ARTICOLI E SAGGI 02/05/2006 Antonino Scalone - Carl Schmitt e il nazismo. Sviluppi recenti della recezione schmittiana in Francia
Carl
Schmitt ha conosciuto in Francia, almeno negli ultimi vent’anni, una fortuna
crescente e trasversale, non limitata cioè a studiosi che si riconoscevano
direttamente come suoi allievi e continuatori (ad esempio Julien Freund) o in
qualche modo ‘consonanti’ con lui dal punto di vista politico. Si sono
moltiplicate così le traduzioni delle opere maggiori del giurista tedesco e i
contributi interpretativi anche da parte di intellettuali di formazione diversa
e di orientamento politico del tutto opposto[1],
attratti dalla forza fascinatrice di una scrittura ricca e pluristratificata (e
in questo non priva talora di ambiguità) e di un pensiero capace di muoversi
con efficacia fra molteplici ambiti di pensiero: diritto, teologia, filosofia,
scienza politica, letteratura[2].
Sono stati così posti in secondo piano, di fronte alla forza ermeneutica di
un’avventura di pensiero per molti versi ‘eccezionale’, sia le pesanti
compromissioni di Schmitt col regime nazista – almeno nel periodo che va dal
1933 al 1943 - sia il contenuto di molti scritti di questo periodo,
caratterizzati dal tentativo esplicito di fornire un sostegno
scientifico-giuridico alla politica interna ed estera del nuovo regime. Si è
stati favoriti in ciò dall’abile opera di reinterpretazione del proprio pensiero
da parte del giurista tedesco il quale, pur senza negare mai il proprio passato
o abiurare esplicitamente quanto sostenuto, nel secondo dopoguerra ha tuttavia
sfumato il proprio ruolo in epoca nazista presentandolo come quello del custode
del diritto in un’epoca di crisi o proponendo esplicitamente l’identificazione
di se stesso col personaggio melvilliano di Benito Cereno. E’ d’altronde nel
senso di una presa di distanze a futura memoria da un regime dal destino ormai
segnato, che vanno probabilmente interpretate due conferenze tenute da Schmitt
nel 1943 e nel 1944 e pubblicate nel 1945 col titolo complessivo La
condizione della scienza politica europea[3].
E nel senso di un’abile reiterpretazione del proprio pensiero vanno letti
innanzitutto i verbali degli interrogatori resi agli americani durante il suo breve
periodo di detenzione dopo la fine del conflitto e quel testo – a un tempo
illuminante e reticente - che è Ex captivitate salus, anch’esso
composto, come suggerisce il titolo, durante la detenzione[4].
In
Francia si è assistito di recente a un prepotente e polemico ritorno di
attenzione su questo ingombrante passato. Si è in questo modo posta la
questione se la compromissione nazista di Schmitt non sia irriducibile ad una
semplice parentesi e se essa non comporti invece la radicale reinterpretazione
e l’altrettanto radicale ridimensionamento di un pensiero finora
sostanzialmente sopravvalutato. In questa direzione si segnala fra gli altri un
recente numero della rivista “Cités”, ove, accompagnati da una polemica
introduzione di Yves Charles Zarka intitolata significativamente Carl
Schmitt, le nazi, vengono presentati in traduzione francese due fra i suoi
scritti politicamente più schierati in favore del regime hitleriano .
Nel suo
breve contributo, Zarka nega che l’adesione di Schmitt al nazismo sia stata
qualcosa di episodico[5]:
egli ricorda come la sua iscrizione al partito risalga al primo maggio 1933 e
come poco dopo Goering lo nomini membro del Consiglio di Stato prussiano.
Nell’ottobre del medesimo anno, Schmitt assume la cattedra di diritto pubblico
presso l’Università di Berlino, ove insegnerà fino al 1945, e nel 1934 diventa
direttore della “Deutsche Juristen-Zeitung”, nella quale appariranno appunto i
due articoli in questione. Generalmente viene ricordato a discolpa di Schmitt
l’attacco che nel 1936 gli rivolge la rivista delle SS “Das Schwarze Korps”, la
quale individua nel suo pensiero, nonostante la recente ortodossia, elementi
non autenticamente nazionalsocialisti. Dopo tale attacco – come ha avuto modo
di ricordare lo stesso giurista – egli si limitò ad operare in ambito
accademico. Ma ciò non significa in alcun modo - a giudizio di Zarka - una
diminuzione della “sua attività in favore della politica del III Reich”[6].
Tra l’altro, Zarka ricorda che ancora “nel 1942 egli terrà una conferenza a
Parigi, all’Istituto tedesco, che termina con un elogio sostenuto della
politica del «nuovo Reich». Mai Schmitt rinnegherà la sua partecipazione al
regime nazista”[7]. Ma
sarebbero in particolare i due testi presentati in traduzione francese a
permettere di “decrittare” le vere intenzioni e le autentiche propensioni
ideologiche di Schmitt, giacché in essi viene tratteggiata “la figura concreta
e personalizzata della concezione dello Stato così come Schmitt la sviluppa
dopo il 1920”, vale a dire il Führer, e si palesa quel radicale
antisemitismo che interpreta “l’ebreo come figura privilegiata del nemico dello
Stato sostanziale che coniuga il diritto, la morale e la giustizia”[8].
La conclusione è radicale: “Questi testi di Schmitt mostrano a quale punto il
periodo nazista di Schmitt non sia né marginale, né separato dall’insieme della
sua produzione teorica. Esso governa gran parte dei suoi scritti del periodo
postnazista. L’idea di uno Schmitt grande giurista e grande pensatore politico
del XX secolo, di cui i testi nazisti sarebbero da considerare come concernenti
un periodo molto limitato dell’opera, è semplicemente una leggenda inventata
dai filoschmittiani”[9].
La
lettura dei due saggi, in effetti, non può non suscitare grande turbamento. Il
primo, che apparve sulla “Deutsche Juristen-Zeitung” del 1 agosto 1934, e che
verrà ripubblicato nel 1940 nella silloge Positionen und Begriffe im Kampf
mit Weimar, Genf, Versailles (il cui titolo lascia ben vedere in che modo,
a quel tempo, Schmitt interpretasse il suo ruolo di giurista e di
intellettuale), non è niente di meno che una giustificazione giuridica della
notte dei lunghi coltelli. Schmitt, infatti, afferma che la funzione del Führer
è quella di proteggere il diritto intervenendo in una situazione
d’emergenza in virtù “dell’autorità giudiziaria suprema”[10].
Dunque, a suo giudizio, l’azione compiuta da Hitler ha una valenza
giurisdizionale. Non si tratta “dell’azione di un dittatore repubblicano che
compie dei fatti all’interno di uno spazio privo di diritto”[11];
al contrario, egli, intervenendo in una situazione eccezionale ha svolto – in
qualità di giudice supremo - una funzione di protezione e realizzazione del
diritto. La sua qualità di giudice, scrive Schmitt, “deriva dalla medesima
fonte di diritto di quella da cui deriva l’insieme del diritto di ogni popolo”[12].
Tale diritto non ha nulla di formale, ma attiene direttamente alla dimensione
esistenziale: “Tutto il diritto trova la sua origine nel diritto di un
popolo alla vita. Tutte le leggi statali, tutte le sentenze pronunciate da
un giudice non contengono altro diritto che quello che questa fonte fa affluire
verso di esse”[13]. In base a
questo principio si giustifica l’azione di Hitler: essa mostra la raggiunta
capacità del nuovo Stato tedesco (a fronte invece dell’irresolutezza e della
paralisi compromissoria tipiche – a giudizio di Schmitt- del periodo
weimariano) di “distinguere l’amico dal nemico”[14].
Il
secondo saggio, pubblicato sulla “Deutsche Juristen-Zeitung” del 15 ottobre
1936, riproduce il discorso di chiusura del “Congresso dei professori
universitari della Federazione nazionalsocialista dei difensori del diritto”,
tenutosi il 3 e il 4 ottobre 1936 e dedicato al tema: ”Ebraismo nella scienza
del diritto”. Schmitt riprende la denuncia avanzata in altri interventi circa
la pervasività del punto di vista ebraico nella scienza tedesca del diritto e avanza
una serie di proposte pratiche di “purificazione”. Egli propone dunque di
radunare tutti gli scritti di autori ebrei in un’apposita sezione intitolata
“Judaïca”, nonché un sistema di citazione degli autori ebrei che ne consenta
l’immediata riconoscibilità attraverso l’indicazione esplicita dell’origine
razziale (ad esempio: “l’ebreo Kelsen”) o l’uso del cognome per esteso (ad
esempio: “Stahl-Jolson” in luogo del solo Stahl). Nel prosieguo del saggio
Schmitt denuncia il carattere a suo dire parassitario del rapporto intrattenuto
dall’intellettualità ebraica con la cultura tedesca, descrive la lotta contro
lo spirito ebraico nei termini di un impegno duro e di lunga durata e termina
con una lunga citazione dal Mein Kampf.
Nel
recente volume Un dettaglio nazi nel pensiero di Carl Schmitt[15],
Zarka articola ulteriormente la sua critica nei confronti di Schmitt, anche qui
attraverso la pubblicazione e il commento di due saggi schmittiani
particolarmente sbilanciati in favore del regime hitleriano.
Nel
primo, intitolato La costituzione della libertà e pubblicato nella
“Deutsche Juristen-Zeitung” del 19 ottobre 1935, Schmitt prende posizione a
favore delle cosiddette leggi di Norimberga che, come scrive Zarka, “rappresentarono
l’introduzione nella legislazione tedesca dell’ideologia razzista e
discriminatoria di Hitler e del partito nazionalsocialista”[16].
In tali leggi Schmitt vede l’affermazione della “prima costituzione tedesca
della libertà”. Si tratta di una libertà di tipo sostanziale, connotata in
senso razziale, radicalmente contrapposta alle “libertà” liberali e borghesi
del secolo XIX, capaci non già di unire, ma di dividere il popolo tedesco sia
sul piano confessionale che su quello di classe[17].
Va da sé che da una tale unità völkisch gli ebrei risultino del tutto
esclusi. Anzi, Schmitt prevede che qualora non fosse possibile una “soluzione
legale” della questione ebraica, qualora cioè “l’attuale regolamentazione della
situazione degli ebrei non portasse i suoi frutti”, tale soluzione “potrebbe
essere affidata al partito”. Esso in questo modo si costituirebbe come
autentico organo costituzionale, vale a dire come “custode della santità völkisch”
e “guardiano della costituzione”[18].
Il
secondo saggio, più articolato e tecnico, intitolato La legislazione
nazionalsocialista e la riserva dell’ordre public nel diritto
internazionale privato, tratta il tema assai complesso dei rapporti e dei
possibili conflitti fra norme di diritto privato di differenti paesi,
soprattutto con riferimento ai cittadini di uno Stato che vivono nel territorio
di un altro Stato. Ora, l’istituto della “riserva dell’ordine pubblico”
permette ad uno Stato, come scrive Zarka, “di far prevalere la sua legislazione
interna su una legislazione straniera, anche per i cittadini di uno Stato
straniero che vivano nel suo territorio”[19].
Schmitt prende posizione contro un uso eccessivo di questa riserva perché la
considera pericolosa per la tenuta complessiva del sistema del diritto pubblico
internazionale. Il suo fine è quello di mostrare l’accettabilità, per così
dire, della legislazione razziale nazionalsocialista e quindi di disinnescare
il pericolo che, contro quest’ultima, gli altri Stati europei facciano ricorso
troppo spesso a quell’istituto. In questa direzione, Schmitt sottolinea il
fatto che il diritto nazionalsocialista “non è universale, né
internazionale, né imperialista, né aggressivo”, a differenza di quello
bolscevico[20]. Di
conseguenza, egli invoca a favore del diritto nazionalsocialista e segnatamente
della legislazione razziale “il principio della presa in conto e del
rispetto reciproco della particolarità dei popoli”, inteso come il “solo
fondamento possibile di qualsiasi diritto internazionale pensabile, e anche di
qualsiasi diritto internazionale privato”[21].
E nella stessa direzione egli sottolinea il carattere comune a tutti gli
ordinamenti giuridici europei (escluso, va da sé, quello bolscevico) di molti
istituti giuridici. Nei loro confronti – e dunque nei confronti dell’intero
diritto internazionale privato - il diritto nazionalsocialista svolge una
funzione di conservazione e di restaurazione: “La legislazione
nazionalsocialista non cerca, alla maniera della legislazione bolscevica, di
sopprimere o distruggere, in virtù di una qualunque ideologia giusta o falsa,
le disposizioni europee tradizionali: matrimonio, famiglia, proprietà, e
eredità. Essa non cerca di superarle storicamente, ma al contrario, cerca di
ristabilirle e di proteggerle dal declino e dalla degenerazione. Gli ordini
esistenziali che sono comuni a tutti i popoli europei, le istituzioni come il
matrimonio, la famiglia e il focolare, devono ritornare ad essere puri, sani e
autentici”[22].
Non si
può non consentire con Zarka quando sottolinea il carattere intollerabilmente
antisemita di tutti questi saggi[23],
così come la profondità della compromissione schmittiana nei confronti del
regime nazionalsocialista. Egli tuttavia nel suo volumetto procede oltre,
mirando a dimostrare sia che gli scritti del periodo nazista costituiscono lo
sviluppo necessario di quanto sostenuto in epoca weimariana[24],
sia che sussiste una sostanziale omogeneità fra le tesi, soprattutto di diritto
internazionale, elaborate fra il ‘33 e il ’45 e la produzione del secondo dopoguerra,
culminante in Der Nomos der Erde.
Egli ritiene in particolare che nel pensiero di Schmitt “operi
implicitamente” una distinzione concettuale che va oltre quella, esplicita, fra
inimicus e hostis avanzata in Das Begriff des Politischen e
che può essere indicata come “opposizione fra nemico relazionale e nemico
sostanziale”[25]. Tale
nozione, soltanto accennata nel saggio sul politico, verrebbe pienamente
articolata negli scritti del periodo nazista[26].
Il nemico sostanziale, quello che non va semplicemente combattuto, ma
distrutto, sarebbe appunto per Schmitt, nell’interpretazione di Zarka, l’ebreo.
Per Schmitt infatti – scrive Zarka – l’ebreo “non è un nemico come tutti gli
altri, è quello contro cui si giocano uno scontro secolare e una decisiva
battaglia, quella dell’avvenire della civilizzazione. Si ritrova in Schmitt
l’antisemitismo apocalittico di Hitler”[27].
Ora,
senza minimizzare in alcun modo gli aspetti del pensiero di Schmitt giustamente
posti in luce da Zarka, è lecito affermare che essi rivelino appieno l’intentio
più autentica del giurista di Plettenberg? Si può dire che l’adesione al
nazismo sia l’esito in qualche modo necessario del processo di pensiero posto
in essere nel corso del decennio precedente[28]?
Il fatto che nel secondo dopoguerra Schmitt utilizzi (peraltro riarticolandole
e, per alcuni versi, mutandole di segno) alcune acquisizioni del periodo
1933-1945, in che misura svaluta dal punto di vista scientifico la produzione
successiva al secondo conflitto mondiale? E, infine, lo stesso antisemitismo
schmittiano è riconducibile puramente e semplicemente a quello proprio del
regime nazionalsocialista?
2. Un
valido aiuto per rispondere, almeno parzialmente, ad alcuni di questi quesiti
ci viene dagli interventi contenuti nell’ultimo numero della rivista “Débat”,
la cui parte monografica è appunto dedicata al problema del nazismo
schmittiano.
Nel primo
contributo l’autrice, Catherine Colliot-Thélène, nota innanzitutto come il
dibattito sulle compromissioni politiche di Schmitt sia rispetto alla Germania
e all’Italia una sorta di “ripetizione tardiva”[29],
almeno quanto lo è stata la recezione francese del giurista di Plettenberg. La
sua tesi è che naturalmente quest’aspetto dell’attività di Schmitt non debba
essere in nessun modo sottovalutato, ma che comunque, soprattutto per un
approccio filosofico[30],
l’opera schmittiana presenti grandi motivi d’interesse. D’altronde, “chiunque
si rifiuti di vedere in Schmitt qualcos’altro che un ideologo, s’interdice in
particolare l’accesso a una gran parte della teoria giuridica tedesca dopo il
1945”. E questo proprio perché “in essa Carl Schmitt è restato continuamente un
problema, anche per i suoi critici, vale a dire un autore che non si poteva
ignorare, nella misura in cui le sue tesi principali s’inseriscono nella storia
del pensiero giuridico e politico tedesco”[31].
Ma al di là del caso tedesco, a giudizio di Colliot-Thélène non si può fare a
meno di Schmitt, giacché, più in generale, “vi sono molteplici percorsi
possibili nella storia del pensiero politico occidentale che conducono del
tutto naturalmente a leggere Schmitt”[32].
Per
sostanziare questa sua tesi, l’autrice illustra alcuni tratti del proprio
percorso di ricerca, che l’ha condotta a Schmitt attraverso Weber. Fra i due
autori vi sono importanti elementi di contiguità, a partire dalla nozione di
politico che, tanto in Schmitt quanto in Weber, come risulta da alcuni luoghi
di Wirtschaft und Gesellschaft, appare caratterizzata dal riferimento
alla possibilità estrema della morte. Vi è tuttavia una differenza sostanziale,
giacché in Weber ci muoviamo all’interno di un ambito di descrizione oggettiva
“delle risorse emozionali diverse che contribuiscono, in proporzione variabile
a seconda dei casi, al sentimento di appartenenza politica”[33],
mentre in Schmitt, giusta l’analisi di Leo Strauss, il riferimento al caso
estremo ha una connotazione di tipo morale. Comunque le si interpretino, la
dicotomia amico/nemico e l’affermazione recisa della contiguità fra sfera del
politico e possibilità concreta della morte, con tutto il suo pathos
esistenziale - scrive Colliot-Thélène - “continuano a funzionare in punti
diversi della configurazione politica mondiale della nostra epoca”. Di
conseguenza, “una filosofia politica che ignori questa dimensione del politico
passa a lato della realtà del nostro mondo”, mentre sono proprio gli strumenti
concettuali che Schmitt ha forgiato ad offrirci la possibilità di apportare
“qualche elemento di intelligibilità in questa realtà oscura”[34].
Giuseppe
Duso prende le mosse dall’“attitudine, molto diffusa nell’opinione comune, che
consiste nel giudicare la profondità e l’importanza del pensiero di un autore a
partire dalle sue intenzioni o dalle sue azioni politiche”; una tale attitudine
deriva dalla “convinzione che il rapporto fra teoria e prassi sia
lineare: la prassi non sarebbe soltanto sostenuta da, ma dedotta
dalla teoria”[35].
Per un approccio di questo tipo, la condanna del pensiero schmittiano non può
che essere senza appello: l’ovvia riprovazione delle scelte politiche si
costituisce come pregiudizio che esclude in radice il confronto con le tesi
sostenute[36]. Se invece
non si accetta l’immediata deducibilità delle scelte politico-pratiche dalle
posizioni teoriche, il pensiero di Schmitt offre importanti motivi di
riflessione e di “comprensione della logica, del funzionamento e delle
aporie della forma politica moderna”[37].
Schmitt offre in particolare strumenti decisivi di comprensione di quel
concetto fondamentale del pensiero politico moderno che è il concetto di rappresentanza.
Tuttavia, anche se svolge questa funzione essenziale, anzi, proprio in
conseguenza di ciò, il pensiero di Schmitt si rivela in ultima analisi nostalgicamente
legato[38]
alla nozione moderna di forma politica di cui pure contribuisce in modo
essenziale a mostrare la contraddittorietà.
Nel suo
intervento, Philippe Reynaud indica tre ragioni che a suo pare militano a
favore dello studio del pensiero di Schmitt. La prima consiste semplicemente
nel fatto “che la sua opera è interessante, perché è, fra le altre cose,
il frutto di un’immensa cultura e perché abbonda di analisi che (…) sono
sovente straordinariamente illuminanti”[39].
La seconda ragione sta nel fatto che Schmitt è stato molto letto e studiato
anche dai suoi avversari, per cui, a prescindere da ogni giudizio sulla
persona, “si ha tutto da guadagnare da una conoscenza diretta della sua opera
se si vuole comprendere la logica delle discussioni contemporanee”[40].
L’esempio che porta Reynaud a sostegno della propria tesi riguarda Habermas:
pur essendo fortemente critico nei confronti di Schmitt, egli è stato tuttavia
molto influenzato dal pensiero di questi, né ha mancato di riconoscerlo
esplicitamente. Prova di tale influenza è il fatto che “la storia habermasiana
dello «spazio pubblico» segue molto fedelmente l’evoluzione del parlamentarismo
che Schmitt fornisce in Die geistesgeschichtliche Lage der heutigen
Parlamentarismus (…) ed è abbastanza agevole dimostrare che la costruzione
della ragione comunicativa presuppone, come prima condizione, la
neutralizzazione degli argomenti di Schmitt in favore del primato
dell’eccezione”[41]. Quale
terza ragione, infine, Rayaud pone quella della perdurante attualità dei
problemi posti da Schmitt: essi rimangono tali anche per noi, pur se le
soluzioni da lui proposte risultano inaccettabili[42].
Jean-François Kervégan pone in rilievo
all’inizio del suo intervento come sia proprio l’importanza del contributo
teorico di Schmitt a far risultare particolarmente spinoso il problema della
sua adesione al nazismo[43]:
si può dire allora che questa circostanza, lungi dal rendere superfluo il
confronto con quel pensiero, ne enfatizzi piuttosto la necessità. Anche se, dal
punto di vista ermeneutico, egli dubita che “la questione del nazismo di
Schmitt sia il punto d’approccio più fecondo per abbordare i suoi scritti”[44],
essa tuttavia non può essere elusa. In particolare ci si chiede “come un autore
(filosofo o giurista) di un’ampiezza manifestamente poco ordinaria abbia potuto
accarezzare l’idea di divenire la testa pensante di un regime che odia il
pensiero”[45]. In ogni
caso, a giudizio di Kervégan, anche negli scritti politicamente più schierati,
come ad esempio quelli dedicati al tema del “grande spazio”, che costituiscono
un tentativo di giustificare l’imperialismo nazionalsocialista, “è possibile
reperire degli elementi teorici non riducibili alle mire del regime hitleriano
(…) e il cui interesse eccede largamente l’uso (…) che poté farne la propaganda
nazista”[46]. Discorso
analogo vale per un saggio quale Staat, Bewegung, Volk che, come ha
notato Quaritsch, appare caratterizzato dallo zelo del recente convertito e
che, anche per questo, all’estero poté essere recepito come una enunciazione
delle basi teoriche del nuovo regime[47].
Esso, tuttavia, scrive Kervégan, “contiene ancora un termine di troppo, lo
Stato”[48]:
proprio per questo venne visto dai più ortodossi come espressione di un
pensiero almeno parzialmente estraneo all’ideologia hitleriana.
Ci si può
chiedere se questa osservazione di Kervégan non possa essere estesa anche al
saggio Der Führer schützt das Recht: anche qui, pur all’interno
dell’esecrabile tentativo di giustificare la notte dei lunghi coltelli, sembra
esservi un elemento di troppo: appunto, il diritto, del quale Hitler non
sarebbe il creatore ma – per così dire - ‘soltanto’ il custode. Si può forse
leggere anche in questa circostanza un segnale di quel tentativo, probabilmente
velleitario, di conservare una qualche autonomia intellettuale pur
nell’adesione al nazismo, secondo l’interpretazione che Schmitt fornì del
proprio atteggiamento fra il 1933 e il 1936 nel corso degli interrogatori cui
venne sottoposto nell’ambito del processo di Norimberga[49].
Considerazioni
in qualche modo simili possono forse valere anche per i due saggi schmittiani
ripubblicati da Zarka in Un dettaglio nazi. Non può non colpire, ad
esempio, che ne La costituzione della libertà, pur nell’enfatica
adesione alla legislazione razziale, sia presente uno sforzo di “recupero” -
per così dire - all’interno dell’organizzazione politica e giuridica del nuovo
regime, della stessa tradizione liberale: “Noi non cerchiamo di rinnegare
l’eredità dei nostri antenati liberali - scrive Schmitt. Erano tedeschi e ci
appartengono. Perché attraverso gli errori delle loro concezioni liberali,
anche in essi la sostanza tedesca è riconoscibile, ed è altrettanto percepibile
la voce del sangue tedesco”[50].
Allo stesso modo non può essere trascurato come in La legislazione
nazionalsocialista sia presente – anche se con finalità strumentali - un
deciso tentativo di porre la nuova legislazione nazionalsocialista all’interno
del quadro consolidato e tradizionale del diritto internazionale privato e
pubblico e dunque di subordinarlo a questo. E’ piuttosto il diritto bolscevico,
come si è visto, a presentare secondo Schmitt forti caratteri di discontinuità
e di aggressività: rispetto ad esso il diritto nazionalsocialista, di cui
vengono enfatizzati gli aspetti comuni con altri ordinamenti, sembra poter
svolgere una sorta di funzione kathecontica al punto da poter
rappresentare – scrive Schmitt nella chiusa del suo saggio – “un sicuro e
stabile fondamento per una collaborazione fruttuosa e prospera tra giuristi di
tutte le nazioni”[51].
Vi è
ancora, a giudizio di Kervégan, un ulteriore elemento che milita contro
l’ipotesi meramente continuista fra la fase weimariana e quella nazista:
nonostante il suo allineamento al regime, in Positionen und Begriffe
Schmitt ripubblicherà sì Der Führer schützt das Recht, ma non il saggio
sulla lotta fra la scienza giuridica tedesca e lo spirito ebraico: “Ora – si
chiede l’Autore - se l’impegno nazionalsocialista era il punto d’arrivo
dell’itinerario di combattimento intrapreso nel 1920, perché escludere dalla
raccolta la sua manifestazione più evidente?”[52].
In realtà “la tesi continuista” che pure lo stesso Schmitt in quel periodo
avvalora, “difficilmente resiste all’esame”, come dimostra il confronto fra due
saggi compresi nella citata silloge, Staatsethik und pluralistischer Staat del
1930 e Reich-Staat-Bund del 1933. Mentre nel primo – nota Kervégan –
“l’ordine statale (quale che sia il suo contenuto) è la sola alternativa alla
guerra di tutto contro tutti”, nel secondo, invece, è proprio quello che ora
viene chiamato il “mito dello Stato” ad essere criticato da Schmitt, in un modo
del tutto “sorprendente per chiunque abbia familiarità con gli scritti
anteriori”[53].
In ultima
analisi, di fronte alla domanda se “è possibile che un autore politicamente e
moralmente condannabile (…) sia teoricamente interessante, anzi, pertinente”[54],
Kervégan ritiene dunque di poter rispondere in modo affermativo: “Anche
l’antisemitismo di Schmitt, che sono ben lungi dal minimizzare – scrive - (…)
non ci deve impedire di appropriarci, di discutere e di abbandonare il
personaggio allorché abbiamo tratto beneficio dai suoi testi”. In ogni caso, il
problema Schmitt va affrontato con i mezzi della critica razionale e non
dell’anatema preventivo: “Io considero che, trattandosi di un autore che
ricorre (quando lo fa) all’argomentazione, non lo si può affrontare che sul
piano della razionalità discorsiva. Fare questo (…) non ha niente in comune con
un tentativo di riabilitazione”[55].
L’esigenza
di misurarsi in questi termini con il pensiero schmittiano è alla base anche
dell’importante volume di Kervégan Hegel, Carl Schmitt. La politique entre
spéculation et positivité uscito in prima edizione nel 1992 ed ora
ripubblicato con una nuova Prefazione[56].
In essa l’Autore si richiama ancora alla polemica fra filo e antischmittiani
dichiarandola “poco produttiva” rispetto alla “sola questione (...) degna
d’interesse (...): si può avere un uso intellettualmente fecondo dei temi e
delle tesi formulate da Carl Schmitt, e quale?” E si risponde: “Si può
risolvere questa questione come quella dell’esistenza del movimento: avanzando”[57].
Nel volume tale avanzamento è innanzitutto caratterizzato dal fatto che non si
realizza in senso banalmente cronologico, ma piuttosto facendo retroagire
concettualmente il pensiero di Schmitt con quello di Hegel. La struttura
dell’opera comprende infatti una prima parte dedicata specificamente a Schmitt
ed una seconda intitolata significativamente Effettività e razionalità del
politico: da Carl Schmitt a Hegel. Secondo Kervégan, Schmitt ed Hegel
appaiono legati da “un filo segreto”, vale a dire dal “rifiuto radicale del giuridicismo”,
della “separazione astratta fra diritto e politica”, tanto che i due pensatori
“devono figurare nel numero dei rappresentanti più significativi del realismo
politico”[58]. Ciò non
significa che fra loro manchino le differenze: il realismo schmittiano è
caratterizzato dall’”assioma decisionistico”[59],
tanto da poter essere caratterizzato come “metafisica della positività”, quello
hegeliano è di tipo dialettico. Certo, il decisionismo, che a Kervégan appare
come la cifra più autentica del pensiero di Schmitt, non si oppone alla
dimensione razionale, ma si presenta piuttosto “come una forma, senza dubbio
paradossale, della razionalità giuridica”[60];
tuttavia si tratta di una razionalità precariamente fondata sull’alternativa
secca fra amico e nemico e sull’irriducibilità del conflitto interumano a
qualsivoglia “superamento”. Così, se da un lato Schmitt apprezza al massimo
grado lo spessore politico del pensiero hegeliano – non a caso egli si rifà in
particolare a scritti quali Verfassung Deutschlands [61]-
dall’altro non può non prendere le distanze – e in ciò a giudizio di Kervégan
sembra consistere il suo limite più grande - da “un processo nel quale il
positivo e il negativo, l’identico e l’altro, vengono sormontati nella loro
opposizione ed elevati alla positività speculativa”[62].
Ma è lo stesso Schmitt, in un luogo cruciale della sua produzione, vale a dire
nel già citato Ex captivitate salus, a cogliere in qualche modo
l’unilateralità del proprio approccio – pure così efficace nel denunciare le
aporie del moderno e i limiti della metafisica liberale. Ciò avviene ancora una
volta attraverso un confronto implicito, ma non per questo meno serrato, con
Hegel. Scrive dunque Schmitt : “Chi posso in generale riconoscere come mio
nemico? Evidentemente soltanto colui che mi può mettere in questione.
Riconoscendolo come nemico, riconosco che egli mi può mettere in questione. E
chi può mettermi realmente in questione? Solo io stesso. O mio fratello. Ecco.
L’Altro è mio fratello. L’Altro si rivela fratello mio, e il fratello, mio
nemico (…) Questa è la tensione dialettica che tiene in moto la storia del
mondo, e la storia del mondo non è ancora alla fine”[63].
E’ fin troppo evidente come la nozione di “riconoscimento” che caratterizza
questo passo sia direttamente riconducibile all’antecedente hegeliano. Da un
lato – scrive Kervégan - essa rivela “il legame intimo che connette la
metafisica decisionista della positività alla dialettica speculativa, e questo
a proposito del tema principale del saggio sul concetto di politico, la
relazione amico-nemico”[64].
Dall’altro segnala “una presa di coscienza (reale o finta, non importa) della
debolezza fondamentale del decisionismo” di fronte alla necessità del momento
della “relazione” e della “mediazione”[65].
Certo, il riconoscimento avviene attraverso la dimensione del conflitto e della
morte, dunque della contrapposizione reale fra amico e nemico. Pur senza
negare questi momenti, anzi, assumendoli radicalmente, esso tuttavia
costituisce, conclude Kervégan, “la verità dello scontro, proprio come la
positività razionale è la verità della negatività”[66].
Così in questo saggio - a testimonianza della complessità di un pensiero
irriducibile, se non al prezzo di mutilanti semplificazioni, alla mera
dimensione dell’engagement politico – si rivelano, fatta salva
“un’evidente intenzione auto-apologetica (…) certi orientamenti profondi che
gli altri testi di Schmitt generalmente mascherano”[67].
3. Pur
senza minimizzare in alcun modo il problema dell’adesione al nazismo, i
contributi schematicamente riassunti nel paragrafo precedente sembrano comunque
restituire al giurista di Plettenberg tutta la sua statura intellettuale, ribadendo
senza equivoci l’importanza del suo pensiero.
In
particolare, vi sono innanzitutto buone ragioni per dubitare della continuità
fra la produzione del periodo di Weimar e quella del periodo nazista: la
critica del parlamentarismo e del liberalismo, l’analisi lucida dei processi di
trasformazione dello Stato in senso totale, la sottolineatura del ruolo del
mito nella democrazia di massa e della funzione del capo carismatico, non
possono essere interpretate nel senso di una pura e semplice prefigurazione
della dittatura a venire, né come una presa di posizione a favore di soluzioni
autoritarie[68]; nemmeno le
proposte schmittiane per un rafforzamento del ruolo del presidente del Reich,
quali appaiono per esempio in Der Hüter der Verfassung e nella
correlativa polemica con Hans Kelsen, sembrano orientate al fine di una
liquidazione pura e semplice delle istituzione repubblicane, ma piuttosto a
quello della loro salvaguardia, sia pure all’interno di un disegno complessivo
di ridislocazione dei poteri[69].
Certo,
Schmitt utilizza nel periodo della sua collaborazione militante al nuovo regime
spezzoni della riflessione precedente, allo stesso modo in cui, nel secondo
dopoguerra, utilizzerà spezzoni della riflessione (di carattere prevalentemente
internazionalista) degli anni 1933-1945 per elaborare la teoria del nomos.
Questo tuttavia non è sufficiente per minare l’interesse nei confronti del
pensiero schmittiano, se è vero, come sostengono gli interpreti ai quali si è
fatto riferimento, che esso continua ad offrire elementi importanti di comprensione.
Nemmeno
l’antisemitismo di Schmitt costituisce di per sé un segnale inequivocabile
della sincerità e della profondità della sua adesione al nazismo: esso sembra
avere radici più profonde, legate alla formazione culturale e religiosa del
giurista di Plettenberg (e questa circostanza non riduce il problema, ma, al
contrario, ci spinge a interrogarci più profondamente sulla diffusione e sul
radicamento dei pregiudizi antisemiti all’interno della nostra cultura) e per
lo stesso motivo si estende anche oltre quel periodo, riemergendo, come
peraltro lo stesso Zarka segnala, nelle pagine del diario degli anni 1947-1951[70].
Riguardo
ai motivi dell’adesione di Schmitt, cioé di un pensatore comunque assai
rilevante, ad un regime radicalmente antiintellettuale, si possono naturalmente
solo avanzare delle ipotesi, anche tenendo conto, sia pure con le dovute
cautele, di quanto lo stesso Schmitt ci dice nei già ricordati verbali degli
interrogatori. E’ possibile che nel nazismo egli abbia scorto in un primo tempo
una risposta al problema della progressiva “desostanzializzazione” dello Stato,
da lui denunciata nel periodo weimariano, e ai crescenti pericoli di guerra
civile presenti in un assetto istituzionale a suo avviso strutturalmente
affetto da carenza di legittimità: almeno inizialmente il nuovo regime poté
apparirgli, insomma, come la realizzazione di quello “Stato totale per qualità
ed energia” di cui aveva parlato proprio in un saggio del 1933[71].
Nel
secondo dopoguerra, consumatasi nel modo più tragico l’esperienza nazista, i
temi internazionalistici elaborati soprattutto nel periodo successivo al 1933
verranno riarticolati – come si è detto - in quella concezione della storia
politica come storia dei successivi ordinamenti politici spaziali (Raumordnungen)
che troverà la sua definitiva sistemazione in Der Nomos der Erde[72].
In tale opera si dà corpo soprattutto ad una sorta di elogio postumo dello jus
politicum europaeum e della sua capacità – grazie al sistema europeo degli
Stati, reciprocamente riconoscentisi e titolari dello jus belli - di
limitare e regolamentare l’ostilità interumana. Di tale sistema vengono anche
descritti ampiamente i processi dissolutivi, a partire dall’affermazione sulla
scena mondiale della nuova potenza statunitense e di un modo di pensare il
diritto e la politica di tipo moralistico e discriminatorio. Invece, la
prefiguzione di un nuovo nomos, nel senso schmittiano dell’incrocio fra Ortung
e Ordnung, vale a dire fra localizzazione spaziale-temporale e
ordinamento, viene espressa in termini assai poco determinati e collocata in un
incerto futuro: “E’ agli spiriti pacifici –scrive Schmitt- che è promesso il
regno della terra. Anche l’idea di un nuovo nomos della terra si
dischiuderà solo a loro”[73].
Ciò significa che in ultima analisi, com’è stato acutamente osservato, “Schmitt
non riesce a liberarsi dalla tradizione europea, a congedarsi dal suo congedo
dallo jus politicum europaeum”[74].
Egli pone in luce l’elemento contraddittorio della forma politica moderna, il
carattere radicalmente storico e determinato dello Stato, ma il suo
armamentario concettuale non può che essere ancora quello del pensiero politico
moderno[75].
Di conseguenza egli non può interpretare la realtà politico-giuridica
successiva alla crisi del sistema europeo degli Stati e al tramonto del jus
publicum europaeum – di cui si atteggia a ultimo rappresentante - che in
termini di patologia.
Così, la
valorizzazione del pensiero di Schmitt appare al tempo stesso inseparabile
dalla necessità del suo oltrepassamento[76].
Questa necessità risulta peraltro coerente con un’importante indicazione
metodologica che lo stesso Schmitt – il quale, comunque, non sempre si mostrerà
capace di applicarla fino in fondo - ci fornisce nella Prefazione alla Verfassungslehre:
di fronte alla crisi della forma-Stato moderna occorre rinunciare – scrive -
alla pretesa di comprendere la realtà utilizzando “formule e concetti
tradizionali”, giacché esse al presente
non possono essere “nemmeno otri vecchi per un vino nuovo, ma solo etichette
invecchiate e false [77].
[1] Si pensi,
per fare un esempio significativo, alla prefazione di Etiénne Balibar alla
traduzione francese del saggio di Schmitt Le Léviathan dans la doctrine de
l’État de Thomas Hobbes, Paris, le Seuil, 2002, cioè di un testo che sia
per l’anno di prima pubblicazione (1938), sia per alcuni espliciti accenti
antisemiti risulta appartenere alla fase filo-nazista del pensiero del giurista
di Plettenberg.
[2] Esiste da
questo punto di vista un parallelismo fra la recezione del pensiero di Schmitt
in terra francese e in Italia. Su questa si vedano C. GALLI, Carl Schmitt
nela cultura italiana (1924-1978). Storia, bilancio, prospettive di una
presenza problematica, in “Materiali per una storia della cultura
giuridica”, a. IX (1979), n. 1. pp. 81-160, I. STAFF Staatsdenken im
Italien. Ein Beitrag zur Carl Schmitt
Rezeption, Baden-Baden, Nomos
Verlagsgesellschaft 1991 e A. CAMPI, Carl
Schmitt in Italia. Una bibliografia: 1924-1993, in C.
SCHMITT, L’unità del mondo e altri saggi, Roma, Pellicani 1994, pp. 67-128.
[3] C.
SCHMITT, La condizione della scienza politica europea (1943-44), trad.
it. Roma, Pellicani 1966, con un saggio introduttivo di A. CARRINO, Carl
Schmitt e la scienza giuridica europea, pp. 7-30.
[4] Su questo
saggio cfr. A. BRANDALISE, La terra sotto Berlino. Anamnesi del politico in
“Ex captivitate salus”, in “Filosofia politica”, a. II (1988), n. 1, pp.
203-212 e A. SCALONE, Decisione, rappresentanza e realizzazione del diritto
nella teologia politica di Carl Schmitt, in "Fenomenologia e
società" a. 2003, n.1, pp. 27-51.
[5] Per una
ricostruzione del tutto diversa del profilo intellettuale e biografico di
Schmitt, cfr. G. SCHWAB, Carl Schmitt. La sfida dell’eccezione (1970),
trad. it. Bari, Laterza 1986.
[6] Y.C.ZARKA, Présentation. Carl
Schmitt, le nazi, in «Cités» 14, 2003, pp. 161-2.
[7] Ivi,
p. 162.
[8] Ivi,
p. 163.
[9] Ibd.
[10] C. SCHMITT, Der Führer schützt das Recht (1934),
in ID., Positionen und Begrffe in Kampf mit Weimar, Genf, Versailles
1923-1939, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt 1940, p. 200.
[11] Ibd.
[12] Ibd.
[13] Ivi,
pp. 200-1.
[14] Ivi,
p. 203.
[15] Trad. it. Genova, Il nuovo melangolo 2005.
[16] Ivi,
p. 10.
[17] C. SCHMITT,
La costituzione della libertà (1935), trad. it. in ZARKA, Un
particolare…, cit., p. 63.
[18] Ibd.
[19] ZARKA, Un
dettaglio..., cit., p. 38.
[20] C.
SCHMITT, La legislazione nazionalsocialista e la riserva dell’ordre
public nel diritto internazionale privato (1935), trad. it. in ZARKA, Un
particolare…, cit., p. 74.
[21] Ivi,
pp. 74-5.
[22] Ivi,
p. 75.
[23] In Présentation,
cit., p. 163, Zarka denuncia “l’incredibile intensità” della “brutalità e
dell’odio antisemita” di Schmitt.
[24] Cfr.
ZARKA, Un dettaglio.…, cit., p. 17 e p. 45.
[25] Ivi,
p. 47.
[26] Cfr. ivi,
p. 49.
[27] Ivi,
p. 52.
[28] Ivi,
p. 17: “Già prima del nazismo, il suo pensiero lo conduceva verso questo esito.
In seguito, il suo pensiero lo ha mantenuto, almeno in parte, nel nazismo”.
[29] C. COLLIOT-THÈLÉNE, Carl Schmitt à l’index ?
in “Débat” n. 131, settembre-ottobre 2004, p. 128.
[30] Cfr. Ivi,
p. 131.
[31] Ibd.
E’ curioso notare come nel dibattito giuridico tedesco del secondo dopoguerra –
esplicitamente o implicitamente - sia registrabile un’influenza molto maggiore
di un autore maudit come Schmitt rispetto a quella di un giurista di
parte democratica come Hans Kelsen, al quale in Germania – come ricorda R.
WALTER, Hans Kelsen Rechtslehre (1999), trad. it. in ID., La teoria
di Kelsen (a cura di A. Scalone) Torino, Giappichelli 2005, pp. 4-5n. - si
è cominciato a rivolgere un’attenzione adeguata solo a partire dall’importante
monografia di H. DREIER, Rechtslehre, Staatssoziologie und Demokratietheorie
bei Hans Kelsen, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 19902
(la prima edizione è del 1986).
[32] COLLIOT-
THÈLÉNE, Carl Schmitt à l’index ? , cit., p. 132.
[33] Ivi,
p. 136.
[34] Ivi,
p. 137.
[35] G. DUSO, Pourquoi
Carl Schmitt?, in “Débat” n. 131, settembre-ottobre 2004, p. 139.
[36] Cfr. ivi,
p. 140.
[37] Ivi,
p. 143.
[38] Cfr. ibd.
[39] P.
RAYNAUD, Que faire de Carl Schmitt?, in “Débat” n. 131,
settembre-ottobre 2004, p. 165.
[40] Ibd.
[41] Ibd.
Riassuntivo della posizione habermasiana rispetto a Schmitt è J. HABERMAS, La
malattia mortale del Leviatano, “Micromega”, a. I (1986), n. 3, pp.
229-237. In questo saggio, pur all’interno di una critica serrata, Habermas non
manca di riconoscere a Schmitt competenza teorica, capacità di “unire pregnanza
concettuale a sorprendenti, geniali associazioni” e di fornire “diagnosi
dell’epoca di notevole sensibilità”. Inoltre, Habermas riconosce che Schmitt
“conservò, insieme alla chiarezza del linguaggio, il gesto del metafisico che
va in profondità e smaschera una banale realtà” (p. 233).
[42] RAYNAUD, Que
faire... cit., p. 165 : «Per nostra disgrazia la storia (…) non cessa
di mostrarci la pertinenza delle questioni che pose Schmitt, senza
peraltro obbligarci a fare nostre le sue risposte (che, del resto, sono
molto varie).
[43] Cfr. J.F. KERVEGAN, Questions sur Carl Schmitt,
in “Débat” n. 131, settembre-ottobre 2004, p. 147.
[44] Ibd.
[45] Ivi,
p. 148.
[46] Ibd.
[47] E’ significativo,
a questo proposito, che il saggio sia stato pubblicato in Italia, insieme a Il
concetto del politico e a Compagine statale e crollo del secondo impero,
nella traduzione di Delio Cantimori col titolo complessivo Principî politici
del nazionalsocialismo (Firenze, Sansoni 1935).
[48] KERVÉGAN, Questions…, cit., p. 151.
[49] La
traduzione italiana dei verbali è stata pubblicata in “Micromega”, a. II
(1987), n. 3, pp. 177-190, a cura di Angelo Bolaffi. In questi verbali Schmitt
afferma, fra l’altro: “Volevo dare al termine nazionalsocialismo un senso mio”,
aggiungendo subito che allora si sentiva “infinitamente superiore dal punto di
vista spirituale” ad Adolf Hitler (p. 189).
[50] SCHMITT, La
costituzione della libertà, cit., p. 64.
[51] SCHMITT, La
legislazione nazionalsocialista e la riserva dell’ordre public nel
diritto internazionale privato, cit., p. 89.
[52] KERVÉGAN, Questions…, cit., p. 152. Tale
ragionamento può probabilmente valere anche per La costituzione della
libertà e La legislazione nazionalsocialista, saggi assolutamente
espliciti nel loro antisemitismo e nel loro filo-nazismo e tuttavia non
ricompresi nella silloge citata.
[53] Ivi,
p. 153.
[54] Ivi,
p. 158.
[55] Ivi,
p. 159.
[56] Paris,
Quadrige-P.U.F. 2005.
[57] Ivi,
p. 9.
[58] Ivi,
p. 26.
[59] Ivi,
p. 130.
[60] Ivi,
pp. 130-31. Vale la pena, a questo proposito, di ricordare un passo della Teologia
politica (trad. it. in C. SCHMITT, Le categorie del politico,
Bologna, Il Mulino 1971, p. 59): “La forma giuridica non ha la vuotezza
aprioristica della forma trascendente, poiché essa nasce proprio dalla
concretezza giuridica. Essa non è neppure la forma della precisione tecnica,
perché questa risponde ad un interesse finalizzato essenzialmente fattuale,
impersonale. Essa infine non è neppure la forma della creazione estetica, che
non conosce alcuna decisione”.
[61] Cfr. KERVÉGAN, Hegel, Carl Schmitt, cit., p. 137.
[62] Ivi,
p. 330. Kervégan nota acutamente come in questo modo Schmitt finisca
paradossalmente col condividere, nonostante la diversità radicale dei fini e
degli esiti, la critica ad Hegel avanzata da Adorno, secondo il quale “nella
dialettica hegeliana il negativo si trova sempre destituito dalla propria
radicalità da parte del positivo”.
[63]
C.SCHMITT, Ex captivitate salus (1950), trad.it., Milano, Adelphi, 1987,
pp. 91-92.
[64] KERVÉGAN, Hegel, Carl Schmitt…, cit., p. 335.
[65] Ibd.
[66] Ibd.
[67] Ibd.
[68] In caso
contrario, la medesima accusa dovrebbe essere rivolta anche a Weber, alla luce
delle sue analisi sul carattere carismatico del capo politico e sulla Führerdemokratie.
[69] Sulla
polemica Schmitt-Kelsen a proposito del custode della costituzione, ci permettiamo
di rimandare al nostro Omogeneità politica e pluralismo conflittuale: il
concetto di democrazia in Carl Schmitt e
Hans Kelsen, in G.DUSO (a cura di), Oltre la democrazia,
Roma, Carocci 2004, pp. 241-269.
[70] Cfr. C. SCHMITT, Glossarium (1991), trad. it. Milano,
Giuffré 2001, p. 25: “Gli Ebrei restano sempre Ebrei, mentre il comunista può
migliorare e trasformarsi (…) Proprio l’Ebreo assimilato è il vero nemico. Non
ha alcun senso voler dimostrare la falsità del detto dei saggi di Sion”. Zarka
si rifà a questo passo in Un dettaglio…, cit., p. 49.
[71] Cfr. C. SCHMITT, Weiterentwicklung des totalen Staat
in Deutschland (1933), in C. SCHMITT, Verfassungsrechtliche Aufsätze aus
den Jahren 1924-1954, Duncker & Humblot, Berlin 1958, p. 361.
[72] Sulla
produzione internazionalista di Schmitt, si veda C. RESTA, Stato mondiale o
nomos della terra. Carl Schmitt tra universo e pluriverso, Roma, Pellicani,
1999, pp. 131.
[73] C.
SCHMITT, Il nomos della terra (1950), trad. it. Milano, Adelphi 1991,
pp. 15.
[74] C. GALLI,
Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico
moderno, Bologna, Il Mulino 1996, p. XXIII.
[75]
Sull’argomento cfr. ivi, pp. 880-882. Ciò non significa, naturalmente, che
Schmitt non si ponga il problema del suo superamento: la stessa elaborazione del
criterio del politico sulla base della dicotomia amico-nemico va interpretata
come un tentativo di porsi in termini di ulteriorità rispetto al pensiero dello
Stato.
[76] DUSO, Pourquoi
Carl Schmitt?, cit., p. 140: “Rispondere alla domanda: «Schmitt è o non è
attuale?» significa spiegare «perché abbiamo attraversato Schmitt» e perché noi
siamo, e questo in modo irrimediabile, «al di là di Schmitt»”.
[77] C.
SCHMITT, Dottrina della costituzione [1928], trad. it. Milano, Giuffré
1984, pp. 7-8. Continua Schmitt: “Oggi, in una situazione del tutto mutata,
quelle formulazioni perdono il loro contenuto. Mi si replicherà che anche i
concetti e le distinzioni del mio lavoro sono condizionati dalla congiuntura.
Ma in tal caso sarebbe già un vantaggio se essi si collocassero quantomeno nel
presente e non presupponessero una situazione da tempo scomparsa”. Sottolinea
l’importanza di tale indicazione DUSO, Pourquoi Carl Schmitt?, cit., p.
146.
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