelo del recente convertito e che, anche per questo, all’estero poté essere recepito come una enunciazione delle basi teoriche del nuovo regime[47]. Esso, tuttavia, scrive Kervégan, “contiene ancora un termine di troppo, lo Stato”[48]: proprio per questo venne visto dai più ortodossi come espressione di un pensiero almeno parzialmente estraneo all’ideologia hitleriana.

Ci si può chiedere se questa osservazione di Kervégan non possa essere estesa anche al saggio Der Führer schützt das Recht: anche qui, pur all’interno dell’esecrabile tentativo di giustificare la notte dei lunghi coltelli, sembra esservi un elemento di troppo: appunto, il diritto, del quale Hitler non sarebbe il creatore ma – per così dire - ‘soltanto’ il custode. Si può forse leggere anche in questa circostanza un segnale di quel tentativo, probabilmente velleitario, di conservare una qualche autonomia intellettuale pur nell’adesione al nazismo, secondo l’interpretazione che Schmitt fornì del proprio atteggiamento fra il 1933 e il 1936 nel corso degli interrogatori cui venne sottoposto nell’ambito del processo di Norimberga[49].

Considerazioni in qualche modo simili possono forse valere anche per i due saggi schmittiani ripubblicati da Zarka in Un dettaglio nazi. Non può non colpire, ad esempio, che ne La costituzione della libertà, pur nell’enfatica adesione alla legislazione razziale, sia presente uno sforzo di “recupero” - per così dire - all’interno dell’organizzazione politica e giuridica del nuovo regime, della stessa tradizione liberale: “Noi non cerchiamo di rinnegare l’eredità dei nostri antenati liberali - scrive Schmitt. Erano tedeschi e ci appartengono. Perché attraverso gli errori delle loro concezioni liberali, anche in essi la sostanza tedesca è riconoscibile, ed è altrettanto percepibile la voce del sangue tedesco”[50]. Allo stesso modo non può essere trascurato come in La legislazione nazionalsocialista sia presente – anche se con finalità strumentali - un deciso tentativo di porre la nuova legislazione nazionalsocialista all’interno del quadro consolidato e tradizionale del diritto internazionale privato e pubblico e dunque di subordinarlo a questo. E’ piuttosto il diritto bolscevico, come si è visto, a presentare secondo Schmitt forti caratteri di discontinuità e di aggressività: rispetto ad esso il diritto nazionalsocialista, di cui vengono enfatizzati gli aspetti comuni con altri ordinamenti, sembra poter svolgere una sorta di funzione kathecontica al punto da poter rappresentare – scrive Schmitt nella chiusa del suo saggio – “un sicuro e stabile fondamento per una collaborazione fruttuosa e prospera tra giuristi di tutte le nazioni”[51].

Vi è ancora, a giudizio di Kervégan, un ulteriore elemento che milita contro l’ipotesi meramente continuista fra la fase weimariana e quella nazista: nonostante il suo allineamento al regime, in Positionen und Begriffe Schmitt ripubblicherà sì Der Führer schützt das Recht, ma non il saggio sulla lotta fra la scienza giuridica tedesca e lo spirito ebraico: “Ora – si chiede l’Autore - se l’impegno nazionalsocialista era il punto d’arrivo dell’itinerario di combattimento intrapreso nel 1920, perché escludere dalla raccolta la sua manifestazione più evidente?”[52]. In realtà “la tesi continuista” che pure lo stesso Schmitt in quel periodo avvalora, “difficilmente resiste all’esame”, come dimostra il confronto fra due saggi compresi nella citata silloge, Staatsethik und pluralistischer Staat del 1930 e Reich-Staat-Bund del 1933. Mentre nel primo – nota Kervégan – “l’ordine statale (quale che sia il suo contenuto) è la sola alternativa alla guerra di tutto contro tutti”, nel secondo, invece, è proprio quello che ora viene chiamato il “mito dello Stato” ad essere criticato da Schmitt, in un modo del tutto “sorprendente per chiunque abbia familiarità con gli scritti anteriori”[53].

In ultima analisi, di fronte alla domanda se “è possibile che un autore politicamente e moralmente condannabile (…) sia teoricamente interessante, anzi, pertinente”[54], Kervégan ritiene dunque di poter rispondere in modo affermativo: “Anche l’antisemitismo di Schmitt, che sono ben lungi dal minimizzare – scrive - (…) non ci deve impedire di appropriarci, di discutere e di abbandonare il personaggio allorché abbiamo tratto beneficio dai suoi testi”. In ogni caso, il problema Schmitt va affrontato con i mezzi della critica razionale e non dell’anatema preventivo: “Io considero che, trattandosi di un autore che ricorre (quando lo fa) all’argomentazione, non lo si può affrontare che sul piano della razionalità discorsiva. Fare questo (…) non ha niente in comune con un tentativo di riabilitazione”[55].

L’esigenza di misurarsi in questi termini con il pensiero schmittiano è alla base anche dell’importante volume di Kervégan Hegel, Carl Schmitt. La politique entre spéculation et positivité uscito in prima edizione nel 1992 ed ora ripubblicato con una nuova Prefazione[56]. In essa l’Autore si richiama ancora alla polemica fra filo e antischmittiani dichiarandola “poco produttiva” rispetto alla “sola questione (...) degna d’interesse (...): si può avere un uso intellettualmente fecondo dei temi e delle tesi formulate da Carl Schmitt, e quale?” E si risponde: “Si può risolvere questa questione come quella dell’esistenza del movimento: avanzando”[57]. Nel volume tale avanzamento è innanzitutto caratterizzato dal fatto che non si realizza in senso banalmente cronologico, ma piuttosto facendo retroagire concettualmente il pensiero di Schmitt con quello di Hegel. La struttura dell’opera comprende infatti una prima parte dedicata specificamente a Schmitt ed una seconda intitolata significativamente Effettività e razionalità del politico: da Carl Schmitt a Hegel. Secondo Kervégan, Schmitt ed Hegel appaiono legati da “un filo segreto”, vale a dire dal “rifiuto radicale del giuridicismo”, della “separazione astratta fra diritto e politica”, tanto che i due pensatori “devono figurare nel numero dei rappresentanti più significativi del realismo politico”[58]. Ciò non significa che fra loro manchino le differenze: il realismo schmittiano è caratterizzato dall’”assioma decisionistico”[59], tanto da poter essere caratterizzato come “metafisica della positività”, quello hegeliano è di tipo dialettico. Certo, il decisionismo, che a Kervégan appare come la cifra più autentica del pensiero di Schmitt, non si oppone alla dimensione razionale, ma si presenta piuttosto “come una forma, senza dubbio paradossale, della razionalità giuridica”[60]; tuttavia si tratta di una razionalità precariamente fondata sull’alternativa secca fra amico e nemico e sull’irriducibilità del conflitto interumano a qualsivoglia “superamento”. Così, se da un lato Schmitt apprezza al massimo grado lo spessore politico del pensiero hegeliano – non a caso egli si rifà in particolare a scritti quali Verfassung Deutschlands [61]- dall’altro non può non prendere le distanze – e in ciò a giudizio di Kervégan sembra consistere il suo limite più grande - da “un processo nel quale il positivo e il negativo, l’identico e l’altro, vengono sormontati nella loro opposizione ed elevati alla positività speculativa”[62]. Ma è lo stesso Schmitt, in un luogo cruciale della sua produzione, vale a dire nel già citato Ex captivitate salus, a cogliere in qualche modo l’unilateralità del proprio approccio – pure così efficace nel denunciare le aporie del moderno e i limiti della metafisica liberale. Ciò avviene ancora una volta attraverso un confronto implicito, ma non per questo meno serrato, con Hegel. Scrive dunque Schmitt : “Chi posso in generale riconoscere come mio nemico? Evidentemente soltanto colui che mi può mettere in questione. Riconoscendolo come nemico, riconosco che egli mi può mettere in questione. E chi può mettermi realmente in questione? Solo io stesso. O mio fratello. Ecco. L’Altro è mio fratello. L’Altro si rivela fratello mio, e il fratello, mio nemico (…) Questa è la tensione dialettica che tiene in moto la storia del mondo, e la storia del mondo non è ancora alla fine”[63]. E’ fin troppo evidente come la nozione di “riconoscimento” che caratterizza questo passo sia direttamente riconducibile all’antecedente hegeliano. Da un lato – scrive Kervégan - essa rivela “il legame intimo che connette la metafisica decisionista della positività alla dialettica speculativa, e questo a proposito del tema principale del saggio sul concetto di politico, la relazione amico-nemico”[64]. Dall’altro segnala “una presa di coscienza (reale o finta, non importa) della debolezza fondamentale del decisionismo” di fronte alla necessità del momento della “relazione” e della “mediazione”[65]. Certo, il riconoscimento avviene attraverso la dimensione del conflitto e della morte, dunque della contrapposizione reale fra amico e nemico. Pur senza negare questi momenti, anzi, assumendoli radicalmente, esso tuttavia costituisce, conclude Kervégan, “la verità dello scontro, proprio come la positività razionale è la verità della negatività”[66]. Così in questo saggio - a testimonianza della complessità di un pensiero irriducibile, se non al prezzo di mutilanti semplificazioni, alla mera dimensione dell’engagement politico – si rivelano, fatta salva “un’evidente intenzione auto-apologetica (…) certi orientamenti profondi che gli altri testi di Schmitt generalmente mascherano”[67].

3. Pur senza minimizzare in alcun modo il problema dell’adesione al nazismo, i contributi schematicamente riassunti nel paragrafo precedente sembrano comunque restituire al giurista di Plettenberg tutta la sua statura intellettuale, ribadendo senza equivoci l’importanza del suo pensiero.

In particolare, vi sono innanzitutto buone ragioni per dubitare della continuità fra la produzione del periodo di Weimar e quella del periodo nazista: la critica del parlamentarismo e del liberalismo, l’analisi lucida dei processi di trasformazione dello Stato in senso totale, la sottolineatura del ruolo del mito nella democrazia di massa e della funzione del capo carismatico, non possono essere interpretate nel senso di una pura e semplice prefigurazione della dittatura a venire, né come una presa di posizione a favore di soluzioni autoritarie[68]; nemmeno le proposte schmittiane per un rafforzamento del ruolo del presidente del Reich, quali appaiono per esempio in Der Hüter der Verfassung e nella correlativa polemica con Hans Kelsen, sembrano orientate al fine di una liquidazione pura e semplice delle istituzione repubblicane, ma piuttosto a quello della loro salvaguardia, sia pure all’interno di un disegno complessivo di ridislocazione dei poteri[69].

Certo, Schmitt utilizza nel periodo della sua collaborazione militante al nuovo regime spezzoni della riflessione precedente, allo stesso modo in cui, nel secondo dopoguerra, utilizzerà spezzoni della riflessione (di carattere prevalentemente internazionalista) degli anni 1933-1945 per elaborare la teoria del nomos. Questo tuttavia non è sufficiente per minare l’interesse nei confronti del pensiero schmittiano, se è vero, come sostengono gli interpreti ai quali si è fatto riferimento, che esso continua ad offrire elementi importanti di comprensione.

Nemmeno l’antisemitismo di Schmitt costituisce di per sé un segnale inequivocabile della sincerità e della profondità della sua adesione al nazismo: esso sembra avere radici più profonde, legate alla formazione culturale e religiosa del giurista di Plettenberg (e questa circostanza non riduce il problema, ma, al contrario, ci spinge a interrogarci più profondamente sulla diffusione e sul radicamento dei pregiudizi antisemiti all’interno della nostra cultura) e per lo stesso motivo si estende anche oltre quel periodo, riemergendo, come peraltro lo stesso Zarka segnala, nelle pagine del diario degli anni 1947-1951[70].

Riguardo ai motivi dell’adesione di Schmitt, cioé di un pensatore comunque assai rilevante, ad un regime radicalmente antiintellettuale, si possono naturalmente solo avanzare delle ipotesi, anche tenendo conto, sia pure con le dovute cautele, di quanto lo stesso Schmitt ci dice nei già ricordati verbali degli interrogatori. E’ possibile che nel nazismo egli abbia scorto in un primo tempo una risposta al problema della progressiva “desostanzializzazione” dello Stato, da lui denunciata nel periodo weimariano, e ai crescenti pericoli di guerra civile presenti in un assetto istituzionale a suo avviso strutturalmente affetto da carenza di legittimità: almeno inizialmente il nuovo regime poté apparirgli, insomma, come la realizzazione di quello “Stato totale per qualità ed energia” di cui aveva parlato proprio in un saggio del 1933[71].

Nel secondo dopoguerra, consumatasi nel modo più tragico l’esperienza nazista, i temi internazionalistici elaborati soprattutto nel periodo successivo al 1933 verranno riarticolati – come si è detto - in quella concezione della storia politica come storia dei successivi ordinamenti politici spaziali (Raumordnungen) che troverà la sua definitiva sistemazione in Der Nomos der Erde[72]. In tale opera si dà corpo soprattutto ad una sorta di elogio postumo dello jus politicum europaeum e della sua capacità – grazie al sistema europeo degli Stati, reciprocamente riconoscentisi e titolari dello jus belli - di limitare e regolamentare l’ostilità interumana. Di tale sistema vengono anche descritti ampiamente i processi dissolutivi, a partire dall’affermazione sulla scena mondiale della nuova potenza statunitense e di un modo di pensare il diritto e la politica di tipo moralistico e discriminatorio. Invece, la prefiguzione di un nuovo nomos, nel senso schmittiano dell’incrocio fra Ortung e Ordnung, vale a dire fra localizzazione spaziale-temporale e ordinamento, viene espressa in termini assai poco determinati e collocata in un incerto futuro: “E’ agli spiriti pacifici –scrive Schmitt- che è promesso il regno della terra. Anche l’idea di un nuovo nomos della terra si dischiuderà solo a loro”[73]. Ciò significa che in ultima analisi, com’è stato acutamente osservato, “Schmitt non riesce a liberarsi dalla tradizione europea, a congedarsi dal suo congedo dallo jus politicum europaeum[74]. Egli pone in luce l’elemento contraddittorio della forma politica moderna, il carattere radicalmente storico e determinato dello Stato, ma il suo armamentario concettuale non può che essere ancora quello del pensiero politico moderno[75]. Di conseguenza egli non può interpretare la realtà politico-giuridica successiva alla crisi del sistema europeo degli Stati e al tramonto del jus publicum europaeum – di cui si atteggia a ultimo rappresentante - che in termini di patologia.

Così, la valorizzazione del pensiero di Schmitt appare al tempo stesso inseparabile dalla necessità del suo oltrepassamento[76]. Questa necessità risulta peraltro coerente con un’importante indicazione metodologica che lo stesso Schmitt – il quale, comunque, non sempre si mostrerà capace di applicarla fino in fondo - ci fornisce nella Prefazione alla Verfassungslehre: di fronte alla crisi della forma-Stato moderna occorre rinunciare – scrive - alla pretesa di comprendere la realtà utilizzando “formule e concetti tradizionali”, giacché esse al presente non possono essere “nemmeno otri vecchi per un vino nuovo, ma solo etichette invecchiate e false [77].



[1] Si pensi, per fare un esempio significativo, alla prefazione di Etiénne Balibar alla traduzione francese del saggio di Schmitt Le Léviathan dans la doctrine de l’État de Thomas Hobbes, Paris, le Seuil, 2002, cioè di un testo che sia per l’anno di prima pubblicazione (1938), sia per alcuni espliciti accenti antisemiti risulta appartenere alla fase filo-nazista del pensiero del giurista di Plettenberg.

[2] Esiste da questo punto di vista un parallelismo fra la recezione del pensiero di Schmitt in terra francese e in Italia. Su questa si vedano C. GALLI, Carl Schmitt nela cultura italiana (1924-1978). Storia, bilancio, prospettive di una presenza problematica, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, a. IX (1979), n. 1. pp. 81-160, I. STAFF Staatsdenken im Italien. Ein Beitrag zur Carl Schmitt Rezeption, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft 1991 e A. CAMPI, Carl Schmitt in Italia. Una bibliografia: 1924-1993, in C. SCHMITT, L’unità del mondo e altri saggi, Roma, Pellicani 1994, pp. 67-128.

[3] C. SCHMITT, La condizione della scienza politica europea (1943-44), trad. it. Roma, Pellicani 1966, con un saggio introduttivo di A. CARRINO, Carl Schmitt e la scienza giuridica europea, pp. 7-30.

[4] Su questo saggio cfr. A. BRANDALISE, La terra sotto Berlino. Anamnesi del politico in “Ex captivitate salus”, in “Filosofia politica”, a. II (1988), n. 1, pp. 203-212 e A. SCALONE, Decisione, rappresentanza e realizzazione del diritto nella teologia politica di Carl Schmitt, in "Fenomenologia e società" a. 2003, n.1, pp. 27-51.

[5] Per una ricostruzione del tutto diversa del profilo intellettuale e biografico di Schmitt, cfr. G. SCHWAB, Carl Schmitt. La sfida dell’eccezione (1970), trad. it. Bari, Laterza 1986.

[6] Y.C.ZARKA, Présentation. Carl Schmitt, le nazi, in «Cités» 14, 2003, pp. 161-2.

[7] Ivi, p. 162.

[8] Ivi, p. 163.

[9] Ibd.

[10] C. SCHMITT, Der Führer schützt das Recht (1934), in ID., Positionen und Begrffe in Kampf mit Weimar, Genf, Versailles 1923-1939, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt 1940, p. 200.

[11] Ibd.

[12] Ibd.

[13] Ivi, pp. 200-1.

[14] Ivi, p. 203.

[15] Trad. it. Genova, Il nuovo melangolo 2005.

[16] Ivi, p. 10.

[17] C. SCHMITT, La costituzione della libertà (1935), trad. it. in ZARKA, Un particolare…, cit., p. 63.

[18] Ibd.

[19] ZARKA, Un dettaglio..., cit., p. 38.

[20] C. SCHMITT, La legislazione nazionalsocialista e la riserva dell’ordre public nel diritto internazionale privato (1935), trad. it. in ZARKA, Un particolare…, cit., p. 74.

[21] Ivi, pp. 74-5.

[22] Ivi, p. 75.

[23] In Présentation, cit., p. 163, Zarka denuncia “l’incredibile intensità” della “brutalità e dell’odio antisemita” di Schmitt.

[24] Cfr. ZARKA, Un dettaglio.…, cit., p. 17 e p. 45.

[25] Ivi, p. 47.

[26] Cfr. ivi, p. 49.

[27] Ivi, p. 52.

[28] Ivi, p. 17: “Già prima del nazismo, il suo pensiero lo conduceva verso questo esito. In seguito, il suo pensiero lo ha mantenuto, almeno in parte, nel nazismo”.

[29] C. COLLIOT-THÈLÉNE, Carl Schmitt à l’index ? in “Débat” n. 131, settembre-ottobre 2004, p. 128.

[30] Cfr. Ivi, p. 131.

[31] Ibd. E’ curioso notare come nel dibattito giuridico tedesco del secondo dopoguerra – esplicitamente o implicitamente - sia registrabile un’influenza molto maggiore di un autore maudit come Schmitt rispetto a quella di un giurista di parte democratica come Hans Kelsen, al quale in Germania – come ricorda R. WALTER, Hans Kelsen Rechtslehre (1999), trad. it. in ID., La teoria di Kelsen (a cura di A. Scalone) Torino, Giappichelli 2005, pp. 4-5n. - si è cominciato a rivolgere un’attenzione adeguata solo a partire dall’importante monografia di H. DREIER, Rechtslehre, Staatssoziologie und Demokratietheorie bei Hans Kelsen, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 19902 (la prima edizione è del 1986).

[32] COLLIOT- THÈLÉNE, Carl Schmitt à l’index ? , cit., p. 132.

[33] Ivi, p. 136.

[34] Ivi, p. 137.

[35] G. DUSO, Pourquoi Carl Schmitt?, in “Débat” n. 131, settembre-ottobre 2004, p. 139.

[36] Cfr. ivi, p. 140.

[37] Ivi, p. 143.

[38] Cfr. ibd.

[39] P. RAYNAUD, Que faire de Carl Schmitt?, in “Débat” n. 131, settembre-ottobre 2004, p. 165.

[40] Ibd.

[41] Ibd. Riassuntivo della posizione habermasiana rispetto a Schmitt è J. HABERMAS, La malattia mortale del Leviatano, “Micromega”, a. I (1986), n. 3, pp. 229-237. In questo saggio, pur all’interno di una critica serrata, Habermas non manca di riconoscere a Schmitt competenza teorica, capacità di “unire pregnanza concettuale a sorprendenti, geniali associazioni” e di fornire “diagnosi dell’epoca di notevole sensibilità”. Inoltre, Habermas riconosce che Schmitt “conservò, insieme alla chiarezza del linguaggio, il gesto del metafisico che va in profondità e smaschera una banale realtà” (p. 233).

[42] RAYNAUD, Que faire... cit., p. 165 : «Per nostra disgrazia la storia (…) non cessa di mostrarci la pertinenza delle questioni che pose Schmitt, senza peraltro obbligarci a fare nostre le sue risposte (che, del resto, sono molto varie).

[43] Cfr. J.F. KERVEGAN, Questions sur Carl Schmitt, in “Débat” n. 131, settembre-ottobre 2004, p. 147.

[44] Ibd.

[45] Ivi, p. 148.

[46] Ibd.

[47] E’ significativo, a questo proposito, che il saggio sia stato pubblicato in Italia, insieme a Il concetto del politico e a Compagine statale e crollo del secondo impero, nella traduzione di Delio Cantimori col titolo complessivo Principî politici del nazionalsocialismo (Firenze, Sansoni 1935).

[48] KERVÉGAN, Questions…, cit., p. 151.

[49] La traduzione italiana dei verbali è stata pubblicata in “Micromega”, a. II (1987), n. 3, pp. 177-190, a cura di Angelo Bolaffi. In questi verbali Schmitt afferma, fra l’altro: “Volevo dare al termine nazionalsocialismo un senso mio”, aggiungendo subito che allora si sentiva “infinitamente superiore dal punto di vista spirituale” ad Adolf Hitler (p. 189).

[50] SCHMITT, La costituzione della libertà, cit., p. 64.

[51] SCHMITT, La legislazione nazionalsocialista e la riserva dell’ordre public nel diritto internazionale privato, cit., p. 89.

[52] KERVÉGAN, Questions…, cit., p. 152. Tale ragionamento può probabilmente valere anche per La costituzione della libertà e La legislazione nazionalsocialista, saggi assolutamente espliciti nel loro antisemitismo e nel loro filo-nazismo e tuttavia non ricompresi nella silloge citata.

[53] Ivi, p. 153.

[54] Ivi, p. 158.

[55] Ivi, p. 159.

[56] Paris, Quadrige-P.U.F. 2005.

[57] Ivi, p. 9.

[58] Ivi, p. 26.

[59] Ivi, p. 130.

[60] Ivi, pp. 130-31. Vale la pena, a questo proposito, di ricordare un passo della Teologia politica (trad. it. in C. SCHMITT, Le categorie del politico, Bologna, Il Mulino 1971, p. 59): “La forma giuridica non ha la vuotezza aprioristica della forma trascendente, poiché essa nasce proprio dalla concretezza giuridica. Essa non è neppure la forma della precisione tecnica, perché questa risponde ad un interesse finalizzato essenzialmente fattuale, impersonale. Essa infine non è neppure la forma della creazione estetica, che non conosce alcuna decisione”.

[61] Cfr. KERVÉGAN, Hegel, Carl Schmitt, cit., p. 137.

[62] Ivi, p. 330. Kervégan nota acutamente come in questo modo Schmitt finisca paradossalmente col condividere, nonostante la diversità radicale dei fini e degli esiti, la critica ad Hegel avanzata da Adorno, secondo il quale “nella dialettica hegeliana il negativo si trova sempre destituito dalla propria radicalità da parte del positivo”.

[63] C.SCHMITT, Ex captivitate salus (1950), trad.it., Milano, Adelphi, 1987, pp. 91-92.

[64] KERVÉGAN, Hegel, Carl Schmitt…, cit., p. 335.

[65] Ibd.

[66] Ibd.

[67] Ibd.

[68] In caso contrario, la medesima accusa dovrebbe essere rivolta anche a Weber, alla luce delle sue analisi sul carattere carismatico del capo politico e sulla Führerdemokratie.

[69] Sulla polemica Schmitt-Kelsen a proposito del custode della costituzione, ci permettiamo di rimandare al nostro Omogeneità politica e pluralismo conflittuale: il concetto di democrazia in Carl Schmitt e Hans Kelsen, in G.DUSO (a cura di), Oltre la democrazia, Roma, Carocci 2004, pp. 241-269.

[70] Cfr. C. SCHMITT, Glossarium (1991), trad. it. Milano, Giuffré 2001, p. 25: “Gli Ebrei restano sempre Ebrei, mentre il comunista può migliorare e trasformarsi (…) Proprio l’Ebreo assimilato è il vero nemico. Non ha alcun senso voler dimostrare la falsità del detto dei saggi di Sion”. Zarka si rifà a questo passo in Un dettaglio…, cit., p. 49.

[71] Cfr. C. SCHMITT, Weiterentwicklung des totalen Staat in Deutschland (1933), in C. SCHMITT, Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954, Duncker & Humblot, Berlin 1958, p. 361.

[72] Sulla produzione internazionalista di Schmitt, si veda C. RESTA, Stato mondiale o nomos della terra. Carl Schmitt tra universo e pluriverso, Roma, Pellicani, 1999, pp. 131.

[73] C. SCHMITT, Il nomos della terra (1950), trad. it. Milano, Adelphi 1991, pp. 15.

[74] C. GALLI, Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Bologna, Il Mulino 1996, p. XXIII.

[75] Sull’argomento cfr. ivi, pp. 880-882. Ciò non significa, naturalmente, che Schmitt non si ponga il problema del suo superamento: la stessa elaborazione del criterio del politico sulla base della dicotomia amico-nemico va interpretata come un tentativo di porsi in termini di ulteriorità rispetto al pensiero dello Stato.

[76] DUSO, Pourquoi Carl Schmitt?, cit., p. 140: “Rispondere alla domanda: «Schmitt è o non è attuale?» significa spiegare «perché abbiamo attraversato Schmitt» e perché noi siamo, e questo in modo irrimediabile, «al di là di Schmitt»”.

[77] C. SCHMITT, Dottrina della costituzione [1928], trad. it. Milano, Giuffré 1984, pp. 7-8. Continua Schmitt: “Oggi, in una situazione del tutto mutata, quelle formulazioni perdono il loro contenuto. Mi si replicherà che anche i concetti e le distinzioni del mio lavoro sono condizionati dalla congiuntura. Ma in tal caso sarebbe già un vantaggio se essi si collocassero quantomeno nel presente e non presupponessero una situazione da tempo scomparsa”. Sottolinea l’importanza di tale indicazione DUSO, Pourquoi Carl Schmitt?, cit., p. 146.



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